Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.18379 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3844-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO N. 91, presso lo studio dell’avvocato MARIA SONIA VULCANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO LUCISANO e MARIO GARAVOGLIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 816/2014 della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE, depositata il 19/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/2021 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale ***** di Torino notificò al sig. P.A. avviso di accertamento col quale provvide al recupero a tassazione della maggiore Irpef e relative addizionali ritenuta dovuta per l’anno d’imposta 2005, in ragione del maggior reddito da capitale ritenuto conseguito dal contribuente, derivante dalla sua partecipazione nella misura del 50% nella S.r.l. Dream Car, società a ristretta base partecipativa.

Detto atto impositivo scaturiva, sulla base della ritenuta applicabilità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili tra soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, dall’accertamento, per lo stesso anno d’imposta, avente come destinataria l’anzidetta società, per la quale era stato determinato in via induttiva, essendo stata omessa la relativa dichiarazione, il reddito d’impresa, accertamento, quest’ultimo, divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini.

Avverso l’avviso di accertamento notificatogli quale socio il P. propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Torino, che accolse il ricorso.

Avverso la pronuncia di primo grado l’Ufficio propose appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) del Piemonte, che, con sentenza n. 816/22/14, depositata il 19 giugno 2014, non notificata, rigettò il gravame.

L’Agenzia delle Entrate ha dunque proposto, avverso detta sentenza, ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui il contribuente resiste con controricorso.

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Augustinis Umberto, ha reso conclusioni scritte, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8 – bis, convertito, con modificazioni, nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Non essendo stata fatta, nei termini, richiesta di discussione orale, la causa è stata decisa, ai sensi della citata norma, all’odierna Camera di consiglio della sezione tributaria, in prossimità della quale il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, e dell’art. 2261 c.c., anche nel relativo combinato disposto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’avviso di accertamento fosse illegittimo per difetto di motivazione, per mancata allegazione del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza posto a base dell’accertamento avente come destinataria la società per lo stesso anno d’imposta, ciò impedendo al contribuente di prendere cognizione dei rilievi che avevano portato alla determinazione in via induttiva del reddito d’impresa della società, che non aveva presentato per quell’anno dichiarazione dei redditi.

1.1. In primo luogo va rigettata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso come formulata dal controricorrente, che assume che l’Ufficio avrebbe censurato solo una delle rationes decidendi sulle quali si fonda la sentenza impugnata, quella appunto relativa al vizio motivazionale per difetto di allegazione del processo verbale di constatazione, relativo alla verifica compiuta nei confronti della società, all’atto impositivo notificato al contribuente quale socio per la contestazione del maggior reddito da capitale conseguito in relazione alla sua partecipazione nella Dream Car S.r.l..

L’eccezione è frutto di evidente fraintendimento, da parte del controricorrente, tra la questione relativa alla carenza di legittimità formale dell’atto impositivo per difetto di motivazione, che integra invero la sola ratio decidendi della sentenza impugnata, e quella della prova, o meglio della dedotta mancanza di prova della pretesa dell’Amministrazione finanziaria, per difetto di produzione in atti del processo verbale di constatazione riguardante l’accertamento svolto nei confronti della società.

1.2. La sentenza della CTR si è fermata, in effetti, alla sola statuizione d’illegittimità dell’atto in relazione alla dedotta violazione, da parte del contribuente, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in ciò condividendo la decisione di primo grado, che, accogliendo il relativo motivo, ritenuto assorbente rispetto agli altri, aveva quindi accolto il ricorso del contribuente.

Ne consegue l’infondatezza dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso, che ha correttamente censurato l’unica ratio decidendi su cui si basa la decisione impugnata.

2. L’unico motivo di ricorso è altresì fondato.

2.1. Premesso che lo stesso controricorrente ammette che all’avviso di accertamento relativo alla posizione del socio sia stato allegato l’avviso di accertamento notificato alla società per lo stesso anno d’imposta, rispetto al quale dunque l’accertamento notificato al socio resta integrato, sotto il profilo motivazionale, per relationem, giova ribadire quanto anche di recente affermato da questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, ord. 2 ottobre 2020, n. 21126; Cass. sez. 6-5, ord. 4 giugno 2018, n. 14275), secondo cui “(i)n materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l’obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio “per relationem” alla motivazione dell’avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, giacchè il socio, ex art. 2476 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi”.

2.2. Non pare pertinente, nella fattispecie in esame, il riferimento da parte del Pubblico Ministero nelle proprie conclusioni scritte alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea 16 ottobre 2019, in causa C-189/18, Glencore, sia in relazione al fatto che la pronuncia ivi resa attiene a controversia relativa a tributo armonizzato, in questa sede vertendosi unicamente in tema d’imposte dirette, sia in quanto, pacificamente, stante l’allegazione dell’avviso riguardante la società, il socio è stato posto in condizione di apprendere, nei suoi termini essenziali, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato all’accertamento in via induttiva del reddito d’impresa della società per l’anno d’imposta 2005, rispetto al quale è stata quindi recuperata nei confronti del socio, giusta la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili tra i soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, la maggiore IRPEF dovuta in relazione alla sua partecipazione nella misura del 50% nella Dream Car S.r.l.; altro, ovviamente, essendo la facoltà per il contribuente di superare detta presunzione con prova contraria, riferibile anche alla prova della propria estraneità alla gestione dell’impresa.

3. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, che, anche in relazione alla documentazione offerta quanto alla situazione clinica del contribuente all’epoca dei fatti ed all’allegata interruzione di ogni rapporto con la società e con l’altro socio in epoca antecedente alla verifica posta in essere nei confronti della società, dovrà quindi provvedere al relativo necessario accertamento di fatto sulla base della documentazione già prodotta nei precedenti gradi di giudizio.

4. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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