LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 96/2015 R.G. proposto da:
Comune Bacoli, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Emilia 88, presso l’avv. prof. Stefano Vinti, rappresentato e difeso dall’avv. Valerio Barone, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.G.R.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania (Napoli), Sez. 48, n. 4441/48/14, del 27 febbraio 2014, depositata il 12 maggio 2014, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 gennaio 2021 dal Consigliere Raffaele Botta;
Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memorie.
1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di pagamento per TARSU 2010 relativa ad uno specchio d’acqua che il contribuente aveva ricevuto in concessione. Il ricorso era accolto in primo grado avendo ritenuto il giudicante che quando l’area scoperta sia costituita da “uno specchio d’acqua destinato a posti barca” non possa essere assoggettata all’imposizione “non insistendo su di esso la presenza umana e conseguentemente la non produzione di rifiuti”;
2. La decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale il Comune di Bacoli propone ricorso per cassazione con due motivi. Il contribuente non si è costituito;
3. Con il primo motivo, il Comune di Bacoli denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, e vizio di motivazione appellandosi all’orientamento di questa Corte del tutto contrario a quello espresso dalla sentenza impugnata;
4. Il motivo è fondato. Questa Corte, infatti, ha così stabilito: “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la nozione di “aree scoperte”, utilizzata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, non si riferisce soltanto alla terraferma, ma a tutte le estensioni o superfici spaziali, comunque utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che produce rifiuti urbani da smaltire, indipendentemente dal supporto (solido o liquido) di cui l’estensione è composta e, dunque, dal mezzo (terrestre o navale) utilizzato per fruire di quell’estensione” (Cass. n. 3829 del 2009; conformi Cass. n. 3773 del 2013; Cass. n. 3798 del 2018);
5. Deve essere, quindi, accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo: la sentenza impugnata va cassata e, sussistendone le condizioni, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente.
6. Le vicende processuali e il recente consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale applicato costituiscono giustificate ragioni per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021