Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18303 del 25/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7662/2019 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato in Roma Via Chisimaio, 29, presso lo studio dell’avvocato Cardone Marilena, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 12/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/09/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da O.O. cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente, cristiano pentecostale, ha riferito di avere deciso di lasciare il proprio paese perchè vittima di attacchi spirituali che non ha saputo meglio descrivere, riferendo che si svegliava la mattina graffiato in tutto il corpo e i suoi familiari, siccome non sentivano le sue urla, non venivano in suo soccorso.

A sostegno della decisione di rigetto, il tribunale ha rilevato che il racconto del richiedente era scarsamente credibile e, comunque, nella vicenda non emergeva alcun profilo di persecuzione personale, pertanto, non sussistevano i presupposti della protezione richiesta, sia in termini di status di rifugiato che in termini di protezione sussidiaria, neppure per quanto riguarda l’ipotesi di cui alla lett. c) atteso che dalle fonti consultate lo stato di provenienza del richiedente, cioè l’Edo State, sebbene appartenente all’area geografica del Delta del Niger, non risulta direttamente coinvolto negli incidenti che di frequente interessano tale zona. Il tribunale neppure ha ravvisato particolari situazioni di vulnerabilità da tutelare in capo al richiedente.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione di norme di diritto, in particolare del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4 e art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè il tribunale non aveva considerato che il racconto reso davanti alla Commissione territoriale e le precisazioni rese nel corso dell’audizione davanti al tribunale volevano arricchire di dettagli la narrazione, che confermata dalle fonti d’informazione avvaloravano il rischio persecutorio in caso di rientro in patria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione di norme di diritto, in particolare, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, avendo il tribunale erroneamente sostenuto che nella regione di provenienza del ricorrente non sussiste una situazione di violenza indiscriminata, contrariamente da quanto risulta dai rapporti internazionali; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il tribunale non aveva operato una valutazione comparativa degli elementi che concorrono a determinare una condizione di vulnerabilità legata sia alla vicenda personale del richiedente sia alle condizioni del suo paese d’origine.

Il primo motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi del decreto impugnato, basata su un sostanziale giudizio di non credibilità di quanto narrato (v. foglio 2 del medesimo decreto), che il ricorrente invece non si perita di censurare.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, nel voler ricostruire diversamente la situazione esistente in Nigeria, mira a una rilettura a sè favorevole delle fonti consultate dal tribunale, lamentando che il tribunale non si sarebbe sufficientemente applicato al proprio dovere di cooperazione istruttoria ma con ciò mira a una rivalutazione della controversia nel merito.

Il terzo motivo, in riferimento alla protezione umanitaria, è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

Le spese del giudizio, da porre a carico del ricorrente, sono liquidate come da dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021

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