Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18363 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO A.M. – Presidente –

Dott. TRISCARI G. – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpao – Consigliere –

Dott. FICHERA Giusepp – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20427 del ruolo generale dell’anno 2014 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Fallimento ***** s.r.l.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 269/34/2013, depositata il giorno 12 giugno 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2020 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

RILEVATO

che:

la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a ***** s.r.l. una cartella di pagamento con la quale, per quanto ancora di interesse, relativamente agli anni di imposta 2002 e 2003, aveva contestato, a seguito di controllo automatizzato, l’omesso versamento Iva, Irap e Irpeg, oltre che, per l’anno 2003, recuperato il credito di imposta di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, illegittimamente utilizzato; avverso la cartella la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale; l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l’appello, in particolare ha ritenuto che: l’appello era fondato relativamente alla pretesa per omessi versamenti Irap e Irpeg per gli anni 2002 e 2003, non essendo intervenuta, per l’anno 2002, alcuna decadenza e non avendo la contribuente, per l’anno 2003, sollevato alcuna eccezione di decadenza; relativamente al recupero del credito di imposta (incremento occupazione per assunzione di lavoratori dipendenti) di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, la pretesa era illegittima in quanto la notifica della cartella di pagamento non era stata preceduta dall’avviso bonario; relativamente al recupero, per gli anni 2002 e 2003, degli omessi versamenti Iva, relativi alla illegittima applicazione dell’esenzione Iva per le prestazioni di vigilanza e custodia svolte dalla società, sebbene la stessa, in quanto istituto di vigilanza, non avesse diritto alla suddetta esenzione, tuttavia la pretesa era illegittima in quanto la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato, non era stata preceduta, anche in questo caso, dalla notifica dell’avviso bonario, trattandosi di questione altamente complessa;

l’Agenzia delle entrate ha, quindi, proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a quattro motivi di censura;

la società è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 26, della L. n. 212 del 2000, artt. 5 e 6, della L. n. 388 del 2000, art. 7, per avere ritenuto che, relativamente alla pretesa del pagamento dell’Iva, la cartella di pagamento doveva essere preceduta dall’avviso bonario; in particolare, evidenzia che la stessa CTR aveva riconosciuto che non sussistevano incertezze in ordine al fatto che non poteva riconoscersi alcuna esenzione Iva in favore degli istituti di vigilanza privati, sicchè non sussistevano i presupposti di cui alla L. n. 212 del 2000, artt. 5 e 6 cioè incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione che rendevano necessaria la notifica della comunicazione di irregolarità;

il motivo è fondato;

il giudice del gravame ha ritenuto che, nel caso di specie, sussisteva la violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 5 e 6, in quanto, sebbene fosse legittima la contestazione del mancato versamento dell’Iva basata sul presupposto che le prestazioni rese dalla contribuente erano da considerarsi imponibili, non potendosi applicare in suo favore la previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 26, tuttavia, in questo caso, poichè l’amministrazione finanziaria non si limitava a contestare il mancato versamento di somme dichiarate o la sussistenza di un errore materiale rilevabile dalla stessa contribuente, ma prospettava una questione interpretativa in ordine alla imponibilità o meno delle prestazioni, sussisteva l’obbligo della previa notifica della comunicazione di irregolarità;

va quindi osservato che, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, “Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell’ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma”;

con riferimento alla suddetta previsione, questa Corte ha precisato che: “In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicchè il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta o quanto meno bonario” (Cass. civ., 14949/18; Cass. civ. 11292/16);

in sostanza, si è precisato che l’obbligo della comunicazione preventiva sussiste solo nel caso in cui la pretesa dell’amministrazione finanziaria non attenga alla mera verifica della sussistenza di errori materiali o di calcolo secondo i dati indicati dallo stesso contribuente in sede di dichiarazione, ma comporti un accertamento di una irregolarità sostanziale, nel senso che il risultato del controllo sia rivelatore di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e per le quali si pone, dunque, come necessaria l’interlocuzione con il contribuente;

con riferimento al caso di specie, si evince dalla sentenza che la ripresa Iva era conseguente al controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54bis;

risulta dal ricorso che la società, con il ricorso introduttivo, aveva sostenuto di avere “omesso di versare” le somme dovute a titolo di Iva in quanto l’imposta non era stata ritenuta dovuta ai sensi della normativa in materia di Iva, poichè la società svolgeva, in quanto istituto autorizzato, prestazioni di servizi di vigilanza e custodia;

tale circostanza, il fatto cioè che la cartella di pagamento era stata emessa in quanto l’imposta era stata dichiarata dalla contribuente ma, successivamente, non versata, è stata più volte rimarcata dalla ricorrente, che ha evidenziato che, nella fattispecie, si trattava di iscrizioni scaturite dall’omesso versamento dell’Iva dalla stessa dichiarata la quale, in realtà, ha contestato la legittimità della pretesa ritenendo che fosse applicabile l’esenzione Iva di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 26);

a ben vedere, dunque, la fattispecie non è riconducibile alle ipotesi per le quali, come visto, si rende necessaria la previa notifica di un avviso bonario, posto che è la stessa contribuente che aveva dichiarato l’importo Iva ma, successivamente, ne aveva omesso il versamento, sicchè legittimamente l’amministrazione finanziaria ne ha richiesto il pagamento a seguito del controllo automatizzato, senza necessità, quindi, di una preventiva comunicazione;

la pronuncia censurata, pertanto, è viziata da violazione di legge, avendo, invece, ritenuto necessario l’invio della comunicazione preventiva nel caso, quale quello di specie, in cui l’amministrazione finanziaria aveva accertato il mancato versamento dell’Iva che la stessa contribuente aveva indicato nella propria dichiarazione;

con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 per avere ritenuto che non era stata provata dall’amministrazione finanziaria la notifica della comunicazione di irregolarità, nonostante il fatto che nell’atto di appello l’ufficio aveva indicato il numero della raccomandata sicchè, sussistendo quantomeno un indizio della sussistenza della notifica dell’avviso bonario, il giudice del gravame avrebbe dovuto attivare i poteri istruttori e ordinare allo stesso ufficio di depositare copia della suddetta raccomandata;

il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso; con il terzo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, della L. n. 388 del 2000, art. 7, come modificata dalla L. n. 289 del 2002, art. 63, per avere ritenuto illegittimo il recupero del credito di imposta per incremento dell’occupazione in quanto compiuto senza la notifica del prodromico avviso di accertamento;

in particolare, parte ricorrente evidenzia che il credito di imposta non era fruibile in quanto la società non aveva provveduto all’inoltro della preventiva istanza al Centro operativo di Pescara sicchè, nella fattispecie, non si era trattato di un diniego o di una revoca dell’agevolazione (che avrebbe richiesto l’emissione di un previo avviso di accertamento) ma di una riduzione del credito di imposta di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36bis, comma 2, lett. e), in quanto l’ufficio aveva rilevato che, sulla scorta dei dati dichiarati dalla stessa contribuente, le imposte dichiarate e dovute erano state illegittimamente compensate con un credito di imposta inesistente; con il quarto motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in particolare, con riferimento alla pretesa relativa al credito di imposta, per non avere tenuto in considerazione la circostanza, dedotto dall’ufficio, che la contribuente non aveva prodotto l’istanza da inoltrare al Centro operativo di Pescara, con conseguente inesistenza del diritto ad usufruire automaticamente del credito di imposta e legittimità del recupero ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis;

i motivi, che possono essere esaminati unitariamente, in quanto attengono alla medesima questione della legittimità della procedura di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, con riferimento alla pretesa per il recupero del credito di imposta, sono inammissibili;

la questione di fondo, su cui si incentrano le ragioni di censura in esame, prospettate ora sotto il profilo del vizio di violazione di legge ora sotto quello del vizio di motivazione, attiene alla ritenuta illegittimità del credito di imposta, fatta valere in sede di dichiarazione dalla società, in quanto non preceduta dalla preventiva istanza di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7, come modificato dalla L. n. 63 del 2002;

si evince dal contenuto della cartella di pagamento, prodotta dalla ricorrente come allegato n. 2 al ricorso, che la causale della richiesta di pagamento aveva ad oggetto “Acc:. Modello 760 Unico Soc. Cap. Enti Comm. e Equ”, e che gli esiti del suddetto controllo riguardavano la richiesta di pagamento di “Acconti/versamenti omessi o tardivi”; con i motivi di ricorso in esame, invero, la ricorrente evidenzia che la ragione del recupero del credito di imposta risiedeva nella circostanza che il suddetto credito non poteva dirsi maturato, in quanto la società non aveva assolto all’obbligo della preventiva istanza da inoltrare al Centro operativo di Pescara, come richiesto dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, come modificato dalla L. n. 289 del 2002, art. 63, sicchè, sotto tale profilo, data l’inesistenza del credito di imposta, la contribuente non aveva legittimamente compensato le imposte dichiarate e dovute per gli anni 2002 e 2003;

le argomentazioni di parte ricorrente non sono fondate;

la contestazione circa la non esistenza del credito di imposta, in quanto la società non ha assolto all’inoltro della preventiva istanza, non risulta in alcun modo contenuta nella cartella di pagamento che, come visto, ha unicamente richiesto il pagamento dell’importo a titolo di omesso o tardivo versamento;

non è stato dato, quindi, alcun riscontro alla prospettazione della parte ricorrente in ordine alla effettiva ragione del recupero del credito di imposta (nonostante lo stesso fosse stato indicato nella dichiarazione) in particolare alla circostanza che il credito di imposta era stato disconosciuto in quanto dalle verifiche compiute non era risultato l’inoltro dell’istanza al centro operativo di Pescara; ne consegue, dunque, l’inammissibilità dei motivi, in quanto basati su di una circostanza, la negazione del diritto al credito di imposta (esposto nella dichiarazione oggetto del controllo automatizzato), di cui la parte ricorrente non ha fornito alcun riscontro; in conclusione, è fondato il primo motivo, assorbito il secondo, sono inammissibili il terzo e il quarto, con conseguente cassazione della sentenza per il motivo accolto, e rinvio alla Commissione tributaria regionale anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, inammissibili il terzo ed il quarto, cassa la sentenza censurata per il motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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