Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18316 del 25/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13932/2020 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato presso l’avv. Giuseppe Giammarino, che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5545/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

Che:

D.S., cittadino del Senagal, impugnò innanzi al Tribunale di Napoli il provvedimento con il quale la Commissione territoriale di Caserta aveva rigettato la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Con ordinanza del 29.3.17 il Tribunale rigettò la domanda.

Avverso tale ordinanza propose appello il D. che la Corte territoriale, con sentenza emessa il 18.11.10, respinse, osservando che: non sussistevano i presupposti dello status di rifugiato perchè dalla stessa versione dei fatti resa dall’appellante non si desumevano i relativi presupposti di legge; al riguardo, l’istante aveva narrato di essersi allontanato dal Senegal per le difficili condizioni economiche in cui versava la sua famiglia; tale racconto era stato ritenuto generico, nè corredato da allegazioni, in modo da consentire al giudice l’espletamento dei poteri ufficiosi; non sussistevano i presupposti del riconoscimento della protezione sussidiaria per insussistenza di conflitto armato nella regione di provenienza del ricorrente, sulla base dell’esame di varie fonti al 2016; non era riconoscibile la protezione umanitaria di cui non erano emersi indizi specifici.

D.S. ricorre in cassazione con due motivi; non si è costituito il Ministero.

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1, TUI, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 16, in quanto la Corte territoriale non avrebbe svolto accertamenti circa la regione del Senegal di provenienza del ricorrente, nè tenuto conto dell’integrazione in Italia, omettendo pertanto di accertare che l’istante era stato costretto a partire dal suo paese per sottrarsi alle continue guerre e per la estrema povertà in cui versava.

Il secondo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 7, 2,14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, art. 3, comma 8, art. 10 Cost., art. 8 direttiva 2004/83/CE, art. 8 direttiva 2001/95/UE, art. 3 Cedu, avendo la Corte d’appello fondato la pronuncia impugnata sulla base della non credibilità soggettiva del richiedente, mentre invece il Senegal era interessato da un conflitto armato e da violenza indiscriminata, come desumibile dai report indicati, omettendo di acquisire informazioni precise ed aggiornate sulla situazione generale del paese di provenienza dell’istante.

Il primo motivo è inammissibile perchè del tutto generico. Invero, il ricorrente ha lamentato il mancato accertamento, da parte del giudice di merito, della situazione socio-economica del Senegal, senza nessun riferimento a fattispecie di persecuzione o a specifiche situazioni personali di pericolo grave, mentre non è stato censurato l’accertamento compiuto dalla Corte d’appello sull’insussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria circa la situazione di conflitto armato, nè sono stati allegati fatti espressivi della sua integrazione in Italia.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile perchè generico. Il ricorrente si duole in sostanza del mancato accertamento della situazione socio-economica del Senegal e della regione di provenienza, ma la Corte d’appello ha escluso i presupposti della protezione internazionale e sussidiaria esaminando vari report, con argomentazioni esaustive. Quanto alla credibilità del ricorrente, in realtà, la Corte territoriale ha ritenuto che il suo racconto fosse generico e, comunque, fondato sostanzialmente sulla motivazione puramente economica della partenza dal Senegal.

Attesa la mancata costituzione del Ministero, nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021

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