LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12699/2019 proposto da:
N.C., elettivamente domiciliato in Roma Viale Mazzini, 123, presso lo studio dell’avvocato Farina Federica, rappresentato e difeso dall’avvocato Orefice Michela;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 14/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/09/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da N.C. cittadino del Camerun, avverso il provvedimento della competentè Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il richiedente asilo ha riferito di aver lasciato il proprio paese perchè perseguitato per motivi politici, in quanto membro, unitamente al padre, di una ONG che si batteva per la difesa dei diritti umani contro il governo. Per la sua attività gli avevano ucciso il padre e picchiato il fratello.
A sostegno della decisione di rigetto, il tribunale ha rilevato che il racconto del richiedente era scarsamente credibile e non integrava pertanto presupposti della protezione richiesta, sia in termini di status di rifugiato che in termini di protezione sussidiaria, neppure per quanto riguarda l’ipotesi di cui alla lett. c) atteso che dalle fonti consultate la zona di provenienza del ricorrente non risulta interessata da conflitti che hanno raggiunto livelli elevati di violenza. Il tribunale neppure ha ravvisato particolari situazioni di vulnerabilità da tutelare in capo al richiedente.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
In via preliminare e dirimente, il ricorso è inammissibile.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, “In tema di protezione internazionale è inammissibile il ricorso per cassazione munito di una procura speciale alle liti (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto) priva della data di rilascio, nonchè della correlata certificazione da parte del difensore, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, non potendosi verificare il conferimento della stessa in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato” (Cass. nn. 2342/20, 1043/20, 2138/2020).
Nel caso di specie, la procura redatta su foglio separato congiunto al ricorso, è priva dei requisiti di cui del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis comma 13, quinto periodo, in particolare della data del suo rilascio da parte del difensore e ciò per assolvere al requisito della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto impugnato; infatti, la certificazione (nella specie mancante) da parte del difensore, della data della sottoscrizione della procura garantisce che il richiedente protezione era presente nel territorio dello Stato a tale data e che il difensore ne ha accertata l’identità al momento della sottoscrizione della stessa.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021