Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18315 del 25/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10552/2020 proposto da:

S.O., elettivamente domiciliato presso l’avv. Simona Maggiolini, dalla quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4315/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

Che:

Con ricorso depositato il 3.3.16, S.O. impugnò innanzi al Tribunale di Napoli il provvedimento con il quale la Commissione territoriale di Crotone aveva rigettato la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Con ordinanza del 17.5.17 il Tribunale rigettò la domanda.

L’ O. propose appello avverso la suddetta ordinanza che la Corte territoriale, con sentenza emessa il 6.9.19, respinse, osservando che: non sussistevano il presupposti dello status di rifugiato perchè dalla stessa versione dei fatti resa dall’appellante non si desumevano i relativi presupposti di legge; al riguardo, l’istante aveva narrato di essersi allontanato dalla Nigeria nell'***** a causa delle minacce subite dai parenti della sua fidanzata morta una notte in casa sua, a seguito dell’incursione dei suddetti parenti, armati, in casa sua; non era venuto a conoscenza dell’esito delle eventuali indagini svolte su tale vicenda; tale racconto non era stato ritenuto credibile dalla Commissione e dal Tribunale, in quanto del tutto generico; non sussistevano i presupposti del riconoscimento della protezione sussidiaria, anche con riferimento all’insussistenza di conflitto armato nella regione di provenienza; non era riconoscibile la protezione umanitaria poichè non era stato provato un effettivo inserimento lavorativo del ricorrente, nè erano emerse circostanze dimostrative di un’integrazione di quest’ultimo nel territorio italiano. S.O. ricorre in cassazione con due motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 27, L. n. 241 del 1990, art. 3, art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 111 Cost., avendo la Corte d’appello deciso omettendo di utilizzare fonti aggiornate, ma solo un rapporto di Amnesty International 2015.2016 nonchè il sito ministeriale “*****”, ma non anche altri rapporti, come EASO 2018, dal quale si desumeva la sussistenza di un conflitto armato in Nigeria, anche riferito al gruppo terroristico di *****. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 6, 13 Convenzione CEDU, art. 47 Carta dei diritti dell’UE, art. 46 Direttiva n. 32/13, art. 111 Cost., nonchè omesso esame di un fatto decisivo, per non aver la Corte territoriale preso in considerazione le fonti internazionali aggiornate, da cui si desumeva una forte instabilità del paese di provenienza del ricorrente, senza così rispettare il diritto del ricorrente ad un ricorso effettivo, attraverso l’esame di tutti gli elementi di fatto e di diritto della fattispecie concreta.

Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia esercitato correttamente i propri poteri di cooperazione istruttoria, che si sostanziano nell’acquisizione di fonti informative ufficiali ed aggiornate al momento della decisione, per non aver esaminato il rapporto EASO del 2018 dal quale, a suo dire, sarebbe stata desumibile la sussistenza, nel paese d’origine, di una situazione di violenza indiscriminata derivate da conflitto armato, ai fini della protezione sussidiaria.

Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata ed il contenuto dell’informazione da essa tratta, nonchè la data o l’anno di pubblicazione e l’autorità o l’ente da cui la fonte consultata proviene, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di detta informazione con riguardo alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente (Cass., n. 1777/2021; n. 7105/21; 29147/2020).

Pertanto, ove il giudice del merito abbia reso note le fonti consultate, per mezzo dell’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne la inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso di legittimità le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio, così permettendo a questa Corte di valutare la fondatezza della censura.

Ora, nel caso concreto, va osservato che il ricorrente ha fondato il motivo sulla base di informazioni aggiornate non prodotte nei gradi di merito, ma inammissibilmente allegate solo nel ricorso in esame. Ne consegue che è preclusa alla Corte la verifica della doglianza relativa all’osservanza dell’onere di cooperazione istruttoria.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile, poichè contiene censure di merito, dirette al riesame dei fatti inerenti alla valutazione delle fonti aggiornate, nonchè in generale alla situazione socio-politica del paese di provenienza.

Nulla per le spese, atteso che il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione (non celebrata), senza depositare il controricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021

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