LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8587/2019 proposto da:
E.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Chisimaio, 29, presso lo studio dell’avvocato Cardone Marilena, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale Per IL Riconoscimento Della Protezione Internazionale Di Roma, Ministero Dell’interno *****;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 10/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/09/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da E.S. cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il richiedente ha riferito di avere lasciato il suo paese a causa della decisione del re della comunità di fargli assumere il posto del padre, deceduto, quale sacerdote dell’idolo (*****), ma a seguito del suo rifiuto, il re aveva disposto il sequestro da parte di persone armate dei terreni della famiglia del ricorrente, nonchè era stato condotto davanti al re medesimo che lo aveva imprigionato, anche se poi i suoi familiari avevano cercato di liberarlo e nell’ambito della rissa che ne era scaturita era rimasto accidentalmente ucciso il figlio del re; dopo di ciò e dopo i confusi eventi successivi, il ricorrente era scappato dal paese.
A sostegno della decisione di rigetto” il tribunale ha rilevato, la scarsa credibilità del ricorrente e che nella vicenda non emergeva alcun profilo di persecuzione personale, pertanto, non sussistevano i presupposti della protezione richiesta, sia in termini di status di rifugiato che in termini di protezione sussidiaria, neppure per quanto riguarda l’ipotesi di cui alla lett. c) atteso che dalle fonti consultate lo stato di provenienza del richiedente, cioè l’Edo State, sebbene appartenente all’area geografica del Delta del Niger, non risulta direttamente coinvolto negli incidenti che di frequente interessano tale zona. Il tribunale neppure ha ravvisato particolari situazioni di vulnerabilità da tutelare in capo al richiedente.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione di norme di diritto, in particolare del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4 e art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 5, perchè il tribunale non aveva considerato che il racconto reso davanti alla Commissione territoriale e le precisazioni rese nel corso dell’audizione davanti al tribunale volevano arricchire di dettagli la narrazione, che confermata dalle fonti d’informazione avvaloravano il rischio persecutorio in caso di rientro in patria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione di norme di diritto, in particolare, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, avendo il tribunale erroneamente sostenuto che nella regione di provenienza del ricorrente non sussiste una situazione di violenza indiscriminata, contrariamente da quanto risulta dai rapporti internazionali; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il tribunale non aveva operato una valutazione comparativa degli elementi che concorrono a determinare una condizione di vulnerabilità legata sia alla vicenda personale del richiedente sia alle condizioni del suo paese d’origine. In via preliminare e dirimente, il ricorso è inammissibile.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, “In tema di protezione internazionale è inammissibile il ricorso per cassazione munito di una procura speciale alle liti (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto) priva della data di rilascio, nonchè della correlata certificazione da parte del difensore, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, non potendosi verificare il conferimento della stessa in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato”(Cass. nn. 2342/20, 1043/20, 2138/2020). Nel caso di specie, la procura redatta su foglio separato congiunto al ricorso, è priva dei requisiti di cui del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35- bis comma 13, quinto periodo, in particolare della data del suo rilascio da parte del difensore e ciò per assolvere al requisito della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, infatti, la certificazione (nella specie mancante) da parte del difensore, della data della sottoscrizione della procura garantisce che il richiedente protezione era presente nel territorio dello Stato a tale data e che il difensore ne ha accertata l’identità al momento della sottoscrizione della stessa.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021