LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4173/2019 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Chisimaio, 29, presso lo studio dell’avvocato Cardone Marilena, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Comm. Territoriale Per Il Riconoscimento Della Protezione Internazionale Roma, Ministero Dell’interno *****;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 21/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/09/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da A.A. (alias A.) cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il richiedente asilo ha riferito di aver lasciato il proprio paese perchè minacciato da una banda di malviventi chiamati “*****” che volevano convincerlo a delinquere insieme a loro. Il richiedente aveva cercato di sottrarsi ma la banda continuava a minacciarlo e non si era rivolto alle autorità, perchè non avrebbero fatto nulla per aiutarlo, così si era deciso a fuggire.
A supporto della decisione di rigetto della chiesta protezione, il tribunale ha ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente non integrassero il rischio effettivo di una persecuzione secondo quanto previsto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, per cui non poteva essere accordato lo status di rifugiato, ma neppure sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, perchè il pericolo paventato di un danno grave era del tutto soggettivo e non fondato su elementi che possano rappresentare un reale pericolo. Dalla consultazione delle fonti d’informazione, il tribunale ha accertato che non emerge una situazione di violenza indiscriminata nello stato di provenienza del richiedente (Edo State), pur essendo presente in altre parti della Nigeria. Il tribunale neppure ha ravvisato particolari situazioni di vulnerabilità da tutelare in capo al richiedente.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO
che:
In via preliminare e dirimente, il ricorso è inammissibile.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, “In tema di protezione internazionale è inammissibile il ricorso per cassazione munito di una procura speciale alle liti (nella specie apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto) priva della data di rilascio, nonchè della correlata certificazione da parte del difensore, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, non potendosi verificare il conferimento della stessa in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato” (Cass. nn. 2342/20, 1043/20, 2138/20).
Nel caso di specie, la procura redatta su foglio separato congiunto al ricorso, è priva dei requisiti di cui del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, quinto periodo, in particolare della data del suo rilascio da parte del difensore e ciò per assolvere al requisito della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, infatti, la certificazione (nella specie mancante) da parte del difensore, della data della sottoscrizione della procura garantisce che il richiedente protezione era presente nel territorio dello Stato a tale data e che il difensore ne ha accertata l’identità al momento della sottoscrizione della stessa.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021