Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18306 del 25/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8888/2019 proposto da:

O.M.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Chisimaio, 29, presso lo studio dell’avvocato Cardone Marilena, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Riconoscimento Protez. Internaz. Roma, Ministero Dell’interno *****;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 05/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/09/2020 dal Cons. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da O.M.A., cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente ha riferito di avere avuto una controversia ereditaria con lo zio paterno che per impossessarsi dei beni ereditari del padre, prima aveva chiesto di sposarne la madre, ma al rifiuto di quest’ultima aveva, comunque, venduto i beni dell’eredità. Allora, la madre e le sorelle si erano trasferite in Ghana, mentre lui era rimasto a casa dello zio per cercare di recuperare i beni. Un giorno lo zio gli aveva lasciato la figlia di sette anni in custodia che però, cadendo in un pozzo era morta; allora era stato minacciato dallo zio con una pistola e lui per timore di essere arrestato era espatriato.

A sostegno della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto il richiedente non credibile per la contraddittorietà intrinseca della narrazione, anche alla luce del documento prodotto che escludeva la responsabilità del richiedente per la morte della figlia dello zio per cui, ad avviso del primo giudice, non sussistevano connessioni tra le ragioni dell’espatrio e la normativa invocata a propria tutela, nè per quanto riguarda lo status di rifugiato nè per quanto riguarda la protezione sussidiaria,neppure per quanto riguarda l’ipotesi di cui alla lett. c) atteso che dalle fonti consultate lo stato di provenienza del richiedente, cioè l’Edo State, sebbene appartenente all’area geografica del Delta del Niger, non risulta direttamente coinvolto negli incidenti che di frequente interessano tale zona. Il tribunale neppure ha ravvisato particolari situazioni di vulnerabilità da tutelare in capo al richiedente.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione di norme di diritto, in particolare del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4 e art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè il tribunale non aveva considerato che il racconto reso davanti alla Commissione territoriale e le precisazioni rese nel corso dell’audizione davanti al tribunale volevano arricchire di dettagli la narrazione, che confermata dalle fonti d’informazione avvaloravano il rischio persecutorio in caso di rientro in patria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione di norme di diritto, in particolare, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, avendo il tribunale erroneamente sostenuto che nella regione di provenienza del ricorrente non sussiste una situazione di violenza indiscriminata, contrariamente da quanto risulta dai rapporti internazionali; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il tribunale non aveva operato una valutazione comparativa degli elementi che concorrono a determinare una condizione di vulnerabilità legata sia alla vicenda personale del richiedente sia alle condizioni del suo paese d’origine. In via preliminare e dirimente, il ricorso è inammissibile.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, “In tema di protezione internazionale è inammissibile il ricorso per cassazione munito di una procura speciale alle liti (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto) priva della data di rilascio, nonchè della correlata certificazione da parte del difensore, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, non potendosi verificare il conferimento della stessa in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato” (Cass. nn. 2342/20, 1043/20, 2138/2020).

Nel caso di specie, la procura redatta su foglio separato congiunto al ricorso, è priva dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis comma 13, quinto periodo, in particolare della data del suo rilascio da parte del difensore e ciò per assolvere al requisito della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, infatti, la certificazione (nella specie mancante) da parte del difensore, della data della sottoscrizione della procura garantisce che il richiedente protezione era presente nel territorio dello Stato a tale data e che il difensore ne ha accertata l’identità al momento della sottoscrizione della stessa.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021

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