LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14141-2014 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato PIERO SANDULLI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA;
– intimata –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 340/2013 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 29/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha chiesto che la Corte di Cassazione riunisca i ricorsi e li accolga.
FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Questa Corte, con sentenza 30 dicembre 2016, n. 27488, così statuiva: “In tema di recupero dell’INVIM dai soci di una società di capitali ormai estinta, sebbene non sia applicabile il combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 5, e art. 60, perchè limitato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 19, all’esazione delle sole imposte dirette, l’Agenzia delle entrate è ugualmente tenuta a portare a conoscenza del contribuente, in modo da consentirgli di contestare la fondatezza della pretesa impositiva, le ragioni per le quali egli è obbligato, in base agli specifici presupposti di cui all’art. 2495 c.c., a versare l’imposta accertata in capo alla società, con la conseguenza che la cartella di pagamento, non preceduta dalla notifica di un apposito avviso di liquidazione nei confronti del socio, è illegittima”.
2. La sentenza era riferita a fattispecie che, per quanto interessa, può essere così riassunta:
A.B., già socia della società Madonna del Riposo Srl, cancellata dal registro delle imprese, aveva impugnato la cartella esattoriale notificatale da Equitalia Gerit s.p.a. senza previo avviso di liquidazione per il pagamento di Euro 210.091,02 a seguito di sentenza definitiva emessa nei confronti della società su atto di accertamento Invim straordinaria dell’anno 1991.
La CTR del Lazio, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto la cartella illegittima sul rilievo che l’Agenzia non aveva provveduto a notificare l’avviso di accertamento alla socia ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60. L’Agenzia, avverso la sentenza della CTR, aveva proposto ricorso lamentando, tra l’altro, che essa ricorrente “non era tenuta ad emanare uno specifico atto formale volto ad accertare la responsabilità del socio in quanto l’art. 2495 c.c., che fa derivare la responsabilità del socio di società estinta dal fatto di aver riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, non richiede una particolare forma solenne attraverso cui il creditore insoddisfatto debba palesare la sua intenzione di procedere nei confronti del socio o liquidatore”. Nella motivazione della suddetta sentenza n. 27488/2016, si legge: “con riguardo all’art. 2495 c.c., è stato più volte affermato dalla Corte di legittimità il principio secondo cui a seguito dell’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non, si estinguono – il che sacrificherebbe ingiustamente i diritti dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate” (Cass., Sez. U, n. 6070 del 12/03/2013; Cass. n. 24955 del 06/11/2013). Per quanto concerne le società di persone, è stato affermato che, sul piano tributario, essendo il debito del socio il medesimo della s.n.c., egli è legittimamente sottoposto all’esazione del debito fiscale accertato nei confronti della s.n.c., alle ordinarie condizioni poste dall’art. 2304 c.c., senza che sia necessario notificargli l’atto impositivo originario e/o gli atti amministrativi conseguenti. Resta, dunque, ferma l’ordinaria responsabilità illimitata e solidale dei soci della s. n. c. (art. 2291 c.c.), che opera, in assenza di un’espressa previsione derogativa, anche per le obbligazioni tributarie. Ciò in quanto l’imperfetta personalità giuridica della società di persone si risolve in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi solo dalla sussidiarietà, mentre la pienezza del potere di gestione in capo ad essi finisce con il far diventare dei soci i debiti della società (Cass. n. 16713 del 4.4.2016; Cass. n. 24322 del 14/10/2014; Cass. n. 19188 del 06/09/2006). Diverse considerazioni si impongono con riguardo alle società di capitali, considerato che il presupposto (ed il limite) sulla base del quale i creditori possono riscuotere dai soci i crediti vantati nei confronti della società si rinviene nell’aver i soci medesimi riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione. La Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui l’accertamento giudiziale del credito verso la società, anche con forza di giudicato, pur opponibile ai soci ed ai liquidatori, non consente al creditore di far valere il titolo esecutivo ottenuto direttamente nei loro confronti, attesa la necessità di agire in giudizio contro gli uni e, gradatamente, contro gli altri per l’accertamento dei rispettivi presupposti (Cass. n. 4699 del 27/02/2014). Ora, l’Agenzia delle entrate che, nell’esercizio del potere impositivo, esige dal socio di società di capitali il pagamento del credito vantato nei confronti della società, seppure accertato con sentenza passata in giudicato, deve portare a conoscenza del contribuente, con apposito avviso di liquidazione, le ragioni per le quali egli è tenuto a versare l’imposta accertata in capo alla società. In particolare, al fine di porre il contribuente in condizione di contestare la fondatezza della pretesa impositiva, deve indicare gli elementi da cui si evinca che il socio, in sede di liquidazione, ha incassato somme od ha ricevuto l’attribuzione di beni della società ed il valore di questi poichè entro tale limite si apprezza la legittimità della pretesa impositiva. Ne consegue che la cartella di pagamento, in quanto non preceduta dall’avviso di liquidazione che, per le ragioni esposte, avrebbe dovuto essere notificato alla contribuente in quanto socia della società Madonna del Riposo s.r.l., è illegittima”.
3.Questo Collegio è chiamato a decidere del ricorso proposto da A.A., anch’essa già socia della società Madonna del Riposo Srl, contro la sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio ha ritenuto legittima, malgrado non fosse stata preceduta da avviso di liquidazione, una cartella identica a quella notificata a A.B..
4. La ricorrente lamenta, tra l’altro (motivo di ricorso numero 5), violazione dell’art. 2945 c.c. e del D.P.R. n. 602, art. 60. Deduce: “l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto notificare un atto impositivo e motivato accertamento ad hoc alla signora A.A. nel rispetto (dell’art. 2945 c.c. ed) anche del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, contenente specifiche contestazioni nei suoi riguardi”.
5. L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria di costituzione tardiva.
6. Equitalia Sud spa non si è costituita.
7. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
8. La Procura Generale ha presentato requisitoria chiedendo accogliersi il ricorso.
9. Il ricorso, fissato all’udienza pubblica, è trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, nessuno degli interessati avendo fatto richiesta di discussione orale.
10. Questo Collegio, visto l’art. 118 disp. att. c.p.c., non ha che da richiamare il precedente di questa Corte di cui ai superiori punti 1 e 2, restando ogni ulteriore questione (sollevata con gli altri motivi di ricorso) assorbita.
11. La sentenza impugnata deve essere cassata.
12. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere. La causa può pertanto essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.). Il ricorso originario della contribuente va accolto.
13. Le spese processuali, in considerazione della particolarità della questione trattata, sono compensate per intero.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021