LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36694/2018 proposto da:
A.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Padre Semeria n. 68, presso lo studio dell’avvocato Stasi Stefania Maria Luce, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Macrì Ubaldo;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, *****;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato in data 18/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/02/2021 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTI DI CAUSA
1.- A.S., proveniente da terra bengalese, ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Lecce, di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.
Con decreto depositato in data 18 ottobre 2018, il Tribunale di Lecce ha respinto il ricorso.
2.- Il decreto ha rilevato, in particolare, che i fatti narrati dal ricorrente non risultano attententi a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza a un gruppo sociale e che, pertanto, non sono idonei a giustificare il riconoscimento del diritto di rifugio: nei fatti, il ricorrente ha dichiarato di avere lasciato il proprio Paese, “perchè non riusciva a mantenere tutta la famiglia con il proprio lavoro di contadino e perchè ha contratto un debito on uno zio”.
In relazione al tema della protezione sussidiaria, il provvedimento ha ritenuto che i fatti narrati “non integrano nemmeno il pericolo di danno grave come definito dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c)”.
Ha osservato, inoltre, che nella terra del Bangladesh non appare attualmente ravvisabile una situazione di conflitto armato cui astrattamente riconnettere l’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.
Non sono stati rappresentati, nè sono emersi – ha annotato ancora il Tribunale, avendo riguardo al tema della protezione umanitaria profili di vulnerabilità specifici alla persona del richiedente. La pronuncia ha in via ulteriore aggiunto che la pretesa di protezione umanitaria è “non meritevole di tutela”, anche perchè “il richiedente ha affermato di non riuscire a mantenere la sua famiglia con il proprio lavoro in Bangladesh, ma non ha migliorato la propria condizione in Italia”.
3.- Avverso questo provvedimento A.S. ha presentato ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Il Ministero non si è costituito nel presente grado del giudizio, essendosi limitato, con foglio datato 26 febbraio 2019, a chiedere di potere eventualmente partecipare all'”udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1", ove fissata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorrente rimprovera al Tribunale: (i) col primo motivo, “carenza istruttoria, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo in giudizio”, per non aver considerato che il richiedente “si è prodigato continuativamente a prestare attività lavorativa senza soluzione di continuità”; (ii) col secondo motivo, la violazione dell’art. 10 Cost., comma 3; (iii) col terzo motivo, la violazione dell’art. 112 c.p.c., perchè la pronuncia impugnata “ha omesso di considerare la domanda subordinatamente proposta di accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari”.
5.- Il ricorso è inammissibile.
5.1.- Il primo e al terzo motivo sono da esaminare in modo unitario perchè entrambi concernenti il tema della protezione umanitaria.
Al riguardo va osservato, prima di tutto, che il ricorrente non ingloba nel proprio ricorso il testo dei contratti di lavoro, che assume avere svolto il richiedente nel corso della sua permanenza nel territorio italiano; nè indica i termini in cui, nel corso del giudizio del merito, li avrebbe evocati. Sì che, in realtà, risultano propriamente mancare, nella specie, i presupposti per potere considerare l’eventuale ricorrenza del vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
Non merita diverso credito, d’altra parte, l’ulteriore assunto del mancato esame della domanda di protezione umanitaria. Che, nei fatti, non risulta confrontarsi col testo del provvedimento impugnato, come riportato sopra, nell’ultimo capoverso del n. 2.
5.2.- Quanto al secondo motivo di ricorso, è da osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto costituzionale di asilo, di cui all’art. 10, comma 3, non presenta spazi applicativi ulteriori rispetto a quelli vengono concretizzati nelle figure della protezione internazionale e in quella della protezione umanitaria (per la rilevazione di base di questo principio v. già Cass., 1 settembre 2006, n. 18940).
6.- Non ha luogo procedersi alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, attesa la mancata costituzione del Ministero.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021