Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.18378 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3389-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G. & C.Z. SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 245/2013 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 16/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/2021 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 245/66/13, depositata il 16 dicembre 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia – sezione staccata di Brescia – ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società G. & C.Z. S.r.l. (di seguito società) avverso la pronuncia della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Brescia, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis, per il recupero di credito d’imposta utilizzato in compensazione nell’anno di concessione, ma non esposto nella relativa dichiarazione.

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L’intimata non ha svolto difese.

La causa, trattata originariamente in Camera di consiglio dinanzi alla sesta sezione civile, era rimessa con ordinanza interlocutoria n. 10762/2017 per trattazione in pubblica udienza dinanzi alla sezione ordinaria.

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Augustinis Umberto, ha reso conclusioni scritte, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8 – bis, convertito, con modificazioni, nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Non essendo stata fatta, nei termini, richiesta di discussione orale, la causa è stata decisa, ai sensi della citata norma, all’odierna Camera di consiglio della sezione tributaria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 449 del 1997, art. 11, e della L. n. 317 del 1991, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che la decisione della CTR avrebbe di fatto vanificato la previsione di cui alla L. n. 449 del 1997, citato art. 11, comma 3, nella parte in cui richiamando la L. n. 317 del 1991, art. 11, comma 3, che stabilisce che il credito d’imposta di cui agli artt. 6, 7 e 8, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso il beneficio, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo – intende subordinare alla dichiarazione stessa nel termine stabilito il diritto all’utilizzazione del beneficio.

1.1. Va premesso che la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 11, nella formulazione applicabile ratione temporis, prevedeva, come incentivi fiscali per il commercio, la concessione di credito d’imposta alle condizioni previste dalla citata norma, tra le quali – in ragione dell’espresso rinvio, di cui al comma 3, non ricorrendo nella fattispecie i limiti di salvezza ivi evocati – quelle desumibili dalla disciplina della L. 5 ottobre 1991, n. 317, art. 11, comma 3, secondo cui il credito d’imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è concesso il beneficio, ai sensi della dichiarazione che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi oppure a quella relativa al periodo d’imposta successivo.

1.2. Ciò premesso, va ulteriormente ribadito in questa sede l’orientamento di questa Corte – consolidatosi nell’interpretazione dei principi affermati da Cass., SU, 30 giugno 2016, n. 13378 – secondo cui, in tema di imposte dirette, il principio di generale emendabilità della dichiarazione si riferisce all’ipotesi ordinaria nella quale la stessa rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, nelle parti in cui abbia carattere negoziale, lo stesso non opera, salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell’errore in cui sia incorso, ai sensi dell’art. 1427 e ss. c.c. (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 12 ottobre 2018, n. 25596), non consentendo, in ogni caso, di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, ord. 24 aprile 2018, n. 10029; Cass. sez. 5, ord. 21 febbraio 2019, n. 5105), ciò che, appunto, risulta essersi verificato nella fattispecie.

1.3. La decisione della CTR, che ha disatteso l’appello dell’Amministrazione finanziaria volto a far rilevare l’anzidetta decadenza in cui è incorsa la società contribuente, che non aveva esposto il credito d’imposta utilizzato secondo le modalità ed i termini, previsti a pena di decadenza, dalla L. n. 449 del 1997, art. 11, in relazione alla L. n. 317 del 1991, art. 11, non ha fatto dunque corretta applicazione del principio di diritto sopra indicato e va per l’effetto cassata, con rinvio alla stessa Commissione tributaria regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia – in diversa composizione, affinchè si uniformi al principio di diritto sopra enunciato.

2. Il giudice di rinvio provvederà inoltre in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia Commissione tributaria regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia – in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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