LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 16956/2020 proposto da:
K.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via Taranto, 90, presso lo studio dell’Avvocato Luciano Natale Vinci, e rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Mariani, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato per legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO, QUESTURA DI CATANZARO;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Potenza, n. 9205/2019, depositata il 28/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/03/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI CAUSA 1. Il Giudice di Pace di Catanzaro con l’ordinanza in epigrafe indicata ha rigettato il ricorso proposto da K.N., cittadino tunisino, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Catanzaro in data 4 ottobre 2018 per ottenere l’accertamento della nullità della notifica del provvedimento e di quest’ultimo in quanto privo della sottoscrizione del Prefetto, emesso da dirigente della Prefettura incompetente ad emettere l’atto in difetto di delega, privo dell’attestazione di conformità e carente di motivazione, ritenuta la competenza del funzionario la motivazione del provvedimento, la ritualità della notifica avendo inoltre l’atto raggiunto il suo scopo.
2. K.N. ricorre per la cassazione dell’indicata ordinanza con due motivi.
Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo e secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L. n. 265 del 1999, art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, D.P.R. n. 445 del 2000 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, nella dedotta incompetenza del funzionario che aveva sottoscritto il provvedimento di espulsione, nella esclusiva competenza del Prefetto o del vicario ad emetterlo, nella eccepita inesistenza di delega, in difetto di certificazione di conformità all’originale, in mancanza di indicazione del numero degli originali, su cui il provvedimento non pronunciava, e ancora in mancanza di una efficace motivazione sulla pericolosità sociale del ricorrente, risultando quella adottata solo prognostica.
La pericolosità semplice, quale era quella contestata al ricorrente, con riferimento alle categorie previste D.Lgs. n. 159 del 2011, lett. a) e b) e le prescrizioni imposte, è violativa dell’art. 2 del Protocollo n. 4 della Cedu per mancanza di prevedibilità.
2. Il Ministero dell’interno resiste con controricorso con cui ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perchè tardivo, essendo stato proposto il 15 giugno 2020 avverso un provvedimento depositato il 28 novembre 2019 e quindi oltre il termine cd. lungo di sei mesi, non valendo a far decorrere il cd. termine breve la comunicazione intervenuta in data 25 maggio 2020 e, ancora, perchè privo di procura speciale risultando quella in atti rilasciata il 7 ottobre 2019 e quindi ben prima dell’adozione del provvedimento impugnato.
3. Vanno in via preliminare scrutinate le questioni di inammissibilità sollevate dalla difesa erariale e tra queste, prima di ogni altra, quella relativa alla mancanza di procura speciale in capo al difensore del ricorrente. Si tratta infatti di questione ostativa alla costituzione stessa di un rapporto processuale sul quale questa Corte possa essere chiamata a statuire e come tale assorbe, nel suo rilievo, ogni ulteriore decisione in punto di tardività del ricorso.
Il ricorso è inammissibile perchè privo di procura speciale risultando quella in atti rilasciata il 7 ottobre 2019 e quindi ben prima del 28 novembre 2019 data, quest’ultima, di deposito del provvedimento impugnato.
Nè può avere contrario rilievo la circostanza che nel corpo della procura, per compilazione intervenuta a mano di righi altrimenti in bianco presenti nell’atto, risultino inseriti gli estremi del provvedimento impugnato confortando, piuttosto e proprio, siffatta compilazione un’attività di integrazione dei contenuti della procura successiva al suo rilascio.
La procura per proporre ricorso per cassazione deve essere speciale e non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata (ex multis: Cass. 21/11/2017 n. 27540).
Il rilascio della procura che sconfessa di questa il carattere di specialità si realizza là dove esso sia anteriore all’adozione del provvedimento impugnato, evidenza che resta ferma anche nell’ipotesi in cuj, a fronte dell’anteriorità della data apposta in calce all’atto rispetto al provvedimento oggetto di ricorso per cassazione, la procura contenga nel suo corpo l’indicazione degli estremi del provvedimento impugnato per compilazione a penna di spazi ivi lasciati in bianco e a tanto riservati.
La mancanza della data e quindi la mera inosservanza (art. 365 c.p.c.) di formalità e di disposizioni di legge di disciplina dell’atto il cui rilascio deve comunque intendersi come materialmente avvenuto, risultando in calce apposta la sottoscrizione con autentica del difensore, depone per la nullità e non per l’inesistenza della procura e come tale sostiene la valida instaurazione del rapporto processuale e con essa la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente come in dispositivo indicato.
Essendo il procedimento esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna K.N. al pagamento in favore del Ministero dell’interno delle spese di lite che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.
Essendo il procedimento esente, non si applica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021