LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
– ricorrente –
contro
D.T.T., nella qualità di socio della cancellata società DT Consulting Srl, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dall’Avv. Antonio Damascelli, che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giovanni Bellomo, alla via Giovanni Paisiello n. 15 in Roma;
– controricorrente –
e contro
D.T. Rocco, nella qualità di socio della cancellata società
DT Consulting Srl;
– intimato –
Avverso la sentenza n. 63, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari il 12.4.2013, e pubblicata il 10.5.2013;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio.
la Corte osserva.
FATTI DI CAUSA
l’Agenzia delle Entrate, dopo aver proposto alla società questionario informativo ed averne esaminato le risposte, il ***** notificava alla Srl D.T. Consulting in liquidazione, l’avviso di accertamento n. *****, relativo al maggior reddito d’impresa conseguito nell’anno 2004, aumentato da Euro 5.181,00 ad Euro 44.068,00, conseguendone maggiori tributi IRES, IRAP ed IVA, oltre accessori e sanzioni.
La società proponeva ricorso avverso l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari. Nel corso del giudizio l’Ente impositore notificava alla società anche la cartella esattoriale n. ***** (cfr. sent. CTR, p. 2), con la quale iscriveva a ruolo il 50% della somma dovuta, ed anche questo atto era impugnato dalla contribuente.
La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva, ritenendo che il contribuente avesse giustificato le ragioni dell’antieconomicità della gestione (ric., p. 3), ed annullava, in conseguenza, l’avviso di accertamento e pure la cartella di pagamento.
L’Amministrazione finanziaria gravava di appello la decisione sfavorevole conseguita, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, e si costituiva la società, proponendo ricorso incidentale in conseguenza della omessa pronuncia della CTP sul primo motivo di ricorso, con il quale aveva domandato dichiararsi la nullità dell’atto impositivo in conseguenza del mancato invito al contraddittorio preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate. La CTR, ritenuto che l’accertamento tributario risultasse fondato sugli studi di settore, e fosse pertanto necessaria l’istaurazione del contraddittorio preventivo con il contribuente, riscontrato che a promuovere lo stesso l’Ente impositore non aveva provveduto, confermava la decisione di annullamento, ma la fondava sulla mancata istituzione del contraddittorio preventivo.
Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione nei confronti dei due soci della D.T. Consulting Srl, ormai cancellata, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a quattro strumenti di impugnazione. Resiste con controricorso l’ex socio T.T.. L’altro ex socio, T.R., non si è costituito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Agenzia delle Entrate contesta la decisione adottata dalla CTR in conseguenza dell’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio costituito dall’essere fondato l’accertamento sull’anomalia risultante dal valore del costo dichiarato per dipendente maggiore di tre volte rispetto al reddito di impresa dichiarato (ric., p. 4).
1.2. – Mediante il secondo motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla nuova formulazione della norma, l’Ente impositore censura il vizio di “insufficiente e/o omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo” (ric., p. 6), costituito dall’essere fondato l’accertamento tributario sull’anomalia risultante dal valore del costo dichiarato per dipendente, superiore di tre volte rispetto al reddito d’impresa dichiarato.
1.3. – Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Amministrazione finanziaria critica la nullità della decisione adottata dall’impugnata CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 111 Cost., comma 6, in conseguenza dell’omesso esame del fatto decisivo costituito dall’essere stato fondato l’accertamento tributario sulla anomalia risultante dal valore del costo dichiarato per dipendente maggiore di tre volte il reddito di impresa dichiarato.
1.4. – Mediante il suo quarto motivo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e art. 40, per non avere la CTR rilevato che l’accertamento tributario è stato redatto ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e art. 40, e pertanto “non sussisteva alcun obbligo di istaurazione preventiva del contraddittorio” (ric., p. 8 s.).
2.1. – 2.4. – Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Agenzia delle Entrate contesta la decisione adottata dalla CTR in conseguenza dell’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio costituito dall’essere l’accertamento fondato sulla riscontrata anomalia dipendente dal fatto che il valore del costo dichiarato dalla società per dipendente risulta maggiore di tre volte rispetto al reddito di impresa dichiarato (ric., p. 4), e trova ragione, pertanto, anche nell’antieconomicità della gestione.
Mediante il suo quarto motivo di impugnazione, che appare preferibile trattare congiuntamente al primo, stante la sua natura pregiudiziale, ed invero anche riassuntiva, rispetto alla critiche proposte con gli ulteriori motivi di ricorso, l’Amministrazione finanziaria censura la decisione adottata dalla impugnata CTR per non aver rilevato che l’accertamento tributario per cui è causa non era basato esclusivamente sugli studi di settore, che sono solo uno degli elementi presi in considerazione nell’atto impositivo, per quanto rilevante, essendo l’accertamento fondato anche su dati ulteriori, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e art. 40, e rivelandosi pertanto un accertamento di natura analitico-induttiva, che non richiede la preventiva istaurazione del contraddittorio con il contribuente.
In materia questa Corte di legittimità ha avuto recentemente occasione di confermare che “nel caso di accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore, l’Amministrazione finanziaria è obbligata ad instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente ai sensi della L. n. 146 del 1998, art. 10, mentre detto obbligo non opera qualora l’accertamento si fondi anche su altri elementi giustificativi, quali riscontrate irregolarità contabili o antieconomiche gestioni aziendali”, Cass. sez. V, ord. 5.12.2019, n. 31814.
Nel caso di specie emerge dalla stessa lettura dell’avviso di accertamento notificato alla società – e diligentemente riportato nel ricorso dell’Agenzia delle Entrate, si confrontino in particolare i punti n. 5 e 6 – che l’atto impositivo non risultava fondato soltanto sugli studi di settore, bensì anche su elementi ulteriori, con particolare riferimento all’anomalia risultante dal valore del costo che la società aveva dichiarato di aver sostenuto per ciascun lavoratore dipendente, il quale emergeva come maggiore di tre volte rispetto al reddito di impresa dichiarato, ed in conseguenza l’Agenzia delle Entrate contestava l’antieconomicità della gestione. Non solo. L’Ufficio evidenziava che “considerate l’incompletezza, l’incongruenza e l’inattendibilità degli elementi indicati nella dichiarazione dei redditi e nelle scritture contabili poste in essere da codesta società,” l’Ufficio “risulta legittimato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, e art. 40, a rideterminare il reddito d’impresa…”. Non appare dubbio, pertanto, che l’Amministrazione finanziaria abbia inteso proporre un accertamento analitico induttivo, che ha utilizzato quale parametro anche lo scostamento dei ricavi della società rispetto agli studi di settore. La decisione adottata dalla CTR, che ha ritenuto l’accertamento tributario essere stato fondato esclusivamente sull’applicazione degli studi di settore, ed ha fatto discendere la nullità dell’atto impositivo dalla mancata convocazione della contribuente ai fini del contraddittorio preventivo risulta quindi errata, perchè l’accertamento tributario in questione ha avuto natura analitico-induttiva, e la preventiva istaurazione del contraddittorio non era perciò dovuta.
L’impugnazione proposta dall’Ente impositore deve essere pertanto accolta in relazione al primo ed al quarto motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia che, in diversa composizione, procederà a rinnovare il giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Bari che, in diversa composizione, provvederà alla rinnovazione del giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, e regolerà anche le spese di lite del giudizio di cassazione tra le parti.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021