LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15924-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
L.V., elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa dall’avvocato ROSSO LUIGI FRANCESCO ERSILIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1012/2014 della COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 26/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2021 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO.
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Catania n. 1012/34/2014 depositata il 26.3.2014 e notificata il 11.4.2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 febbraio 2021 dal relatore, cons. Mele Francesco.
RILEVATO
Che:
– L’Agenzia delle entrate propone ricorso (affidato a due motivi) per la cassazione della menzionata sentenza dichiarativa della inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Catania di accoglimento del ricorso proposto da L.V. avverso il silenzio rifiuto relativo ad istanza di rimborso tributi anno 2003 ex lege L. n. 296 del 2006 in dipendenza degli eventi tellurici verificatisi in provincia di Catania nel 2002.
– La contribuente resiste con controricorso, poi illustrato con memoria.
CONSIDERATO
Che:
– Va esaminata, preliminarmente, l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente in sede di memoria per il contestato mancato deposito di copia autentica della sentenza con la relata di notifica, notifica di cui la stessa Agenzia dà atto nel ricorso.
– L’eccezione è fondata: dall’esame degli atti (esame esteso a quanto depositato dal controricorrente in linea con quanto statuito da Sez. U, n. 10648 del 02/05/2017) non risulta depositata unitamente al ricorso copia della sentenza notificata, ma solo copia della sentenza senza l’attestazione della notifica.
– Va quindi applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo il quale “nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cd. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità” (Sez. U, n. 9004 e n. 9005 del 16/04/2009; da ultimo v. Cass. n. 20883 del 15/10/2015).
– Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.500,00, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021