Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18301 del 25/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9177/2019 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Augusto Riboty, 23, presso lo studio dell’avvocato Gerace Valeria, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 08/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/09/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da F.S. cittadino senegalese, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente asilo ha riferito di avere lasciato una prima volta il proprio paese nel 2006 perchè i ribelli del movimento indipendentista per il Casamance erano andati a casa sua e lo avevano aggredito perchè cercavano dei documenti custoditi dal padre che era scomparso nel 2005. Successivamente, nel 2015 i ribelli erano tornati nuovamente casa sua per cercare i medesimi documenti di qualche anno prima ed avevano picchiato la madre nel *****, il ricorrente era tornato in Senegal per rivedere la madre e nell’occasione aveva rivisto anche la figlia che era nata in ***** ed era tanti anni che non la vedeva. La avevano tenuta per un certo periodo con sè, ma una volta in sua assenza, mentre accompagnava la madre in Gambia per cure mediche, la zia aveva sottoposto la figlia alla mutilazione genitale senza il consenso, dei genitori e dopo l’operazione era stata molto male. La madre della ragazza minacciò di farlo arrestare ed egli temendo di subire anche nuove persecuzioni da parte dei ribelli per il Casamance decise di partire nuovamente per l’Italia.

A sostegno della decisione di rigetto, il tribunale ha rilevato che il racconto del richiedente era incoerente e sostanzialmente non credibile, nè integrava i presupposti della protezione richiesta, sia in termini di status di rifugiato che in termini di protezione sussidiaria, neppure per quanto riguarda l’ipotesi di cui alla lett. c) atteso che dalle fonti consultate il Senegal risulta essere uno dei paesi africani più stabili e più democraticamente avanzati della regione. Il tribunale neppure ha ravvisato particolari situazioni di vulnerabilità da tutelare in capo al richiedente.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione della Direttiva Europea 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento all’onere probatorio; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione della Convenzione di Ginevra del 28.7.51 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’esigenza di accordare protezione al ricorrente o altre forme residuali.

Il primo motivo è inammissibile perchè non coglie la principale ratio decidendi del decreto impugnato, basata su un sostanziale giudizio di non credibilità ovvero d’inverosimiglianza di quanto narrato, che il ricorrente non censura tanto che a p. 8 del ricorso afferma, “il dato della credibilità resta comunque del tutto ininfluente…”.

Il secondo motivo è inammissibile, quanto al profilo che tende ad una diversa ricostruzione della situazione politica interna del Casamance, e che censura il merito dell’accertamento di fatto condotto dal tribunale che si rivela, invece, sorretto da congrua motivazione. Infatti, attraverso una sostanziale rilettura delle fonti d’informazione, il ricorrente mira, in maniera non consentita nel presente giudizio di legittimità, ad una “rivisitazione” del ragionamento decisorio. Il motivo è, invece, infondato quanto al profilo di censura relativo al rigetto della richiesta di protezione umanitaria (pp. 19 e ss. del ricorso). Infatti, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine (avuto riguardo al Senegal considerato un paese democratico relativamente stabile) per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021

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