Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18383 del 30/06/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2588-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALABAMA SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROGIO VASARI 5, presso lo studio dell’avvocato RAOUL RUDEL, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEO DIFINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3009/2015 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 06/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 3009/19/2015 del 06 luglio 20151, con la quale la Commissione Tributarla Regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto una mera irregolarità formale l’omessa indicazione nel Modello Unico 2007 della Rivolta SpA (ora Alabama SpA) di costi indeducibili conseguenti ad operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori inseriti in Black list, con conseguente riduzione della sanzione, applicata nel massimo edittale, a norma del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 3 bis.

Ha resistito con controricorso la società contribuente.

In data 05 febbraio 2018 la società ha depositato, ex art. 372 c.p.c., documenti comprovanti la rinuncia ai giudizi pendenti, la dichiarazione di definizione agevolata della presente controversia a norma del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, conv. dalla L. n. 225 del 2016 – riscontrata positivamente da Equitalia con comunicazione del 15 giugno 2017 – e la quietanza dell’integrale pagamento del dovuto, in unica soluzione, in data 19 luglio 2017.

Sulla base della documentazione prodotta, attestante l’avvenuta definizione della lite secondo la normativa statuale richiamata, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere a causa dell’integrale pagamento del dovuto.

Il ricorso alla procedura di definizione agevolata non può che comportare l’estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto. Oltre che essere sottesa, come detto, alla ratio del D.L. n. 193 del 2016, questa regola ha portata generale, tanto da essere espressamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”.

Si è affermato in proposito – con riguardo alla procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, convertito in L. n. 225 del 2016, ma sulla base di un principio di più ampia portata – che: “in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi di tale norma, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato”.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere per integrale pagamento del dovuto. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile tenutasi, con modalità da remoto, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472