Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18310 del 25/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MELONI Marina – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11966/2019 proposto da:

O.J., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI TORINO n. 1754/2018, depositata in data 5.10.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18.11.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

Che:

O.J. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Torino aveva respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 28.2.2018 dal Tribunale di Torino in rigetto del ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 342 c.p.c., con riguardo al contenuto dell’atto di appello e all’ammissibilità dell’impugnazione in relazione all’obbligo di specificità dei motivi;

1.2. la censura va disattesa posto che, a fronte del rilievo della sentenza impugnata di non aver contestato in modo specifico la valutazione circa la mancanza di credibilità del richiedente per aver reso dichiarazioni vaghe ed inverosimili, il ricorrente omette di riportare in modo puntuale i corrispondenti motivi d’appello e i passi salienti della decisione del tribunale pretesamente trascurati, limitandosi ad una riassunzione generica, in contrasto con i limiti del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6;

2.1. con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame delle condizioni di pericolosità e violenza generalizzata in Nigeria, lamentando altresì omessa consultazione delle fonti informative attualizzate e omessa cooperazione istruttoria;

2.2. dall’esposizione del ricorrente emerge come il Giudice di primo grado non abbia ritenuto credibile la narrazione della vicenda personale con statuizione., che non risulta adeguatamente e specificamente censurata con l’impugnazione, il che priva evidentemente di rilievo le deduzioni fondate del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);

2.3. il ricorrente insiste sulla sussistenza del rischio di esposizione a violenza indiscriminata ex art. 14, lett. c), sia in generale in Nigeria, sia in particolare nella regione di provenienza, senza tuttavia dimostrare di aver svolto specifica censura in proposito con l’atto di appello, diversamente da quanto al proposito puntualmente affermato, escludendolo, dalla Corte territoriale;

3.1. con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente lamenta l’errato esame delle dichiarazioni rese per la valutazione delle sue condizioni personali e l’omesso esame d’ufficio del timore espresso rispetto al sistema Paese;

3.2. con il quarto motivo si avversa la mancata concessione della protezione sussidiaria, in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del Paese di provenienza, stante l’insicurezza anche individuale in Nigeria e la mancata indicazione delle fonti consultate;

3.3. con il quinto motivo si denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la mancata valutazione della condizione di persecuzione e pericolo in Nigeria, oltre che la ridotta aspettativa di vita e così l’errato diniego dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in violazione dell’art. 10 Cost. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19;

3.4. le censure vanno parimenti disattese sulla scorta delle considerazioni precedentemente esposte, non avendo il ricorrente dimostrato di aver svolto specifica censura circa il diniego di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c), con l’atto di appello, diversamente da quanto al proposito puntualmente affermato, escludendolo, dalla Corte territoriale, dovendo parimenti rilevarsi che anche la statuizione sull’infondatezza della richiesta di protezione umanitaria non è stata specificamente censurata in appello dal ricorrente, come riportato nella sentenza impugnata;

4. il ricorso deve essere pertanto rigettato;

5. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021

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