Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.18382 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 00694/2015 R.G. proposto da:

Tecnocostruzioni Meridionali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Amicarelli, Oscar Sabellico e Salvatore Chimenti, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4552/17/14 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 9 maggio 2014;

Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale de Augustinis Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 maggio 2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso proposto dalla Tecnocostruzioni Meridionali s.r.l. avverso l’avviso di accertamento n. *****, avente a oggetto il recupero dell’I.V.A. dovuta per l’anno 2004 in relazione alla cessione di un immobile.

2. Ha rilevato il giudice di appello che l’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività era infondata e, nel merito, che la contribuente non aveva provato tramite fatture di avere incassato negli anni precedenti acconti sulla vendita dell’immobile per cui è causa, atteso che dagli atti risultava, invece, che la cessione era avvenuta in unica soluzione nell’anno 2004, senza che fosse stata corrisposta l’imposta sul valore aggiunto nell’anno di imposta di riferimento.

3. Per la cassazione della citata sentenza la Tecnocostruzioni Meridionali s.r.l. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, cui l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Error in procedendo concretantesi nella violazione e/o falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, deducendo l’erroneità della sentenza per aver respinto l’eccezione di tardività della notificazione dell’appello, avvenuta per mezzo del servizio postale, con affidamento al relativo ufficio avvenuto in data 16 luglio 2013, ovvero sei mesi e un giorno dopo la data di deposito della sentenza di primo grado, avvenuto in data 15 gennaio 2013, a nulla valendo l’attestazione della data di spedizione indicata dalla CTR come avvenuta il 15 luglio 2013, in quanto certificazione interna all’Agenzia delle Entrate, come tale non fidefacente sino a querela di falso;

b. Secondo motivo: “Error in procedendo concretantesi nella insufficiente e/o contraddittoria motivazione e conseguenziale violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e dell’art. 111 Cost.”, deducendo l’erroneità della sentenza per aver mancato di spiegare in base a quale iter logico – e dunque con motivazione apparente – sia giunta alla declaratoria di determinazione del compenso spettante ai commissari giudiziali;

c. Terzo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, deducendo l’erroneità della sentenza per non aver rilevato che nessun atto precedente alla notificazione dell’avviso impugnato le era mai stato comunicato, posto che la verifica fiscale aveva visto come protagonista la sola controparte della compravendita dell’immobile, SIDEC s.r.l.; nel merito, deducendo che l’atto del 2004 era mera regolarizzazione di una vendita già perfezionatasi negli anni di imposta 2002 e 2003, provvedendo all’uopo a ricostruire i termini della vicenda come documentato dalle prove versate in atti sin dal primo grado di giudizio; da ultimo, eccependo l’inammissibilità della produzione dell’Agenzia delle Entrate effettuata in grado di appello.

d. Quarto motivo: “Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, deducendo l’erroneità della sentenza per non aver rilevato la nullità dell’accertamento fiscale posto in essere nei confronti della controparte contrattuale SIDEC s.r.l., con conseguenti effetti di ripercussione anche sull’avviso di accertamento notificato all’odierna ricorrente.

2. L’Agenzia delle Entrate ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, di cui ha chiesto, comunque, il rigetto.

3. Il ricorso va respinto.

4. Il primo motivo di ricorso è infondato. Premesso il noto principio di scissione degli effetti della notificazione postale tra notificante e destinatario, introdotto nell’ordinamento a seguito delle decisioni della Corte cost. n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004, e n. 154 del 2005, questa Corte (Sez. 6-5, Ordinanza n. 19547 del 19/07/2019) ha affermato il condivisibile principio, che va ribadito, secondo cui nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell’elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poichè la veridicità dell’apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d’identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge “ad substantiam”. Da tanto si deduce, nel caso in esame, che la data rilevante è quella di affidamento del plico, contenente l’atto di appello, all’ufficio postale, che si identifica nel giorno 15 luglio 2013, risultando invece irrilevante quella di partenza del plico raccomandato medesimo dall’ufficio postale, invocata invece nel motivo in esame.

5. Il secondo motivo è inammissibile, atteso che fa riferimento a una questione (pretesa apparenza della motivazione resa in merito al compenso dei commissari giudiziali), del tutto avulsa dalla controversia che ne occupa.

6. Il terzo motivo è inammissibile. Per un verso, la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si identifica nell’aver negato che vi fosse prova dell’emissione di fatture in acconto relative alla compravendita, unica condizione per poter pretendere di anticipare gli effetti dell’obbligo di pagamento dell’imposta a un periodo antecedente alla traslazione della proprietà per effetto della compravendita (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1961 del 29/01/2020). Rispetto a tale questione, l’eccezione di mancata partecipazione al contraddittorio instaurato tra la controparte contrattuale Sidec e l’erario appare del tutto eccentrica. Sotto diverso profilo, la censura è inammissibile poichè, pur apparentemente lamentando una falsa applicazione di legge, in effetti cerca di indurre questa Corte a un nuovo esame delle prove offerte in atti, peraltro genericamente richiamate, ciò che in questa fase di sola legittimità non è ammissibile.

7. Il quarto motivo è inammissibile, poichè non spiega in base a quali elementi, prima di fatto e poi di diritto, sussisterebbe l’eccepita illegittimità derivata dell’avviso impugnato per effetto di una dedotta, ma non ulteriormente specificata, mancanza di contraddittorio nella verifica fiscale condotta nei confronti della propria controparte contrattuale Sidec s.r.l..

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Tecnocostruzioni Meridionali s.r.l. a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di lite, che liquida in Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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