LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15114-2018 proposto da:
Z.M., B.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 15, presso lo studio dell’avvocato VALTER CALVIERI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLA GIOBBA;
– ricorrenti –
contro
B.M., la quale agisce non in proprio ma nella qualità di unico genitore esercente la responsabilità genitoriale in via esclusiva sulla figlia minore, Z.A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 10, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ANGELONI, che la rappresentata e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 590/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
RITENUTO
che B.M., in qualità di esercente la potestà sulla figlia minore Z.A.S., convenne in giudizio Z.M. e B.M., davanti al Tribunale di Vicenza, chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto del ***** col quale i convenuti avevano costituito un fondo patrimoniale conferendovi alcuni immobili;
che a sostegno della domanda la parte attrice espose, tra l’altro, che la propria figlia minore, riconosciuta figlia naturale del defunto Z.D. con sentenza del Tribunale dei minorenni di Venezia del 9 gennaio 2008, era creditrice della sua quota di eredità del defunto padre e che l’atto in questione avrebbe pregiudicato le sue ragioni;
che si costituirono in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo preliminarmente la prescrizione dell’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2903 c.c.;
che il Tribunale accolse la domanda, dichiarò l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite;
che la pronuncia è stata impugnata dai coniugi Z. e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 12 marzo 2018, ha rigettato il gravame e ha condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado;
che contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorrono Z.M. e B.M. con unico atto affidato a due motivi; che resiste con controricorso B.M., in qualità di esercente la potestà sulla figlia minore Z.A.S.;
che il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.
CONSIDERATO
che, con atto pervenuto alla cancelleria di questa Corte in data 17 febbraio 2021, sottoscritto dai due difensori delle parti in causa, è stato comunicato il raggiungimento tra le parti di un accordo conciliativo, per il perfezionamento del quale è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare, trattandosi di vicenda che coinvolge gli interessi di una minore;
che per tale situazione viene sollecitato un differimento della trattazione, essendo necessario, secondo quanto risulta dall’istanza, l’intervento dell’autorità giudiziaria della Slovacchia, dove attualmente si sono trasferite la B. e sua figlia minore Z.A.S.;
che l’istanza, anche in considerazione della delicatezza della vicenda in esame, appare meritevole di tutela.
PQM
La Corte dispone il rinvio della trattazione del ricorso alla Camera di consiglio del 28 settembre 2021 presso questa Sesta Sezione.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 18 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021