LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16828-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNANTONIO STANGHERLIN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 977/2015 della COMM. TRIB. REG. VENETO, depositata il 08/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/02/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione della sentenza n. 977/2015 della CTR del Veneto; nelle more della fissazione del ricorso, la ricorrente, preso atto della sopravvenuta decisione n. 18472/16 della Corte di Cassazione, intervenuta su causa pregiudiziale connessa, successiva alla proposizione del ricorso, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, come da nota depositata in atti, notificando l’atto alla controparte Z.M.;
Z.M. ha accettato la rinuncia a spese compensate, a sua volta rinunciando al contro ricorso;
ritenuto che la rinuncia al ricorso per cassazione comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, producendo l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali;
che nel caso in esame le parti hanno entrambe chiesto la compensazione delle spese, il che comporta mancanza di interesse ad una specifica pronuncia di condanna della rinunciante;
ritenuto che, di conseguenza, va dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile tenutasi, con modalità da remoto, il 2 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021