LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8845/2019 proposto da:
I.J., elettivamente domiciliato in Roma, via Padre Semeria n. 68, presso lo studio dell’avvocato Stasi Maria Luce Stefania, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Macrì Ubaldo;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, *****;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato in data 29/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/02/2021 da Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.
FATTI DI CAUSA
1.- I.J., proveniente da terra nigeriana (Edo State), ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Lecce, di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.
Con decreto depositato in data 29 gennaio 2019, il Tribunale di Lecce ha respinto il ricorso.
2.- Il decreto ha rilevato, in particolare, che i fatti narrati dal ricorrente non risultano attenenti a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza a un gruppo sociale e che, pertanto, non sono idonei a giustificare il riconoscimento del diritto di rifugio: nei fatti, il ricorrente si limita a narrare di avere ricevuto “molestie da alcuni ragazzi, che prima avevano cercato di estorcergli dei soldi e, successivamente, lo avevano invitato a seguirlo”.
In relazione al tema della protezione sussidiaria, il provvedimento ha ritenuto che, peraltro, il racconto svolto dal richiedente viene a manifestare “profili di evasività” tali da ostare a che la narrazione possa risultare “attendibile e idonea ad attestare la sussistenza di un concreto pericolo di danno grave alla persona tale da fare escludere l’opportunità di un rientro in Nigeria”. Ha osservato inoltre – sulla scorta, in specie, delle risultanze del report di Amnesty International del 2017/208 – che nella regione nigeriana di provenienza del richiedente (Edo State) non è attualmente “ravvisabile una situazione di conflitto armato cui astrattamente riconnettere l’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c”.
Non sono stati rappresentati, nè sono emersi – ha annotato ancora il Tribunale, avendo riguardo al tema della protezione umanitaria profili di vulnerabilità specifici alla persona del richiedente: “il ricorrente ha indicato di avere sempre lavorato dopo essersi trasferito a Benin City e ha in Nigeria la madre e la sorella; pertanto, a un esame specifico e attuale della sua situazione soggettiva e oggettiva, con riferimento al Paese di origine, in comparazione con la sua integrazione e le condizioni di vita in Italia, non può ritenersi che il rimpatrio possa terminare la privazione dell’esercizio di un nucleo di diritti umani, costitutivo dello statuto di dignità personale”.
3.- Avverso questo provvedimento I.J. ha presentato ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Il Ministero non si è costituito nel presente grado del giudizio, essendosi limitato, con foglio datato 17 maggio 2019, a chiedere di potere eventualmente partecipare all'”udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1", ove fissata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorrente rimprovera al Tribunale: (i) col primo motivo, la violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, perchè, “non in conformità agli orientamenti della Corte di legittimità, si è sottratto totalmente al dovere di cooperazione istruttorio”; (ii) col secondo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, perchè, non essendo disponibile la videoregistrazione, “avrebbe dovuto disporre l’udienza di comparizione delle parti”; (iii) col terzo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, lett. c), nonchè “vizio di motivazione sulla mancata concessione della protezione sussidiaria”, perchè il richiedente, “in seguito a un eventuale rimpatrio, sicuramente si troverebbe a subire trattamenti inumani e degradanti”; (iv) col quarto motivo, la violazione dell’art. 5, comma 6, T.U.I. e “vizio di motivazione nella mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari”.
5.- Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo si manifesta del tutto generico, oltre che meramente assertivo. Nei fatti, il motivo si esaurisce nel riportare il testo delle norme di legge invocate, nonchè nel richiamare talune massime estratte da pronunce emesse da questa Corte, senza nemmeno indicare il nesso che possa eventualmente correre tra i principi così espressi e la fattispecie concretamente in esame.
Il secondo motivo di ricorso non si confronta con l’effettivo svolgimento del procedimento avanti al giudice del merito. Il decreto impugnato non manca, infatti, di richiamare l'”udienza del 23.11.18" e la relativa “discussione a opera del procuratore del ricorrente”. D’altra parte, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, nei giudizi di protezione internazionale, il giudice ha l'”obbligo” di fissare l’udienza di compartizione, ma non anche quello – salva la presenza, nel concreto, di speciali ragioni – di “disporre l’audizione del richiedente” (cfr., da ultimo, Cass., 7 ottobre 2020, n. 21584).
Il terzo motivo, relativo alla protezione sussidiaria, non si confronta con la motivazione addotta dal Tribunale: posto, da un lato, che non aggredisce il giudizio di “non credibilità” che questo ha formulato; dall’altro, non prende proprio in considerazione le fonti di informazione sulla cui base il decreto ha escluso la ricorrenza delle condizioni di cui alla norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).
Il quarto motivo richiama il principio di diritto espresso da questa Corte con la pronuncia n. 2255/2018, senza tuttavia illustrare – o anche solo indicare – le ragioni per cui il Tribunale di Lecce si sarebbe, in ipotesi, discostato dai contenuti ivi enunciati.
6.- Non ha luogo procedersi alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, attesa la mancata costituzione del Ministero.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021