Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18341 del 25/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16889/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente, intimato in via incidentale –

contro

Il Sole 24 Ore s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Gabriele Escalar e Vittorio Giordano, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 11;

– controricorrente, ricorrente in via incidentale condizionato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 215/20/13, depositata il 27 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 27 dicembre 2013, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Nuova Radio s.p.a. per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata contestata l’indebita detrazione di Iva, recuperato la maggiore imposta non versata ed erano state irrogate le relative sanzioni;

– dall’esame della sentenza impugnata emerge che il recupero fiscale si riferiva ad un’operazione avente ad oggetto la cessione di impianti radiofonici, la quale, secondo l’Ufficio, andava considerata, sotto il profilo fiscale, quale cessione di ramo di azienda e, dunque, non andava assoggettate all’I.v.a.;

– il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha disatteso il gravame erariale evidenziando che l’oggetto delle cessioni non era riconducibile ad una cessione di azienda;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo di ricorso;

– resiste con controricorso la Il Sole 24 Ore s.p.a., nelle more incorporante la Nuova Radio s.p.a., la quale propone ricorso incidentale condizionato;

– avverso tale ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate non spiega alcuna attività difensiva;

– la Il Sole 24 Ore s.p.a. deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo del ricorso principale l’Agenzia denuncia la violazione o falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 3, lett. b), e art. 19, comma 2, e del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, art. 27, comma 7 bis, per aver la sentenza impugnata escluso che l’operazione rilevata costituisse, sotto il profilo fiscale, una cessione di ramo d’azienda, benchè avente ad oggetto la cessione di impianti radiofonici, unitamente alle relative attrezzature e frequenze, nonchè il subentro dell’acquirente nei contratti di locazione di fornitura in essere;

– il motivo è ammissibile, in quanto, diversamente da quanto sostenuto dalla contribuente, non sollecita una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di appello, bensì censura la valutazione di diritto dalla stessa effettuato, in ordine alla non riconducibilità dei fatti accertati alla fattispecie invocata;

– nel merito, la doglianza è infondata;

– occorre rilevare che le operazioni in oggetto sono state poste in essere in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 177 del 2005, art. 27, comma 7 bis, – introdotto dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 40, comma 9 bis, conv. con modif., nella L. 22 dicembre 2011, n. 214 – sopravvenuta in data 28 dicembre 2011;

– tale disposizione – applicabile, al caso in esame – stabilisce che “La cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d’azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d’azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari”;

– la riprodotta disposizione ha, pertanto, stabilito, per le future cessioni d’impianto, un rigido criterio di qualificazione, ma, al contempo, ha inteso assicurare l’intangibilità fiscale delle cessioni pregresse, onde garantire certezza di programmazione ed operatività agli operatori di un settore economico reputato di particolare rilevanza e delicatezza (cfr. Cass. 21 dicembre 2018, n. 33230; Cass. 26 luglio 2017, n. 18489; Cass. 14 luglio 2017, n. 17515);

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso principale non può essere accolto, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

– in considerazione del consolidamento della giurisprudenza di legittimità sul punto solo successivamente alla proposizione del ricorso appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472