LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 08852/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
Contro
FE.BE s.r.l., in concordato preventivo e in liquidazione giudiziale, in persona del commissario giudiziale e del liquidatore giudiziale pro tempore, elettivamente, domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, Piazza Cavour, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Cramarossa e Maria Grazia Mastino, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 265/26/14 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata in data 6 febbraio 2014;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.
RILEVATO
Che:
1. La Commissione tributaria regionale del Piemonte ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnazione proposta dalla FE.BE s.r.l. in bonis avverso l’avviso di accertamento n. ***** relativo alla contestazione di maggior reddito a fini Ires e Irap, derivanti da sottofatturazione di ricavi, errata contabilizzazione rimanenze finali, nonchè compensi ad amministratori e consulenze non deducibili, in relazione all’anno di imposta 2004.
2. La CTR, per quanto in questa sede ancora rileva, ha respinto l’appello principale dell’Ufficio osservando che, in relazione alla compravendita immobiliare tra la società e tale signora R., la perdita risultava ampiamente compensata dalla conclusione di altra operazione immobiliare complessiva (c.d. “*****”) sicchè il dato contabile rilevato era rispettoso dei principi di ragionevolezza ed economicità; e che, in relazione ai costi sostenuti dalla società, il recupero a tassazione era avvenuto correttamente nei relativi anni di competenza.
3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a un motivo; FE.BE s.r.l., nel frattempo ammessa al concordato preventivo e posta in liquidazione giudiziale, ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. Il ricorso lamenta: “1. Violazione del D.Lgs. 546 del 1992, art. 36. Vizio di motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, deducendo la nullità della sentenza per aver omesso di motivare le ragioni del rigetto dell’appello proposto dall’Ufficio, limitandosi ad affermazioni apodittiche e avulse da alcun riferimento alle allegazioni difensive e alle prove offerte in atti.
2. Il controricorso di FE.BE s.r.l. in concordato preventivo e in liquidazione giudiziale è inammissibile, atteso che non è stata fornita la prova della relativa notifica alla controparte; invero, dal diretto controllo degli atti che questa Corte è legittimata a compiere, nè nel fascicolo d’ufficio, contenente il relativo fascicolo di parte, nè sul Desk del magistrato, nè al S.i.c. della Corte di cassazione risulta prodotta la prova del rituale esito della spedizione della raccomandata n. *****, avvenuta presso l’Ufficio postale di ***** ***** in data *****, come risulta dal timbro postale apposto in calce all’atto di cui in parola.
3. Il ricorso va accolto.
4. La giurisprudenza di questa Corte, a far data da Cass. S.U. n. 22232 del 2016, è attestata nell’affermare che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019; id. Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020). Il chè è esattamente quanto è accaduto nel caso di specie, laddove la CTR, a fronte delle articolate censure alla sentenza di primo grado, contenute nell’appello dell’Ufficio (e trascritte nel ricorso introduttivo della presente fase) ha motivato il relativo rigetto in modo assolutamente inidoneo a soddisfare i requisiti minimi di intelligibilità del ragionamento motivazionale. Invero, la motivazione si riduce ad affermazioni del tutto assertive, segnatamente in tema di insussistenza di perdite e di tassabilità dei costi, prive di alcuna esplicitazione del quadro probatorio, nè di alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (ord. n. 3819, cit.).
5. La sentenza va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2021