LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15198/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
Fallimento della ***** s.r.l., in persona del curatore pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 146/32/13, depositata il 26 aprile 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 26 aprile 2013, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del Fallimento della ***** s.r.l. per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione della società per l’anno 2001 e recuperate le imposte non versate;
– il giudice di appello ha riferito che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente in ragione di rilevati vizi della notifica dell’atto impositivo, effettuata per mezzo del servizio postale nelle mani del portiere dello stabile in cui aveva sede la curatela fallimentare, avuto riguardo al mancato inoltro della raccomandata prevista dall’art. 139 c.p.c., comma 4;
– ha, quindi, disatteso il gravame erariale ritenendo corretta la decisione del giudice di prime cure, anche in virtù della disposizione prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 6, ed evidenziando, inoltre, che l’avviso di accertamento era stato notificato oltre il termine decadenziale di cinque anni, non potendosi applicare la proroga di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10;
– il ricorso è affidato a due motivi di ricorso;
– la curatela del Fallimento della ***** s.r.l. non spiega alcuna attività difensiva;
– il pubblico ministero conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 e 156 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata non si è pronunciata in ordine alla natura della riscontrata violazione del procedimento notificatorio e ha escluso che tale violazione avesse dato luogo ad una nullità sanata, con la tempestiva impugnazione del ricorso da parte della società, per raggiungimento dello scopo;
– il motivo è, nei limiti che seguono, fondato;
– va preliminarmente osservato che non ricorre il prospettato vizio di omessa pronuncia in quanto la decisione adottata comporta implicitamente il rigetto della pretesa erariale, non essendo necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (cfr. Cass., ord., 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., ord., 30 gennaio 2020, n. 2153);
– sul punto, la Commissione regionale ha dato atto del contenuto dell’appello dell’Amministrazione finanziaria e, per l’esattezza, della allegazione che il vizio notificatorio costituisse una mera irregolarità e, comunque, fosse sanato per effetto del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., ma ha ritenuto che la doglianza fosse infondata, avuto riguardo alla disciplina normativa applicabile ratione temporis e alla necessità che la notifica eseguita nelle mani del portiere fosse seguita dalla spedizione di una raccomandata informativa;
– così argomentata, la decisione si sottrae alla censura prospettata, in quanto contiene un implicito rigetto del motivo di appello formulato, facendo propria una tesi incompatibile con quella prospettata dall’appellante e, dunque, implicandone il rigetto;
– erra, però, il giudice di appello quando esclude che l’irregolarità rilevata non sia suscettibile di essere sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c.;
– infatti, in tema di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, introdotto dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 2 quater, conv. nella L. 8 febbraio 2008, n. 31 – applicabile ratione temporis alla notifica eseguita dopo l’entrata in vigore della legge di conversione la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l’agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata (cfr. Cass., S.U., ord., 31 luglio 2017, n. 18992; Cass. 4 dicembre 2012, n. 21725);
– la nullità della notifica è idonea ad essere sanata, a norma dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione (cfr., Cass. 28 ottobre 2016, n. 21865; Cass. 21 settembre 2016, n. 18480);
– con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8, 9 e 10, per aver la Commissione regionale ritenuto che l’Amministrazione fosse decaduta dalla potestà impositiva, non ricorrendo i presupposti per la proroga dei termini ordinari;
– il motivo è fondato;
– il giudice di appello ha argomentato dell’incompatibilità con la disciplina unionale delle disposizioni nazionale sul cd. condono fiscale in tema di i.v.a. per affermare l’inapplicabilità della proroga dei termini per i relativi accertamenti;
– tale statuizione si pone in contrasto con il consolidato principio di questa Corte – dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi – per cui la disapplicazione, per contrasto con il diritto unionale, delle disposizioni interne sul condono in relazione all’I.v.a. non incide sulla proroga dei termini per l’accertamento prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 10, proprio per consentire all’Amministrazione di effettuare gli adempimenti imposti dal condono senza pregiudizio per l’esercizio del potere accertativo nelle ipotesi nelle quali, per scelta del contribuente o limitazione normativa, non possa realizzarsi la definizione premiale (cfr. Cass., ord., 5 luglio 2018, n. 17621; Cass. 24 novembre 2016, n. 24014);
– la sentenza va, dunque, cassata e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021