Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18318 del 25/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32445/2018 proposto da:

O.O.S., elettivamente domiciliato in Seregno, via Briantina n. 10, presso lo studio dell’avv. Marco Melideo, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, *****;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 01/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/03/2021 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- O.S.O., proveniente da terra nigeriana (Edo State – Benin City), ha presentato ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Milano, di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 1 ottobre 2018, il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso.

2.- Ritenuto non credibile il racconto del richiedente sulle ragioni di espatrio “per le numerose rime di frattura logica”, il Tribunale ha rilevato che “deve escludersi la credibile esistenza o il fondato, credibile, rischio di atti persecutori, in quanto l’inattendibilità complessiva delle dichiarazioni rese fa ritenere del tutto infondate le riferite ragioni per cui il ricorrente ha lasciato il proprio Paese e ciò sia in relazione alle dinamiche (non attendibili) dei cult, sia con riferimento all’impossibilità di trovare protezione da parte dello Stato.

Quanto alla protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il Tribunale ha rilevato, anche richiamandosi a più e attendibili fonti, che – specie nella zona della Nigeria da cui proviene il richiedente – le “violenze dispiegate da appartenenti ai diversi cult nei confronti dei membri delle altre sette” devono “ritenersi quale forte criticità nella gestione dell’ordine pubblico”, senza tuttavia integrare gli estremi del conflitto armato e senza raggiungere la soglia della violenza “generalizzata e indiscriminata”.

In relazione al tema della protezione umanitaria, poi, il decreto ha rilevato “come non siano stati dedotti particolari e sufficienti elementi per ritenere che, ove rientrasse in Nigeria il ricorrente, si troverebbe in uno stato di particolare vulnerabilità”.

3.- Avverso questo provvedimento O.S.O. ha presentato ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente rimprovera al Tribunale: (i) col primo motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; motivazione apparente in ordine alla ritenuta non credibilità del ricorrente; violazione del diritto di difesa del ricorrente; (ii) col secondo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e art. 14, lett. c), nonchè D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2, 3 e art. 27, comma 1 bis, in ordine all’onere probatorio attenuato; motivazione apparente, apodittica e obiettivamente incomprensibile in violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., comma 4; (iii) col terzo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e dell’art. 5 comma 6 T.U.I.; motivazione apparente, apodittica e contraddittoria in punto di protezione umanitaria.

5.- Il ricorso è inammissibile.

5.1.- Il primo motivo di ricorso – che è intestato nei vizi di cui dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5 – sostiene che il giudizio di credibilità, svolto nel decreto impugnato, è basato su circostanze “non vere” e “non riferite dal ricorrente”. A tale affermazione fa seguito un’analisi di dettaglio dedicata a una serie di rilievi, che si trovano enunciati nell’ambito del percorso motivazionale svolto da detto decreto.

Ciò posto, il motivo risulta inammissibile perchè non viene ad aggredire il nodo cardinale su cui il decreto fonda, e in modo espresso, il proprio giudizio di inattendibilità della narrazione del richiedente (secondo quanto riferito già sopra, nel primo capoverso del n. 2): nodo che si concentra, essenzialmente, sull’inattenclibilità delle notizie riferite dal richiedente (peraltro, come apprese di “seconda mano” da questi) in relazione alle dinamiche strutturali e comportamentali che caratterizzano i cult nigeriani (e, in specie, il cult *****).

5.2.- Il secondo motivo di ricorso gravità intorno alla nozione di conflitto armato e violenza generalizzata di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. g).

Il Tribunale ha ritenuto, in proposito, che – nella regione dell’Edo State (da cui proviene il richiedente) e, più in generale, nelle regioni diverse da quelle al nord del Paese – vi siano attualmente delle forti “criticità nella gestione dell’ordine pubblico”, che tuttavia non raggiungono, per qualità e quantità, la tipologia conflittuale prevista dalla citata norma dell’art. 14. Secondo il ricorrente, questa decisione è errata perchè non ha tenuto conto del fatto che il Ministero degli Esteri italiano nel 2018 ha segnalato la presenza, “nel nord est del Paese”, di “attacchi terroristici” e di “scontri tra gruppi armati” e pure perchè i report di Amnesty International sottolineano che la “corruzione del sistema giudiziario e dei corpi di polizia locale facilita la diffusione della violenza”.

Come si vede, il motivo appare oggettivamente finalizzato a chiedere a questa Corte un nuovo esame degli elementi materiali della situazione attualmente presente in Nigeria, al fine di una sua sussunzione nella fattispecie normativa cli “conflitto armato e violenza generalizzata”, di cui all’art. 14. Il motivo è dunque inammissibile, appunto perchè chiede a questa Corte di effettuare un sindacato che esula dai poteri e compiti della stessa.

5.3.- Il terzo motivo di ricorso, che concerne il tema della protezione umanitaria, non viene a confrontarsi con le ragioni di diniego addotte dal Tribunale.

Quest’ultimo ha rilevato che dalla fattispecie concreta non emergevano profili di vulnerabilità che risultassero specifici alla persona del richiedente (cfr. quanto riferito sopra, nell’ultimo capoverso del n. 2). Ora, il richiedente non contesta nei fatti questa affermazione, nè allega aspetti di vulnerabilità che assuma attenere alla persona propria del richiedente. Si limita, invece, a muovere critiche di mero genere alla decisione del Tribunale, così trascurando, se non altro, di soddisfare l’onere di allegazione, che pure incombe sul richiedente.

6.- Non ha luogo procedersi alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, attesa la mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021

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