Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18365 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13059/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

Immobiliare Domus Sistemi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Cocola, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Margherita Rafaniello, sito in Roma, via Oriolo Romano, 59;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 78/08/13, depositata il 21 novembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 21 novembre 2013, che ha parzialmente accolto l’appello della Immobiliare Domus Sistemi s.r.l. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente per l’annullamento di un atto di recupero del credito d’imposta sugli investimenti in aree svantaggiate utilizzato in compensazione;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto impositivo era stato contestato l’utilizzo, nell’anno 2006, del credito di imposta in misura maggiore (di Euro 645.535,00) rispetto a quanto spettante;

– il giudice di appello ha accolto il gravame della società limitatamente alle sanzioni irrogate, ritenendo insussistenti i presupposti per l’applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13 posto dall’Ufficio a fondamento della propria pretesa, poichè nel caso in esame veniva in rilievo non già un omesso versamento di imposta, bensì un utilizzo di un credito di imposta in via anticipata rispetto alle future annualità in cui lo stesso sarebbe giunto a maturazione;

– da ciò discenderebbe che la contribuente sarebbe tenuta solo al pagamento degli interessi sul credito utilizzato in compensazione in un momento antecedente quello della sua maturazione, quantificati in Euro 31.820,24;

– la Commissione regionale ha, altresì, accolto l’appello anche relativamente al motivo con cui si contestava il recupero della somma di Euro 33.731,00, quale parte del credito indebitamente compensato, ritenendo non dimostrata la pretesa erariale;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo;

– resiste con controricorso la Immobiliare Domus Sistemi s.r.l..

CONSIDERATO

CHE:

– con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, per aver la sentenza impugnata escluso la riconducibilità della situazione di indebita compensazione di un credito di imposta a quella di omesso versamento di imposta e, conseguentemente, l’assoggettabilità di tale condotta alla sanzione amministrativa prevista dal richiamato art. 13; – il motivo è fondato;

– è principio generale di questa Corte quello per cui il superamento del limite massimo dei crediti d’imposta compensabili comporta l’applicazione della sanzione di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, (vigente ratione temporis), equivalendo al mancato versamento, alle scadenze previste, della parte del tributo eccedente rispetto al limite, e determinando il ritardato incasso erariale con conseguente deficit di cassa (sia pure transitorio), senza che ciò dia luogo ad una doppia imposizione poichè resta nella possibilità del contribuente chiederne il rimborso (cfr. Cass., ord., 22 ottobre 2019, n. 26926; Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31706);

– pertanto, la Commissione regionale, nell’escludere l’assoggettabilità alla sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, della condotta in oggetto sul fondamento della sussistenza del credito d’imposta utilizzato, benchè non (interamente) utilizzabile in compensazione in un unico periodo di imposta in ragione dei limiti quantitativi previsti dall’ordinamento, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto;

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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