Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.18281 del 25/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23436/2019 proposto da:

S.A., quale madre del minore S.H., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Fortino Rosario, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.G., quale tutore, Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro;

– intimati –

avverso la sentenza n. 39/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, pubblicata il 24/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/02/2021 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza in data 24/6/2019, ha confermato la sentenza n. 45/2018 in data 2/10/2018 pronunciata dal Tribunale peri minorenni di Catanzaro con la quale veniva dichiarato lo stato di adottabilità del minore S.H., nonchè la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale.

In particolare risulta dalla sentenza impugnata che la ricorrente, il cui precedente figlio era stato dichiarato in stato di adottabilità, è madre del minore H. nato a seguito di fecondazione assistita il ***** ed affidato ai servizi sociali con decreto del Tribunale dei minorenni di Catanzaro in data 10/1/2018 a distanza di poco più di due mesi dalla nascita.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in data 24/6/2019 ha proposto ricorso in cassazione la ricorrente affidato ad unico motivo. Il P.G. presso il giudice a quo ed il tutore del minore non hanno spiegato difese.

Il Collegio, ritenuto che appare opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza in considerazione della peculiarità della fattispecie e delle questioni di diritto che devono essere trattate.

P.Q.M.

Rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 15 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021

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