LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. CATALOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17081/2011 R.G. proposto da:
M.D., rappresentato e difeso dall’avv. Brenciaglia Stefano, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Nizza, 22;
– ricorrente –
contro
Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Cimetti Maurizio e Ricci Sante, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, via delle Quattro Fontane, 161;
– controricorrente –
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– resistente –
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. dist. di Verona, n. 80/15/10, depositata il 3 maggio 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2021 dal Consigliere Catallozzi Paolo.
RILEVATO
Che:
– M.D. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. dist. di Verona, depositata il 3 maggio 2010, di reiezione dell’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione presentata dalla Arte Pubblicità di M.D. & C. s.a.s., di cui il ricorrente era socio accomandatario, per mancato pagamento di i.v.a. e i.r.a.p. relative all’anno 1999;
– il giudice di appello ha disatteso il gravame del contribuente, pur ritenendolo ammissibile sotto il contestato profilo della specificità, evidenziando che l’agente della riscossione non era incorso nell’eccepita decadenza di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, in quanto la cartella era stata tempestivamente notificata alla società e, a seguito dell’insolvenza di quest’ultima, notificata al socio entro il termine di prescrizione ordinario;
– il ricorso è affidato a tre motivi di ricorso;
– resiste con controricorso la Equitalia Nord s.p.a.;
– l’Agenzia delle Entrate non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione;
– il Ministero dell’Economia e delle Finanze non spiega alcuna attività difensiva;
– il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
– con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nonchè l’insufficiente motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia, per aver la sentenza impugnata escluso che l’agente della riscossione fosse incorso nell’eccepita decadenza triennale, pur in assenza della notifica della cartella nei suoi confronti entro tale termine;
– il motivo è infondato;
– è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello – da cui non si ravvisano gli estremi per dissociarsi – per cui la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l’art. 1310 c.c., comma 1, sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie (cfr. Cass., ord., 1 febbraio 2018, n. 2545; Cass., ord., 25 giugno 2017, n. 13248; Cass. 27 gennaio 2016, n. 1463);
– pertanto, la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti del debitore principale è idonea ad evitare la decadenza in oggetto anche nei confronti del condebitore solidale;
– con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 10,12,25,45 e 49, per aver il giudice di ritenuto che l’agente della riscossione potesse agire esecutivamente nei confronti di un soggetto sulla base di un ruolo emesso nei confronti di altro soggetto;
– il motivo è infondato;
– la responsabilità solidale ed illimitata del socio accomandatario, prevista dall’art. 2313, c.c., per i debiti della società in accomandita semplice, sussiste anche con riguardo alle obbligazioni derivanti da rapporti tributari, in assenza di un’espressa deroga, con la conseguenza che il socio è sottoposto all’esazione del debito a seguito dell’iscrizione a ruolo nei confronti della società e dell’inutile escussione del patrimonio di questa, senza che sia necessario notificargli l’avviso di accertamento non impugnato o la cartella di pagamento non adempiuta, essendo sufficiente la notificazione del solo avviso di mora, che ha la funzione, oltre che di precetto, di atto impositivo e può essere impugnato congiuntamente agli atti presupposti ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, (cfr. Cass. 5 dicembre 2014, n. 25765; Cass. 1 ottobre 2014, n. 20704; Cass. 16 maggio 2007, n. 11228);
– si tratta, dunque, di una responsabilità sussidiaria rispetto a quella della società, che deriva dalla qualità di socio e concerne, sia pure per diversa causa, il medesimo oggetto, ossia il debito d’imposta, ragione per cui soggetto passivo del tributo è la società ed è rispetto a lei che va accertato che il tributo è dovuto, ai fini della formazione del titolo esecutivo, ossia del ruolo, mentre ai soci illimitatamente responsabili è sufficiente notificare la cartella di pagamento o anche soltanto l’avviso di mora – oggi, l’intimazione di pagamento -, atti giuridicamente dipendenti dal ruolo già formatosi nei confronti del soggetto passivo d’imposta (in tal senso, Cass., S.U., 16 dicembre 2020, n. 28709);
– pertanto, l’ente creditore può agire, per mezzo dell’agente della riscossione, azionando un titolo, ossia il ruolo, che si è formato nei confronti del proprio debitore d’imposta (l’obbligato in via principale), titolo pur sempre riferibile ai coobbligati in via sussidiaria, anche se in base a presupposti distinti;
– con l’ultimo motivo di ricorso il contribuente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 2304 c.c., nonchè l’insufficiente motivazione rispetto ad, un fatto decisivo della controversia, per aver la sentenza ritenuto sufficiente, ai fini del rispetto del beneficium excussionis, la mera notifica di un atto di precetto nei confronti del debitore principale;
– il motivo è fondato;
– occorre premettere che, come recentemente affermato da questa Corte, con la richiamata sentenza n. 28709 resa a Sezioni Unite in data 16 dicembre 2020, in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società, il socio illimitatamente responsabile può impugnare la cartella notificatagli eccependo la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale;
– orbene, la sentenza impugnata esclude che il contribuente possa utilmente invocare il beneficium excussionis in ragione della sopravvenuta insolvenza della società;
– tuttavia, quand’anche una siffatta insolvenza abbia costituito il presupposto di una dichiarazione di fallimento – circostanza, tuttavia, non chiaramente affermata dal giudice di appello -, tale dichiarazione non costituisce di per sè prova dell’insufficienza del patrimonio sociale, tale da giustificare l’esecuzione nei confronti del socio che ha goduto del beneficium excussionis, ma è necessario che il creditore provi di non potersi soddisfare sul patrimonio sociale mediante la procedura concorsuale, all’uopo producendo gli stati attivo e passivo della società, risultanti dagli accertamenti del giudice fallimentare (così, Cass. 13 marzo 1987, n. 2647);
– la sentenza va, dunque, cassata e rinviata alla Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. dist. di Verona, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. dist. di Verona, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021