LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 10466/2020 proposto da:
K.L., elettivamente domicilliato in Roma, Via Taranto, 90, presso lo studio dell’Avvocato Luciano Natale Vinci, e rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Mariani, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA, QUESTURA DI CASERTA;
– intimati –
avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Potenza, n. 10563/2019, depositata il 10/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/03/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. Il Giudice di Pace di Caserta con l’ordinanza in epigrafe indicata ha rigettato il ricorso proposto da K.L., cittadino albanese, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Caserta in data 2 ottobre 2019 per ottenere l’accertamento della nullità del primo in quanto privo dell’attestazione di conformità, per carenza di motivazione.
Il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso nella ritenuta legittimità della emissione del decreto di espulsione, motivato quanto alla ritenuta pericolosità sociale.
2. K.L. ricorre per la cassazione dell’indicata ordinanza con un motivo.
Le Amministrazioni sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con unico articolato motivo il ricorrente fa valere la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.P.R. n. 445 del 2000, L. n. 241 del 1990, art. 3.
1.1. Con un primo profilo di ricorso si deduce che la copia del decreto prefettizio consegnata al ricorrente in sede di notifica era priva di certificazione di conformità all’originale, di cui non era neppure indicato il numero, e che quindi il provvedimento espulsivo deve ritenersi nullo per mancanza di requisito essenziale ai fini della validità della comunicazione.
1.2. Per ulteriore profilo, il ricorrente deduce che il decreto prefettizio impugnato dinanzi al giudice di Pace deve inoltre ritenersi invalido perchè privo di una efficace motivazione sulla pericolosità sociale del ricorrente.
2. Il ricorso è inammissibile per mancanza di autosufficienza ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6.
2.1. La censura sulla mancata attestazione di conformità all’originale del decreto di espulsione manca di richiamare, nel silenzio serbato dal giudice del merito (vd. p. 10 ricorso là dove il ricorrente segnala che l’ordinanza impugnata omette di dire sulla nullità del decreto per mancanza dell’attestazione di conformità), i contenuti del ricorso originario nella parte in cui l’opponente aveva sottoposto al primo giudice la questione e, nella definizione in sede di legittimità del fatto già portato in valutazione nel giudizio di merito, anche la parte del provvedimento prefettizio che denuncia l’esistenza della censurata mancanza.
2.2. Nel resto, quanto alla pure contestata mancanza di motivazione in punto di pericolosità sociale, il motivo di ricorso in modo inammissibile nè provvede a riportare il passaggio della motivazione in cui la questione è stata affrontata nè il provvedimento oggetto di ricorso perchè questa Corte nell’indicato raffronto possa inserire il proprio sindacato di legittimità e, piuttosto, reiterando questioni già proposte dinanzi al giudice del merito, sortisce l’effetto, anche per tale profilo, di sollecitare a questa Corte accertamenti di merito preclusi.
3. Il mezzo proposto è in via conclusiva inammissibile.
Nulla sulle spese essendo le Amministrazioni rimaste solo intimate. Essendo il procedimento esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Essendo il procedimento esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021