LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. ANTENAZZA Fabio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11997/2014 R.G. proposto da:
I.V. (C.F.: *****), nato ad Enna il 2 marzo 1940, rappresentato e difeso dall’Avv. Aldo Falcone, con domicilio eletto presso il detto Avvocato (con studio in Roma, via Ottaviano n. 105);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Lazio n. 608/14/2013, pronunciata il 28 maggio 2013 e depositata il 6 novembre 2013;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2021 dal Consigliere Dott. Antezza Fabio.
FATTI DI CAUSA
1. I.V., ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza n. 162/47/2012 emessa dalla CTP di Roma che Aveva rigettato l’impugnazione di avviso di accertamento relativo all’anno 2004 (per IVA ed imposte dirette), emesso in applicazione degli studi di settore.
2. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, rigettò l’appello del contribuente confermando in toto la statuizione della CTP anche in merito agli accertamenti di fatto. Essa difatti ritenne l’accertamento legittimamente fondato sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi e i compensi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dallo specifico studio di settore inerente l’attività espletata dal contribuente che, nonostante il contraddittorio attivato dall’A.E., non aveva fornito, sia in seno ad esso che nel corso del giudizio di merito, elementi tali da giustificare lo scostamento rilevato, in particolare: fatture e documentazione probatoria inerente l’asserito subappalto del 2004 (addotto a giustificazione dell’incongruenza rilevata).
3. Come detto, avverso la sentenza d’appello il contribuente ricorre, con tre motivi, e l’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) si difende con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il solo terzo motivo è fondato, ancorchè nei limiti e termini di seguito esplicitati.
2. I tre motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.
2.1 Con motivo I, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (in riferimento alla L. n. 212 del 2002, art. 6 comma 5, art. 10 e agli artt. 24,97 e 111 Cost.)… con riferimento all’omessa richiesta di chiarimenti e di documentazione in sede di contraddittorio e con riferimento alla violazione del diritto di difesa del contribuente, nonchè dei principi di buona fede e imparzialità”.
Con il motivo II, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce la “nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 132 disp. att. c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36”, sostanzialmente, per l’assunta apoditticità della motivazione.
Con il motivo III, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la “nullità della sentenza impugnata per violazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 2729 c.c. e per falsa applicazione di norme di diritto e in particolare del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d),… per aver attribuito valore di presunzione legale agli strumenti degli studi di settore ed aver ritenuto fondate le contestazioni dell’amministrazione sulla base di elementi non provati”. Deduce altresì il ricorrente l’omessa applicazione da parte della CTR, nonostante specifica prospettazione in secondo grado, dello studio di settore sempre inerente la specifica attività ma più evoluto, quello del 2011, in forza del quale il ricavo, per il 2004, sarebbe dovuto essere di 432.476,00 Euro e quindi inferiore ai ricavi determinati dall’A.E. (445.269,00 Euro) ancorchè sempre superiori a quelli dichiarati.
2.2. Il secondo motivo, la cui trattazione è logicamente prioritaria, è infondato mentre il primo motivo è inammissibile.
2.1.1. L’inesistenza della motivazione è anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata ed a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, quando si sostanzia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (ex plurimis, Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830-01).
In particolare, per quanto rileva ai presenti fini, si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice omette di indicare, nel contenuto della sentenza (ancorchè graficamente esistente), gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica in modo da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito. In tal modo, difatti, la motivazione, non consentendo alcun controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento decisorio, non attinge alla soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (ex plurimis: Cass. sez. 3, 22/02/2021, n. 4661, in motivazione; Cass. sez. 1, 30/06/2020, n. 13248, Rv. 658088-01; Cass. sez. 4, 05/08/2019, n. 20921, Rv. 654678-01; Cass. sez. 6-5, 07/04/2017, n. 9105, Rv. 643793-01; Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830-01; Cass. sez. 5, 06/06/2012, n. 9113, Rv. 622945-01; Cass. sez. 5, 27/07/2007, n. 16736, in motivazione; Cass. sez. 1, 27/01/2006, n. 1756, Rv. 586705-01).
Quanto innanzi non ricorre nella fattispecie concreta in quanto la motivazione lungi dall’essere apodittica, essendo percepibile l’iter logico-giuridico seguito dalla CTR per rigettare l’impugnazione ed il relativo fondamento fattuale.
Il Giudice d’appello, in particolare, ritiene l’accertamento legittimamente fondato sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi e i compensi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dallo specifico studio di settore inerente l’attività espletata dal contribuente che, nonostante il contraddittorio attivato dall’A.E., non fornisce, sia in seno ad esso che nel corso del giudizio di merito, elementi tali da giustificare lo scostamento (fatture e documentazione probatoria inerente l’asserito subappalto del 2004, addotto a giustificazione dell’incongruenza rilevata).
2.2.2. L’evidenziata ratio sottesa alla decisione, tale da considerare proprio gli esiti del contraddittorio procedimentale con il contribuente, peraltro, non è colta dal ricorrente con il secondo dei motivi in esame che, invece, si fonda sull’assunta violazione del detto contraddittorio (per il detto profilo di inammissibilità inerente la ratio decidendi si vedano, ex plurimis, tra le più recenti: Cass. Sez. U, 15/09/2020, n. 19169, Rv. 658633-01, in motivazione; Cass. sez. 63, 15/10/2019, n. 26052, in motivazione; Cass. sez. 3, 15/10/2019, n. 25933, in motivazione, entrambe nel senso della considerazione della relativa censura alla stregua di un “non motivo”, inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 4; Cass. sez. 3, 11/12/2018, n. 31946, in motivazione; Cass. sez. 5, 07/11/2018, nn. 28398 e 28391; Cass. sez. 1, 10/04/2018, n. 8755; Cass. sez. 6-5, 07/09/2017, n. 20910, Rv. 645744-01, per la quale la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio; Cass. sez. 4, 22/11/2010, n. 23635, Rv. 615017-01).
2.3. Il terzo motivo, per converso, è fondato ancorchè solo in parte.
2.3.1. Quanto al rigetto del primo profilo si impone essendosi la CTR adeguata alla giurisprudenza di questa Corte che, anche in considerazione degli arresti della Consulta, pacificamente ritiene sufficiente l’avvio del contraddittorio procedimentale per ottenere l’inversione dell’onere della prova e porre in capo al contribuente l’onere di provare, con ogni mezzo, l’assenza dei presupposti impositivi.
La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce difatti un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sè considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento). Tale esito, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano stati disattesi. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all’impugnazione dell’atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice (come avvenuto nella specie) può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente” (ex plurimis: Cass. sez. 5, 16/12/2019, n. 33035, Rv. 656468-01, in motivazione, e Cass. Sez. U, 18/12/2009, n. 26635, Rv. 610691-01).
In tale sede, grava quindi in capo al contribuente l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni tali da giustificare l’esclusione dell’applicazione dei detti standard (così, ex plurimis, Cass. sez. 5, 16/12/2019, n. 33035, Rv. 656468-01, in motivazione, che riprende Cass. sez. 6-5, 24/07/2012, n. 13056 e la precedente Cass. sez. 5, 19/04/2011, n. 10778; sul punto si veda anche Cass. sez. 6-5, 17/10/2012, n. 17804, Rv. 623971-01, anche in motivazione, con particolare riferimento alla motivazione dell’avviso di accertamento fondato su studi di settore, anche alla luce di Corte Cost. n. 105 del 2003).
Quanto innanzi rimane fermo anche per l’ipotesi, non verificatasi nella specie, di mancata risposta all’invito al contraddittorio in sede amministrativa. In tal caso, però, il contribuente rimasto inerte assume le conseguenze di questo suo comportamento, potendo l’Ufficio motivare l’accertamento anche sulla sola base dell’applicazione degli standard, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il Giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito (ex plurimis, Cass. Sez. U, 18/12/2009, n. 26635, Rv. 610691-01, e, limitando i riferimenti sono a talune tra le più recenti, Cass. sez. 5, 30/10/2018, n. 27617, Rv. 651218-01, e Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9484, Rv. 643770-01).
2.3.2. Per converso, il terzo motivo è fondato laddove con esso ci si duole, a ragione, dell’omessa applicazione dello studio di settore “più evoluto” che, nella specie, si assume essere quello del 2011, ancorchè prospettata per la prima volta in appello.
La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce difatti un sistema unitario, frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, che giustifica la prevalenza, in ogni caso, e la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente rispetto a quello precedente, in quanto più affinato e, pertanto, più affidabile (ex plurimis, Cass. Sez. U, 18/12/2009, n. 26635, Rv. 610993-01, e Cass. sez. 5, 18/11/2015, n. 23554, Rv. 637453-01).
Lo studio di settore “più evoluto”, peraltro, costituisce ius superveniens sollevabile anche in grado di appello (Cass. sez. 5, 19/07/2017, n. 17807). Ove difatti il sistema di rappresentazione statistica costituito dallo studio di settore sia affinato dal legislatore pubblicando una rappresentazione più aderente al caso concreto – in capo al contribuente “sorge un diritto soggettivo perfetto ad essere riqualificato per coerenza e congruità alla luce del nuovo strumento” (Cass. sez. 5, 16/12/2019, n. 33035, Rv. 656468-01).
3. In conclusione, il solo motivo III merita accoglimento, nei limiti e termini innanzi evidenziati, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolarizzazione delle spese del presene giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il motivo III di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale per il Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolarizzazione delle spese del presene giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021