Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18323 del 25/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16950/2020 proposto da:

Y.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Taranto, 90, presso lo studio dell’Avvocato Luciano Natale Vinci, e rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Mariani, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., QUESTURA DI BRINDISI;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce n. 3099/2020, depositata il 21/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/03/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Lecce con l’ordinanza in epigrafe indicata ha rigettato il ricorso proposto da Y.M., cittadino tunisino, avverso la richiesta di proroga del trattenimento presso il C.P.R. di Brindisi “*****” dello straniero richiedente asilo, ritenuta la validità della mera richiesta del questore D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5, trattandosi di straniero allontanato dal territorio dello Stato per motivi di sicurezza.

Il tribunale ha ritenuto invece l’inapplicabilità della previsione di cui al D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 5, relativa a straniero che abbia richiesto la protezione internazionale.

Nel resto il tribunale ha statuito: sulla competenza del funzionario addetto all’Ufficio immigrazione a formulare la richiesta di proroga; sulla sussistenza della motivazione di sostegno del disposto allontanamento dal territorio nazionale del cittadino straniero, nella irrilevanza della dedotta situazione familiare che il ricorrente avrebbe dovuto far valere rispetto al decreto del Ministero dell’interno del 6 marzo 2019.

2. Ricorre per la cassazione dell’indicata ordinanza Y.M. con due motivi di ricorso. Le Amministrazioni sono rimaste intimate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e la violazione dell’art. 15, par. 4 Direttiva 2008/115/CE. La chiusura dello spazio aereo della Tunisia dal 20 marzo 2020 avrebbe reso oggettivamente impossibile il rimpatrio del ricorrente.

Il Tribunale ometteva di pronunciare sull’intera domanda e, segnatamente, sulla eccezione relativa alla indicata chiusura con il ritenere la disponibilità al rilascio del lasciapassare del Consolato tunisino, necessario per eseguire la misura dell’allontanamento, ostativa a che potesse ritenersi infondata la richiesta di proroga.

La circostanza, omessa, ove valutata avrebbe comportato una diversa decisione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 32 Cost. e degli artt. 2,3 e 5CEDU e dell’art. 15, paragrafo 4 della Direttiva 2008/115/CE.

2.1. Le condizioni esistenti all’interno del C.P.R. (Centro Permanente per il Rimpatrio) in cui era trattenuto il ricorrente non erano idonee a garantire il rispetto del diritto alla salute ed a preservare i trattenuti, privi dei d.p.i. (dispositivi protezione individuale), dal contagio da Covid 19 per una incompatibilità -dettata anche dalle modalità di trasmissione per via aerea del virus causa della patologia pandemica che pone, pertanto, in ambienti chiusi e superaffollati un rischio per la salute elevato per coloro che si trovano all’interno di dette strutture – su cui era intervenuto anche l’invito del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa del 26 marzo 2020 a rilasciare, prima possibile, i migranti irregolari trattenuti presso gli appositi centri di detenzione.

La legittimità del trattenimento doveva essere esclusa non essendovi alcuna prospettiva di rimpatrio a causa della chiusura degli spazi aerei della Tunisia e la sospensione dei collegamenti internazionali per il contenimento del contagio da pandemia COVID 19 ed incombendo, secondo previsioni convenzionali, sullo Stato italiano la responsabilità di proteggere la vita e l’integrità delle persone private della libertà (art. 3 CEDU).

La Direttiva Rimpatri, all’art. 15 par. 4, prevede che: “Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento (…) il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata”.

2.2. Non era presente agli atti la delega del Questore di Brindisi in favore del Dirigente dell’Ufficio immigrazione che aveva firmato la richiesta di proroga che in ogni caso era stata formulata in maniera irrituale senza l’apposito decreto, adottato per iscritto e corredato da motivazione, con inserimento dell’indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare memorie al Tribunale sede della Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, competente per la convalida.

2.3. Nel corso dell’udienza era poi stato presente un sovrintendente della Polizia di Stato e non un funzionario come previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, con conseguente violazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3. Il primo motivo è infondato.

Il Tribunale non è incorso in omessa pronuncia rispetto all’eccepita chiusura degli spazi aerei della Tunisia, Paese di rimpatrio dello straniero, avendo corredato l’assunta decisione di convalida del trattenimento finalizzato all’espulsione con l’assorbente richiamo alla rassicurazione del Consolato di rilasciare un lasciapassare per consentire il rientro.

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (ex multis: Cass. n. 2151 del 29/01/2021; Cass. n. 15255 del 04/06/2019).

4. Il secondo motivo è anch’esso infondato.

Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, al comma 5, nel disciplinare la proroga del trattenimento dello straniero presso il centro di identificazione ed espulsione, ne individua due ragioni: a) l’una dettata dalle “gravi difficoltà” nell’accertamento della identità e nazionalità, evidenza destinata a sviluppare proroghe successive alla prima “qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione”; b) l’altra dalla necessità “di organizzare le operazioni di rimpatrio”.

La norma è diretta a regolare l’attività esecutiva di un provvedimento di espulsione, già adottato e convalidato, ed in siffatto ambito il diritto alla salute dello straniero – da declinarsi peraltro in applicazione del principio di precauzione, paventandosi dal ricorrente, all’interno di un conclamato contesto pandemico, l’insulto al diritto che verrebbe dal rischio di contrarre il virus Covid-19 – non viene in bilanciamento con il contrapposto diritto dello Stato di espellere dal proprio territorio chi vi si trattenga senza titolo a tutela delle ragioni pubbliche.

Ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, dettato in materia di esecuzione del provvedimento di espulsione dello straniero che si trattenga senza titolo nel territorio nazionale, il rischio da contagio da Covid-19, declinato per il principio di precauzione come esigenza di suo contenimento, non rileva quale causa di lesione del diritto alla salute dello straniero e non entra come tale in un giudizio di bilanciamento con la contrapposta esigenza di sicurezza delle frontiere dello Stato e di disciplina dei flussi migratori alla cui tutela presiede il provvedimento di espulsione.

In un contesto di pandemia, il rischio di contrarre il virus da Covid-19 rileva rispetto alle necessità, strumentali e di natura amministrativa, di identificazione dello straniero e di organizzazione delle operazioni di rimpatrio, finalizzate all’esecuzione del provvedimento di espulsione e come tale esso comporta la concessione o il diniego della proroga al trattenimento.

5. Diversamente, per la fase di attuazione del provvedimento di espulsione posta in essere attraverso l’attività di trattenimento dello straniero presso i centri di identificazione e rimpatrio, il diritto alla salute dello straniero, leso dal rischio di contrarre l’infezione da virus Convid-19, rileva rispetto all’adozione da parte dell’Amministrazione preposta alla tenuta delle indicate strutture di misure destinate a contenere l’indicato rischio, sostenendo del primo le richieste e le eventuali azioni risarcitorie.

6. Il giudice investito, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, della richiesta del questore di proroga del trattenimento finalizzato alla identificazione dello straniero da espellere o all’organizzazione del viaggio di rimpatrio è chiamato a valutare l’esistenza del rischio pandemico non in quanto direttamente lesivo del diritto alla salute dello straniero trattenuto, ma in quanto evento che nella sua obiettività si frapponga alle operazioni di identificazione dello straniero o, ancora, di organizzazione del viaggio di rimpatrio giustificando, o meno, la concessione della proroga al trattenimento.

7. Nel provvedimento impugnato, il Tribunale di Lecce si è attenuto agli indicati principi concedendo la proroga al trattenimento, rilevando il “miglioramento della situazione di emergenza nazionale e dei rapporti di collaborazione internazionale” e che “le difficoltà a reperire un vettore, potrebbero esser superate con un volo dedicato come indicato in udienza” per poi apprezzare, in siffatta complessiva situazione, il trattenimento “correttamente disposto per l’esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato” e quindi, correttamente, per scrutinare l’incidenza del rischio pandemico sull’organizzazione del viaggio di rimpatrio.

8. Resta da considerare il motivo con cui si denuncia l’illegittimità della richiesta del Questore di proroga al trattenimento in difetto di un provvedimento redatto per iscritto e corredato di motivazione, l’illegittimità del trattenimento per mancanza di delega da parte del Questore di Brindisi al funzionario Ufficio Immigrazione firmatario della richiesta e, ancora, la denunciata presenza in udienza di un sovrintendente della Polizia di Stato privo come tale della qualifica di funzionario, con conseguente violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4.

Quanto al primo profilo del dedotto motivo, esso è infondato.

Il tribunale dà conto – nella ritenuta applicabilità del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, di “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” dettato sulle “Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico” – della diversa esigenza che si correla alla richiesta di proroga del trattenimento rivolta all’autorità giudiziaria per la ritenuta fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, norma apprezzata come applicabile alla specie, e tanto nella diversità di siffatta ipotesi rispetto a quella descritta dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 5, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonchè della stessa direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, la cui premessa applicativa è che il trattenimento attinga un soggetto che abbia richiesto protezione internazionale.

Con siffatta ratio non dialoga il motivo di ricorso che reclama l’applicazione per il ricorrente del D.Lgs. n. 142 del 2015 (ricongiungimento familiare) nella dedotta equiparazione della condizione di coniuge di cittadina italiana a quella di cittadino comunitario senza confronto con i presupposti applicativi della disciplina ritenuta nell’impugnata ordinanza e relativi all’allontanamento dei cittadini dell’Unione Europea ed i loro familiari per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica.

Nel resto.

Il potere conferito con la dizione “d’ordine” presente nell’atto impugnato è un potere di firma, o delega di firma, attribuito al funzionario firmatario là dove la volontà resta quella del Questore, “d’ordine” del quale è stata apposta la firma.

L’istituto del conferimento della “delega di firma” può avvenire attraverso l’emanazione di ordini di servizio che individuino il soggetto delegato con riferimento all’incarico ricoperto nell’ambito delle articolazioni interne all’ufficio, senza l’indicazione delle generalità, purchè sia consentita la successiva verifica, in sede giurisdizionale, della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega (vd. Cass. 29/03/2019 n. 8814).

Ciò posto la contestazione non investe la ratio dell’assunta decisione e invocando l’applicazione del diverso istituto della delega di funzioni non si confronta con la motivazione impugnata.

L’ulteriore denunciata evidenza è priva di autosufficienza non provvedendo il ricorrente ad allegare la dedotta presenza del sovrintendente della Polizia di Stato alla celebrata udienza.

9. Il mezzo proposto è in via conclusiva infondato e come tale va rigettato.

Nulla sulle spese essendo le Amministrazioni rimaste solo intimate.

Essendo il procedimento esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Essendo il procedimento esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021

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