Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.18377 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14453-2012 proposto da:

NITAL SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE MAROTTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/2011 della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE, depositata il 15/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/2021 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha chiesto si riporta alle conclusioni già prese.

FATTI DI CAUSA

Il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Torino eseguì una verifica fiscale nei confronti della società Nital S.p.A. concluso con processo verbale di constatazione del *****. Sulla base dei risultati della verifica l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino ***** notificò alla società verificata tre avvisi di accertamento, con i quali determinò le maggiori imposte Iva, Irpeg ed Irap dovute per l’anno di imposta 2003, e le maggiori Iva, Ires ed Irap per gli anni 2004 e 2005.

Contro gli avvisi di accertamento la società propose distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Torino che, previa riunione, li rigettò con sentenza n. 79 del 2009.

La società propose appello alla Commissione tributaria regionale (CTR) del Piemonte, che lo rigettò con sentenza n. 17/30/11, depositata il 15.4.2011, non notificata, dichiarando peraltro nel contempo “comminabili le sanzioni con l’applicazione del cumulo giuridico di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12” (rectius D.Lgs. n. 472 del 1997). In particolare il giudice di appello: a) confermò il recupero della ritenuta d’acconto non effettuata sugli interessi passivi corrisposti in relazione alla emissione di una obbligazione di Euro 5.000.000, atteso che il tasso di rendimento effettivo applicato (pari al 5,4729%) era superiore, sia pure di poco, al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi (pari al 5,4166%), con conseguente obbligo di effettuare la ritenuta nella misura del 27% anzichè del 12,5%, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26; b) confermò che gli sconti praticati alla clientela dovevano classificarsi quali sconti finanziari e non sconti commerciali, con conseguente indeducibilità dalla base imponibile Irap, trattandosi di “sconti praticati in funzione o comunque collegati al rispetto dei termini di pagamento, concessi cioè per pagamenti in contanti e/o legati alla puntualità degli stessi” e dovendosi respingere la tesi della società appellante, tendente ad attribuire natura commerciale a detti sconti “quali sconti incondizionati, concedibili quindi a tutti i clienti, posto il loro evidente collegamento all’immediatezza dei pagamenti”; c) ritenne “corrette le rettifiche inventariali effettuate dai verificatori sulla scorta della mancata coincidenza tra i dati risultanti dalle scritture di magazzino e l’inventariazione fisica delle giacenze eseguita”.

Contro la sentenza di appello Nital S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, articolando il terzo motivo in tre “sottomotivi”. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Definito nelle more il coevo giudizio tra le stesse parti recante il n. RG 4590/2012 con sentenza di questa Corte n. 1302, depositata il 22 gennaio 2020, di estinzione del giudizio e cessata materia del contendere, essendo stata la suddetta controversia oggetto di definizione agevolata ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il presente giudizio torna all’esame di questa Corte a seguito di istanza di riunione allo stesso di altro giudizio pendente tra le stesse parti recante il n. RG 7866/2017.

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Augustinis Umberto, ha reso conclusioni scritte, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8 – bis, convertito, con modificazioni, nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando quanto già chiesto in sede di discussione alla precedente udienza.

Non essendo stata fatta, nei termini, richiesta di discussione orale, la causa è stata decisa, ai sensi della citata norma, all’odierna Camera di consiglio della sezione tributaria, ritenendosi opportuna, ai fini della decisione, la mera trattazione congiunta, ma autonoma, dei giudizi dei quali la società ha chiesto la riunione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui non ha dato risposta all’eccezione della società appellante in ordine alla violazione del principio di parità di trattamento in relazione al diverso orientamento assunto sulla medesima questione da parte della Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino *****, rispetto all’Ufficio di Torino *****.

Il motivo è inammissibile per contraddittorietà della formulazione: deduce violazione di norma di diritto mentre la doglianza attiene ad un ritenuto vizio del procedimento per omessa pronuncia al riguardo da parte della Commissione tributaria regionale, astrattamente riconducibile alla diversa ragione di impugnazione prevista dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. In ogni caso il motivo è anche infondato: il giudice non è tenuto a giustificare ipotetiche diversità di prassi utilizzate dagli Uffici (peraltro riferite a situazioni non omogenee, atteso che il diverso orientamento invocato è emerso in sede di accertamento con adesione), ma a verificare la fondatezza e legittimità dell’atto impugnato sulle base delle norme di legge applicabili.

2 Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha applicato rigidamente la norma, senza valutare che nel caso in esame la società non aveva inteso porre in essere alcuna condotta elusiva, poichè aveva calcolato gli interessi avendo come riferimento il tetto massimo del 5,40%.

Il motivo è infondato. Il giudice di merito ha correttamente interpretato, in senso letterale, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, in conformità alle regole di interpretazione fissate dall’art. 12 preleggi.

Va osservato che nella fattispecie in esame è incontroverso, in fatto, che sia stato superato, seppur di poco, il limite soglia per l’applicazione dell’aliquota agevolata del 12,50% secondo il disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma 1, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, del 5,4166667%, pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, essendo stato determinato il tasso di rendimento annuo applicato dalla società (diversa dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati italiani), nella misura del 5,4729%, su obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale: a) ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di disapplicazione delle sanzioni a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8; b) non ha esaminato l’eccezione di nullità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione; c) è incorsa in omessa motivazione su un fatto decisivo e fondamentale della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella parte in cui: comma 1) ha ritenuto la natura finanziaria degli sconti concessi da Nital S.p.A., con conseguente indeducibilità ai fini Irap, senza valutare le argomentazioni dedotte da parte appellante in ordine al difetto di motivazione degli avvisi di accertamento relativamente alla ritenuta natura finanziaria degli sconti praticati da Nital; a fronte degli elementi anche documentali addotti dalla società appellante per provare la natura commerciale degli sconti praticati, la Commissione tributaria regionale ne ha ritenuto la natura finanziaria in maniera illegittimamente apodittica; comma 2) nella parte in cui ha confermato, sempre con motivazione apodittica, l’omessa fatturazione di operazioni imponibili, desunta dalle rettifiche inventariali effettuate dai verificatori, non avendo considerato che, come eccepito da parte appellante, la non perfetta coincidenza era da ricondursi alla enorme quantità dei prodotti movimentati nell’anno.

Il motivo – oltre ad incorrere nello stesso profilo d’inammissibilità riscontrato in relazione al primo – è, nelle sue molteplici articolazioni, anche infondato. Con riferimento alla censura 3.a) la Commissione tributaria regionale si è pronunciata rigettando la richiesta di disapplicazione delle sanzioni, allorchè ha accolto la subordinata richiesta di applicazione del più favorevole criterio di cumulo giuridico rispetto al cumulo materiale applicato dall’Ufficio. I restanti sottomotivi sono inammissibili. Con riferimento alla censura sub 3.b) non sussiste la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia, posto che la stessa società ricorrente dà atto della esistenza non solo della pronuncia ma anche della corrispondente motivazione, congruamente svolta dal giudice di appello; le contrarie argomentazioni della ricorrente sono riconducibili a difformi valutazioni di fatto non ammesse in questa sede. Con riferimento al sottomotivo 3.c), riguardante il rilievo circa la non corrispondenza tra i dati risultanti dalle scritture ausiliarie e le effettive giacenze di magazzino riscontrate, esso è articolato quale censura della sentenza “in quanto del tutto priva di supporto motivazionale ed apodittica”. Il motivo non è fondato, sussistendo un’adeguata motivazione sul punto e non è ammissibile, allorchè si sostanzia in censure di merito non ammesse in questa sede.

4. Il ricorso va pertanto rigettato.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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