LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9319-2016 proposto da:
R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati ATTILIO MATACERA e VINCENZA MATACERA;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA AGENTE RISCOSSIONE TRIBUTI REGIONE CALABRIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato CARMELA PARISI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1364/2015 della COMM. TRIB. REG. CALABRIA, depositata il 17/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.
RILEVATO
che:
1. – con sentenza n. 1364/01/15, depositata il 17 settembre 2015, la Commissione tributaria regionale della Calabria ha accolto l’appello di Equitalia Sud S.p.a., ed ha rigettato quello proposto in via incidentale da R.M., così parzialmente riformando la decisione di prime cure che, per suo conto, aveva accolto l’impugnazione di una iscrizione ipotecaria;
– il giudice del gravame ha ritenuto che:
– destituita di fondamento rimaneva l’eccezione di inesistenza della notifica, eseguita a mezzo del servizio postale, con riferimento agli atti presupposti (cartelle esattoriali) ed a quello impugnato;
– l’atto di costituzione di fondo patrimoniale risultava inopponibile all’agente della riscossione in quanto non annotato a margine dell’atto di matrimonio;
– la stessa contribuente non aveva offerto prova dell’estraneità dei debiti tributari al soddisfacimento dei bisogni della famiglia;
– non potevano essere esaminate tutte le altre questioni sollevate dalla contribuente nel giudizio di primo grado, in quanto le stesse non erano state espressamente riproposte in appello;
2. – R.M. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;
– Equitalia Sud S.p.a. resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. – il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sull’assunto che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sull’appello incidentale, avendo erroneamente rilevato la tardiva costituzione in giudizio si essa esponente;
– col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, e dell’art. 170 c.c., deducendo, in sintesi, che, da un lato, nell’atto pubblico costitutivo del fondo patrimoniale era stata fatta richiesta di annotazione della convenzione nell’atto di matrimonio e, dall’altro, che i beni costituiti in fondo patrimoniale non potevano “essere aggrediti per coprire debiti maturati nell’attività imprenditoriale ovvero professionale”, nè la natura di detti debiti ne consentiva la riconduzione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia;
2. – il primo motivo di ricorso, – che pur prospetta profili di inammissibilità, – è destituito di fondamento;
2.1 – nel denunciare l’omesso esame dell’appello incidentale la ricorrente omette, del tutto, di riprodurre i motivi di appello in tesi proposti, e non esaminati, avendo la Corte rilevato, con risalente orientamento interpretativo, che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Corte di Cassazione nel caso (qui ricorrente) di deduzione di un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di ricorso, così che il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione, per il principio di autosufficienza, deve essere contenuta nello stesso ricorso, nè può risolversi in un mero rinvio agli atti processuali (cfr., ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32549; Cass., 29 settembre 2017, n. 22880; Cass., 8 giugno 2016, n. 11738; Cass., 30 settembre 2015, n. 19410; Cass., 2 dicembre 2014, n. 25482; Cass., 10 novembre 2011, n. 23420; Cass., 16 ottobre 2007, n. 21621; Cass., 20 settembre 2006, n. 20405);
– per di più, va rimarcato, il giudice del gravame non ha affatto rilevato la tardiva costituzione in giudizio della parte, odierna ricorrente, – il rilievo, attinto dalla censura in trattazione, avendo avuto riguardo all’omessa riproposizione di questioni “sollevate dalla contribuente nel giudizio di primo grado”, – tanto che la stessa ricorrente, – nel sollecitare la cassazione della sentenza “affinchè il Giudice del secondo grado si pronunci sull’eccezione relativa alla nullità delle intimazioni di pagamento impugnate per omessa notifica delle cartelle di pagamento, di cui all’appello incidentale”, – non si avvede che una siffatta specificazione, della denunciata omessa pronuncia, è manifestamente resistita dall’inequivoco dictum del giudice del gravame che ha espressamente rilevato la validità della notifica, eseguita a mezzo del servizio postale, degli atti presupposti (cartelle esattoriali) e dello stesso atto impugnato;
3. – del pari destituito di fondamento è il secondo motivo di ricorso;
3.1 – il giudice del gravame, come anticipato, ha rilevato che la costituzione del fondo patrimoniale non era opponibile all’agente della riscossione in difetto della sua annotazione nell’atto di matrimonio (art. 162 c.c., u.c.);
– il rilievo in questione, – che è conforme alla giurisprudenza della Corte, essendosi rilevato che la costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 c.c., è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del comma 4, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo (Cass. Sez. U., 13 ottobre 2009, n. 21658 cui adde Cass., 10 maggio 2019, n. 12545; Cass., 12 dicembre 2013, n. 27854), – non è, all’evidenza, inciso dalla proposta censura in quanto, come correttamente rilevato, l’opponibilità consegue dall’annotazione della convenzione e non anche dalla sua mera richiesta, qual formulata nell’atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale (v. il D.P.R. n. 396 del 2000, art. 102);
– anche qui va, del resto, soggiunto che, – avendo il giudice del gravame rilevato che la contribuente non aveva assolto all’onere della prova in ordine ai presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c., quanto alla circostanza che i debiti tributari si correlavano a scopi estranei ai bisogni della famiglia, e che il creditore procedente avesse conoscenza di una siffatta estraneità (v. ex plurimis, sull’onere della prova in questione, Cass., 31 agosto 2020, n. 18110; Cass., 28 ottobre 2016, n. 21800; Cass., 29 gennaio 2016, n. 1652; Cass., 5 marzo 2013, n. 5385; Cass., 19 febbraio 2013, n. 4011), – le censure della ricorrente, nel prospettare una insussistente violazione di legge, alcuna concludenza rivestono quanto ai fatti (in tesi) rilevanti ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio, secondo la giurisprudenza della Corte rilevando, – piuttosto che la tipologia, e natura, dei debiti assunti, qual evocate dalla ricorrente, – la relazione tra il fatto generatore dell’obbligazione e i bisogni della famiglia (Cass., 6 maggio 2016, n. 9188; Cass., 24 febbraio 2015, n. 3738);
4. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater).
PQM
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.400,00, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 3 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021