LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7369/2015 R.G. proposto da:
V.G., elettivamente domiciliato in Roma, viale G.
Mazzini, n. 142, presso lo studio dell’avv. Claudio Misiani, rappresentato e difeso dall’avv. Marco De Benedictis.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 2531/16/2014, pronunciata l’08/07/2014, depositata l’11/08/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2021 dal Consigliere Riccardo Guida.
RILEVATO
che:
1. V.G., iscritto all’albo dei ragionieri, esercente attività di componente di collegio sindacale e/o di amministratore di società, ricorre, con due motivi, contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Sicilia (sezione di Siracusa), indicata in epigrafe, che, in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento che recuperava a tassazione l’IRAP non dichiarata, per l’anno 2007, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia, ha riformato la sentenza di primo grado che, invece, aveva accolto il ricorso introduttivo in ragione dell’inesistenza della notifica dell’atto impositivo;
2. la C.T.R. da un lato ha giudicato valida la notifica (a mezzo posta) dell’avviso, dall’altro (per quanto qui interessa) sul merito della controversia ha osservato che (vedi pag. 3 della decisione) “l’accertamento è stato emesso con la giusta motivazione, peraltro non contestata, che non compete al contribuente il regime agevolativo dallo stesso invocato nel Modello Unico dal cui controllo è scaturito l’accertamento impugnato.”.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso (“I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – nullità della sentenza – Motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 4”), si censura il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, che ha disconosciuto un “regime agevolativo”, in realtà mai invocato dal contribuente, nè contestato dall’Amministrazione finanziaria;
2. con il secondo motivo (“II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. c) – Motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3”), il ricorrente assume di avere dedotto, nel ricorso introduttivo e nelle controdeduzioni in appello, di non essere assoggettabile all’IRAP (per il 2007) per la mancanza del presupposto dell’imposta dell’autonoma organizzazione, in quanto i redditi percepiti nel 2007 consistevano nei compensi ricevuti quale componente di collegi sindacali ed amministratore di società. Indi, ascrive alla sentenza impugnata di avere condiviso la motivazione dell’avviso di accertamento, nel quale era totalmente omesso ogni riferimento al presupposto dell’autonoma organizzazione;
3. con il terzo motivo (“III. Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 446 del 1997, art. 3, comma 1, lett. c), e art. 8, in relazione al Tuirn. 917 del 1986, art. 53, Motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3”), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto assoggettabili all’IRAP le attività professionali di sindaco e di amministratore di società, senza considerare che, in base agli articoli menzionati in rubrica, i redditi derivanti da quelle attività sono espressamente esclusi dall’imposta regionale sulle attività produttive;
4. il primo motivo è fondato, mentre il secondo e il terzo motivo sono assorbiti;
per giurisprudenza costante della Corte, cui va data continuità, “Il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (“petitum” e “causa petendi”), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti.” (così, tra le molte, Cass. 03/07/2019, n. 17897). Nella specie, sussiste tale error in procedendo in quanto la C.T.R., senza per nulla soffermarsi sulla questione centrale se sia o meno soggetto passivo dell’imposta regionale (ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3) il professionista che svolga (esclusivamente) attività di sindaco e/o di amministratore di società, ha ritenuto fondata la pretesa erariale in conseguenza del disconoscimento di un “regime agevolativo” che, contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello, non risulta che il contribuente abbia invocato in dichiarazione (“nel Modello Unico”);
5. accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è cassata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia (sezione di Siracusa), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2021