Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18348 del 25/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17914/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

Credei s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Corrado Grande, con domicilio eletto presso lo studio legale Chiomenti, sito in Roma, via XXIV maggio, 43;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 211/2014, depositata il 17 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Lombardia, depositata il 17 gennaio 2014, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Credei s.r.l. (già, Airwell Italia s.r.l.) per l’annullamento dell’atto di recupero dell’i.v.a. relativo all’anno 2007;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l’atto impositivo l’Ufficio contestato l’indebito utilizzo in compensazione verticale di un credito i.v.a., in quanto non accompagnato dalla prestazione della garanzia al momento della dichiarazione annuale, intervenuta solo in un momento successivo;

– il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha respinto il gravame erariale, evidenziando che la tardiva prestazione della garanzia era inidonea ad arrecare danni all’erario, per cui illegittima era l’irrogazione delle sanzioni operata con l’atto impositivo;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo;

– resiste con controricorso la Credei s.r.l..

CONSIDERATO

CHE:

– con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 60 e 73, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, e del D.M. Finanze 13 dicembre 1979, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la mancata tempestiva prestazione della garanzia dovuta in relazione alla utilizzazione in compensazione di un credito i.v.a. (trasferito da una controllata) con il proprio debito d’imposta, in assenza di valida prestazione della garanzia fideiussoria, non costituisse una violazione sanzionabile in ragione dell’assenza di un danno per l’erario;

– il motivo è fondato;

– il D.M. 13 dicembre 1979, in attuazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, u.c., nell’introdurre disposizioni in ordine agli adempimenti e alle procedure necessarie in tema di liquidazioni periodiche, di dichiarazione annuale e di versamenti del tributo da parte dei soggetti appartenenti a uno stesso gruppo, ha previsto, all’art. 6, comma 3, che “per le eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell’ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall’ente o società controllante, si applicano le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis. Le garanzie devono essere prestate dalle società il cui credito sia stato estinto, per l’ammontare relativo, in sede di presentazione della dichiarazione annuale. In caso di mancata prestazione delle garanzie l’importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate deve essere versato all’ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale”;

– la norma, da un lato, opera un rinvio recettizio all’art. 38 bis, che prevede la prestazione di garanzie per il caso di rimborso accelerato, e, dall’altro, impone che le garanzie suddette debbono essere prestate in sede di presentazione della dichiarazione annuale della società il cui credito è stato soddisfatto nel modo suindicato, occorrendo altrimenti versare all’Ufficio finanziario, entro il termine di presentazione della dichiarazione, l’importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate (Cass., ord., 11 novembre 2020, n. 25349; Cass., ord., 29 agosto 2018, n. 21299; Cass. 11 marzo 2015, n. 4843);

– da ciò deriva che la Commissione Regionale, nel ritenere sufficiente la prestazione tardiva di idonea garanzia (ossia successivamente all’effettuazione della compensazione) e meramente formale la violazione ha errato non considerando che l’inadempimento del suddetto requisito sostanziale determina l’obbligo di versare l’imposta non garantita e, in mancanza, un omesso versamento del tributo alla scadenza;

– la sentenza va, dunque, cassata e rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, la quale, oltre a decidere sulle spese, provvederà anche all’esame delle questioni non esaminate dal giudice di appello, quali quella relativa alla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l’esonero dall’obbligo di prestare la garanzia, contestata dalla società, sin dal ricorso introduttivo, in relazione alla ricorrenza degli estremi di cui al del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, comma 7.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021

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