LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
– ricorrente –
contro
METECNO Industrie Spa;
– intimata –
avverso la sentenza n. 109, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 17.2.2012, e pubblicata il 23.7.2012;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;
la Corte osserva.
FATTI DI CAUSA
a seguito di controllo automatizzato eseguito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, in riferimento alla dichiarazione dei redditi per l’anno 2006, alla Spa Metecno Industrie era contestata la parziale omissione del pagamento dell’Irap, nella misura di Euro 67.614,24, oltre ad una pluralità di sanzioni per aver effettuato i versamenti degli acconti in ritardo, raggiungendosi un importo complessivo, della notificata cartella esattoriale n. *****, pari ad Euro 114.602,30 (sent. CTR, p. 1).
La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, contestando la invalidità e comunque la non intellegibilità della cartella di pagamento, neppure essendo dato comprendere la ragione che, secondo l’Amministrazione finanziaria, avrebbe giustificato la richiesta di un maggiore pagamento dell’Irap. La CTP riteneva fondate le contestazioni proposte dalla società, perchè le ragioni della maggiore imposizione a titolo di Irap erano state spiegate dall’Ente impositore solo nelle controdeduzioni depositate in giudizio, e non a tempo debito, nell’avviso di irregolarità e poi nella cartella di pagamento.
La decisione sfavorevole conseguita dalla CTP era contestata dall’Agenzia delle Entrate innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, censurando che la ragione della maggiore imposizione, pertanto l’applicazione nell’anno 2006 da parte della Campania, Regione di riferimento, di un aliquota Irap pari al 5,25% (accertato) e non del 4,25% (dichiarato), discende direttamente dalla normativa vigente, e non richiedeva pertanto alcuna specifica segnalazione. Inoltre, la CTP era incorsa nell’omessa pronuncia, perchè non aveva proposto alcuna valutazione in materia di sanzioni conseguenti alla tardività dei versamenti dell’Irap operati dalla contribuente. La CTR confermava l’argomento proposto dalla CTP ed affermava la tardività della motivazione fornita dall’Ente impositore in ordine alla fonte della pretesa tributaria, perchè illustrata solo in sede di giudizio, nelle controdeduzioni in primo grado, e non a tempo debito, nell’avviso di irregolarità e nella cartella di pagamento. Sosteneva la CTR, inoltre, che la contribuente aveva offerto prova documentale della tempestività dei versamenti dei propri acconti, discendendone l’infondatezza delle sanzioni irrogate dall’Agenzia per il tardivo versamento (sent. CTR, p. 2).
Avverso la decisione assunta dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a tre motivi di impugnazione. La società non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Mediante il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7, nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in cui è incorsa l’impugnata CTR per aver ritenuto che la motivazione, tanto della prodromica comunicazione di irregolarità quanto della contestata cartella esattoriale, risultasse carente per non essere state indicate con chiarezza le ragioni della pretesa tributaria.
1.2. – Con il secondo motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Ente impositore censura la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR, “nella parte in cui è stata annullata la cartella di pagamento anche in relazione a parti non oggetto di impugnazione” (ric., p. 12).
1.3. – Mediante il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Amministrazione finanziaria critica il vizio di insufficiente motivazione, in cui è incorsa la CTR, circa un fatto controverso, “ovvero la tempestività o meno dei versamenti di acconti Irap” (ric., p. 13).
2.1. – Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria critica la decisione adottata dalla CTR per essere incorsa nella violazione di legge, avendo ritenuti insufficienti gli elementi motivazionali esposti nella comunicazione di irregolarità, e poi nella cartella esattoriale, al fine di giustificare la maggiore imposta pretesa a titolo di Irap per l’anno 2006. Nell’anno in questione, la Regione indicata dal contribuente come quella di riferimento, la Campania, aveva adottato l’aliquota Irap del 5,25%, e non del 4,25%, come ritenuto dal contribuente, che aveva versato il tributo in base a tale, minore ed errato, parametro. Del resto il corretto coefficiente da applicare era riportato pure nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi 2007, relativa all’anno 2006. Già nella comunicazione di irregolarità, inoltre, “veniva espressamente indicata la facoltà per il contribuente di fornire… i necessari chiarimenti ed esibire i documenti relativi ai versamenti non conteggiati… la società ha avuto la possibilità di conoscere le ragioni della pretesa fiscale… la parte aveva eventualmente l’onere di chiedere opportune delucidazioni l’inerzia del contribuente non può gravare sull’Amministrazione” (ric. p. 7 SS.).
Risulta incontestato, pertanto, che l’errore commesso dalla parte nell’individuare l’aliquota Irap applicabile dipendeva da una specifica indicazione normativa, che la società aveva l’onere di conoscere ed applicare correttamente, oltre ad essere agevolmente desumibile dalle stesse istruzioni fornite per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In conseguenza il primo motivo di ricorso risulta fondato e deve essere accolto.
2.2. – 2.3. – Il secondo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della sentenza adottata dalla CTR, per aver integralmente annullato l’atto impositivo, anche in relazione a pretese tributarie legate al tardivo versamento di acconti Irap, circostanza che (in parte) neppure era oggetto del giudizio, non essendo stata contestata dalla società innanzi alla CTP, con specifico riferimento alla sanzione di Euro 8.404,75, irrogata per tardivo pagamento di un acconto Irap.
Con il terzo motivo di ricorso l’Ente impositore critica il vizio di insufficiente motivazione, in cui è incorsa la CTR in ordine alla contestata non tempestività di alcuni versamenti di acconti Irap, cui è conseguita l’irrogazione di sanzioni. L’Ente impositore dà atto di aver riconosciuto l’intervenuto tempestivo pagamento di Euro 12.868,00, con scadenza 20.7.2006, residuando però le contestazioni, e pertanto la pretesa di pagamento delle sanzioni, in relazione a quelle attinenti ai “tardivi versamenti di acconti Irap per Euro 3.860,59 e per Euro 8.404,75 (quest’ultima sanzione non è stata impugnata)” (ric. p. 14, trascrivendo la ricorrente Agenzia il proprio motivo n. 6 dell’atto di appello). I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente, proponendo la censura, in relazione ai profili della nullità della sentenza e del vizio di motivazione, del mancato o insufficiente esame della contestazione relativa alla tardività dei versamenti di specifici acconti Irap, da cui è dipesa la irrogazione di individuate sanzioni.
La CTR annota, in proposito: “La Commissione ritiene che il ricorrente abbia fornito tutta la documentazione prodotta per aver effettuato i pagamenti alle scadenze previste” (sent. CTR, p. 2)”. Questa motivazione, a fronte delle specifiche contestazioni proposte dall’Amministrazione finanziaria, appare invero incompleta ed apodittica, non indicando la CTR quali atti abbia inteso valorizzare al fine di affermare che la contribuente ha provveduto ad allegare la documentazione relativa al tempestivo pagamento delle somme. La motivazione risulta pertanto insufficiente, ma anche meramente apparente, non indicando specificamente la CTR quale sia il fondamento del proprio argomento.
Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso devono essere pertanto accolti, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Milano che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Milano che, in diversa composizione, provvederà alla rinnovazione del giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, e regolerà anche le spese di lite del giudizio di cassazione tra le parti.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021