LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
C.G., rappresentato e difeso, giusta procura speciale estesa a margine del ricorso, dall’Avv. Francesco Saverio Digilio, del Foro di Bari, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. Emanuela Paoloni, alla via Giuseppe Ferrari n. 11, in Roma;
– ricorrente –
contro
Equitalia Sud S.p.a., (già Equitalia E.TR. S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dall’Avv. Emmanuele Virgintino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Carlo Cipriani, alla via F. Confalonieri n. 1, in Roma;
– controricorrente –
la sentenza n. 561, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia il 12.2.2014 e pubblicata il 7.3.2014;
ascoltata, in Camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;
la Corte osserva.
FATTI DI CAUSA
Equitalia Sud Spa, in qualità di Incaricato per la riscossione, notificava a C.G. l’intimazione di pagamento n. ***** con la quale si richiedeva il pagamento di Euro 11.136,16, oltre accessori, di cui alla cartella esattoriale n. *****.
Il contribuente impugnava l’intimazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, contestando le modalità di notifica della cartella esattoriale presupposta dall’ingiunzione di pagamento ed il vizio di motivazione di quest’ultima. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo l’intimazione di pagamento un atto non impugnabile, e comunque affermava l’infondatezza dell’opposizione.
Avverso la decisione adottata dalla CTP, il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, rinnovando le proprie contestazioni in ordine alla notifica della presupposta cartella di pagamento. La CTR, specificando espressamente anche in dispositivo di riformare la decisione di primo grado, dichiarava ammissibile il ricorso proposto avverso un’intimazione di pagamento, e quindi lo respingeva, ritenendone l’infondatezza.
Avverso la decisione assunta dalla CTR di Bari ha proposto ricorso per cassazione C.G., affidandosi a tre strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Incaricato per la riscossione, Equitalia Sud Spa. Il ricorrente ha pure depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. – Con il suo primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il contribuente contesta la nullità della impugnata decisione adottata dalla CTR della Puglia, in conseguenza della omessa pronuncia sul secondo motivo di ricorso in appello, avente ad oggetto “l’illegittimità ed inidoneità del materiale documentale prodotto da Equitalia a comprovare l’avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale presupposta” (ric., p. 6); mediante il medesimo motivo di ricorso, l’impugnante contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “in subordine, vizio motivazionale della sentenza, laddove ha omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio, quali la conformità del documento all’avviso di ricevimento originale, e l’omessa sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del consegnatario” (ric., p. 11). L’Incaricato per la riscossione ha replicato, in proposito, affermando la inammissibilità della contestazione, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., per quanto attiene al vizio di motivazione, in quanto risulterebbe integrata l’ipotesi di una decisione d’appello impugnata in cui ricorre il caso della c.d. doppia conforme. L’eccezione appare infondata per il motivo assorbente che le pronunce di primo grado, che ha deciso l’inammissibilità del ricorso, e quella di secondo grado, la quale ha deciso per il suo rigetto, peraltro sul fondamento della valorizzazione di profili diversi ed espressamente non condividendo la decisione adottata in primo grado, non possono qualificarsi come conformi.
1.2. – Mediante il secondo mezzo d’impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente critica la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nonchè del D.M. Comunicazioni del 9 aprile 2001, artt. 32,33,39 e 40, e dell’art. 2700 c.c., per avere la CTR erroneamente applicato la normativa vigente in materia di notifica degli atti tributari a mezzo posta.
1.3. – Con il suo terzo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il contribuente censura la nullità della impugnata decisione adottata dalla CTR della Puglia, in conseguenza dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, consistente nel documentato rilascio dell’autorizzazione alla ricezione degli atti “al portiere del civico ***** di via *****”, ma solo successivamente rispetto alla pretesa intervenuta notifica della cartella esattoriale presupposta dall’intimazione di pagamento per cui è causa.
2.3. – Motivi di ordine logico e sistematico inducono ad esaminare prioritariamente il terzo motivo di ricorso, mediante il quale il contribuente critica il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa l’impugnata CTR per non aver esaminato la questione relativa al documentato rilascio, solo successivamente alla pretesa intervenuta notifica della cartella esattoriale presupposta, dell’autorizzazione alla ricezione degli atti “al portiere del civico ***** di via *****”.
In effetti la notificazione risulta essere stata effettuata al portiere del civico n. ***** di via *****, e non presso il civico n. ***** in cui il ricorrente allega che aveva il suo domicilio, e si tratta comunque dell’indirizzo indicato sull’intimazione di pagamento, peraltro senza incontrare contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente, inoltre, allega di aver conferito la delega per la ricezione della corrispondenza al portiere dello stabile sito alla via ***** n. *****, mediante documento prodotto in giudizio dallo stesso Incaricato per la riscossione (cfr. ric., p. 25) e redatto il 28.10.2010, pertanto in data successiva alla ricezione della notificazione in questione, intervenuta il 1.10.2010 quando, secondo la prospettazione del ricorrente, il portiere non aveva ricevuto ancora delega alcuna. Su tale fatto, che ha visto confrontarsi le parti nel corso del giudizio, come dettagliatamente indicato dal ricorrente nel suo atto d’impugnazione (cfr. ric., p. 27), non si rinviene alcuna pronuncia da parte dell’impugnata CTR, mentre, se fosse stato esaminato, avrebbe (Ndr: Testo originale non comprensibile) un esito diverso del giudizio.
Il terzo motivo di ricorso risulta pertanto fondato e deve essere accolto.
In definitiva, il ricorso introdotto da C.G. deve essere accolto, in riferimento al terzo motivo d’impugnazione, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Bari che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame nel rispetto dei principi esposti, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
La Corte.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso proposto da C.G., assorbiti gli ulteriori, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Puglia che, in diversa composizione, provvederà alla rinnovazione del giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, e regolerà anche le spese di lite del giudizio di cassazione tra le parti.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021