LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 8067/2019 proposto da:
F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato GUIDO ERNESTO MARIA SAVIO, giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI TORINO n. 1503/2018, depositata in data 6.8.2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18.11.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
Che:
F.S. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Torino aveva respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 26/8/2017 dal Tribunale di Torino in rigetto del ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno si è costituito al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
Che:
1.1. con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 14, per avere, la Corte territoriale, ritenuto insussistenti i requisiti per il riconoscimento, in favore del richiedente, della protezione sussidiaria, formando esclusivamente il suo convincimento sulla base della ritenuta non credibilità, senza fare corretta applicazione dei criteri enunciati dal richiamato art. 3;
1.2. va premesso che la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile la richiesta di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, in quanto domanda nuova, e sul punto il ricorrente non ha sollevato alcuna specifica censura;
1.3. con riguardo alle ulteriori richieste di protezione sussidiaria il Collegio osserva che la Corte territoriale ha scrutinato l’estremo dell’attendibilità del racconto per apprezzamenti condotti sulla genericità e lacunosità delle dichiarazioni rese dal richiedente protezione in ordine al sinistro che lo avrebbe visto autore involontario dell’incendio della “foresta” del villaggio di appartenenza, così escludendo fondatezza al prospettato suo timore sulla sussistenza di un “danno grave”, integrativo della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b);
1.4. in tema di riconoscimento della protezione internazionale, l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (cfr. Cass. 05/02/2019 n. 3340; Cass. 30/10/2018 n. 27503);
1.5. si tratta di vizio neppure dedotto in ricorso laddove poi la non credibilità del racconto del richiedente protezione osta, secondo consolidato principio di questa Corte, al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il Giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, con il solo limite che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 27/06/2018 n. 16925; Cass. 19/12/2019 n. 33858);
2.1. con il secondo motivo si lamenta la “violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5”, sul rilievo che i Giudici di merito, omettendo di svolgere un adeguato giudizio comparativo tra tutti gli elementi peculiari del caso, avrebbero falsamente applicato i parametri normativi propri della protezione umanitaria;
2.2. con il terzo motivo si denuncia “omessa valutazione di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, ed il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di valutare sia un fatto storico controverso e deciso ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria (l’avere egli intrapreso un idoneo percorso di inserimento socio-lavorativo in Italia, l’avere egli conseguito un elevato livello di integrazione lavorativa mediante “lungo lasso temporale di assunzione”);
2.3. le censure vanno disattese;
2.4.va in primo luogo ribadito quanto affermato da questa Corte a SU con la sentenza n. 29459 del 13/11/2019 sul regime intertemporale delle modifiche introdotte con il D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, che non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto D.L.;
2.5. poste tali premesse, è noto che la protezione cd. umanitaria di cui del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma, 3, ante riforma di cui al D.L. n. 113 del 2018, (tuttora in fase di conversione) costituisce una misura residuale, applicabile sia ove si accerti una situazione che, di per sè considerata, è astrattamente inquadrabile in una di quelle che costituiscono motivo di persecuzione e che, tuttavia, per le circostanze del caso concreto, non sia di tale gravità da integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato; sia qualora venga acclarata l’esistenza di gravi ragioni di protezione reputate astrattamente idonee all’ottenimento della misura tipica richiesta, ma limitata nel tempo; sia, infine, per situazioni diverse da quelle proprie della protezione sussidiaria o correlate a condizioni temporali limitate e circoscritte, come previsto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per la sussistenza di gravi motivi umanitari evidentemente inidonei ad integrare le condizioni necessarie per la protezione sussidiaria, ovvero da applicarsi in condizioni di vulnerabilità anche non coincidenti con le ipotesi normative delle misure tipiche (cfr., su quest’ultimo aspetto, Cass. n. 3347 del 2015);
2.5. la Corte territoriale ha disatteso la domanda del richiedente volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari dopo aver evidenziato la mancanza di credibilità del racconto e l’insussistenza di situazioni vulnerabili di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, nel senso suindicato, tenuto conto proprio dei contenuti della vicenda personale narrata dal ricorrente;
2.6. parte appellante non ha sottoposto a specifica e circostanziata censura le valutazioni del primo giudice, nè ha illustrato e spiegato le ragioni per le quali, contrariamente a quanto opinato dal Giudice di merito, siano ravvisabili i presupposti per l’accesso alla misura della protezione umanitaria e neppure ha individuato e proposto all’attenzione della Corte emergenze istruttorie idonee a contrastare le conclusioni raggiunte in sentenza dal primo Giudice, limitandosi a reiterare, seppure con espressioni differenti, tutte comunque generiche ed astratte, lo stesso identico concetto (che, cioè, ricorrerebbero i presupposti di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie) senza tuttavia quanto meno allegare gli elementi di fatto dai quali l’assunto sarebbe sorretto;
2.7. nè, diversamente, è condivisibile l’assunto del ricorrente, peraltro affatto generico, secondo cui andavano esaminati i diritti che più direttamente interessano la sfera personale ed umana del ricorrente e che più gravemente rischiano di essere compromessi nel Paese di provenienza, ovvero del diritto alla salute e del diritto all’alimentazione, non direttamente tutelati dalla protezione internazionale nelle forme dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
2.8. questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di chiarire, nella sentenza n. 4455 del 2018 (successivamente ribadendolo in Cass. n. 17072 del 2018), che, se assunto isolatamente, il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani nel paese di provenienza non integra, di per sè solo ed astrattamente considerato, i seri motivi di carattere umanitario, o derivanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui la legge subordina il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, in quanto “il diritto al rispetto della vita privata tutelato dall’art. 8 CEDU (…) – può soffrire ingerenze legittime da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l’applicazione ed il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero (…) non goda di uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale (cfr. Corte EDU, sent. 08.04.2008, ric. 21878/06, caso 15 IL Corte di Cassazione – copia non ufficiale Nnyan.zi c. Regno Unito, par. 72 ss.)”;
2.9. la riportata censura del ricorrente, invece, non va oltre l’allegazione di una generica criticità della situazione in cui versa il suo Paese di provenienza;
2.10. trattasi quindi di una sostanziale contrapposizione al provvedimento impugnato rispetto alle cui conclusioni il ricorso prospetta in modo inammissibile una generica reiterazione delle deduzioni portate nel giudizio di merito senza confrontarsi con la ratio dell’adottata decisione e quindi con la verificata, in quella fase, omessa allegazione di una situazione di vulnerabilità tale da integrare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (Cass. n. 4455 del 2018), nell’insufficienza ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del vaglio, in via isolata ed astratta, del suo livello di integrazione in Italia (Cass. 28/06/2018 n. 17072);
3.1. con il quarto motivo viene censurata la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, perchè nel rigettare la domanda relativa alla protezione umanitaria i Giudici di merito non avrebbero tenuto conto del quadro di violenze subite in Libia;
3.2. la censura è inammissibile perchè gli elementi per procedere alla valutazione comparativa dalla quale verificare l’esistenza e l’attualità di condizioni di vulnerabilità, non sono oggetto di specifica allegazione ma soltanto di rappresentazione generale ed astratta;
3.3. in relazione al transito in Libia, alla riproduzione delle dichiarazioni non segue, invero, la deduzione e l’allegazione relativa ad un disturbo post traumatico da stress o ad una lesione dell’integrità psico-fisica già oggetto del giudizio di merito e trascurata in quella sede, ed è dato pertanto riscontrare un decisivo difetto di specificità nella formulazione della censura;
4.1. con il quinto motivo ci si duole della violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, in relazione alla disposta revoca dell’ammissione del patrocinio a spese dello Stato;
4.2. la censura è parimenti inammissibile in quanto la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 dello stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione (v. Cass. n. 3028-18, Cass. n. 32028-18);
5. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va dichiarato inammissibile;
6. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva del Ministero dell’Interno.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021