LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28808-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 12, presso lo studio dell’avvocato DI LORENZO FRANCO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2874/2016 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 12/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2021 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO.
Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 2874/2016, depositata il 12.5.2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2021 dal relatore, cons. Mele Francesco.
RILEVATO
Che:
Con ordinanza di questa Corte del 12.11.2019 era disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa all’esito della dichiarazione della contribuente S.E. (resistente nel presente giudizio) circa la definizione della lite ai sensi D.L. n. 148 del 2017 da parte della coerede (coobbligata in solido) S.A., circostanza che avrebbe comportato l’estensione dei relativi effetti liberatori anche a favore di essa deducente, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
Con la menzionata memoria, l’Agenzia delle Entrate ha fatto presente che il presente giudizio “… si può ritenere estinto in esito alla rottamazione della cartella e della avvenuta definizione della lite ai sensi del D.Lgs. n. 148 del 2017 da parte della coerede coobbligata S.A.” ed ha concluso perchè venisse dichiarata cessata la materia del contendere e, quindi, estinto il giudizio; ha pure prodotto documentazione proveniente dall’Ufficio territorialmente competente.
La contribuente ha confermato “l’avvenuto sgravio del ruolo relativo alla cartella esattoriale per estensione degli effetti della rottamazione della cartella effettuata dall’altra coobbligata S.A.”.
Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate possono essere accolte.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico della parte che le ha sostenute.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021