Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18389 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13660/2015 R.G. proposto da:

Tras Com di B.M.T. & C. s.a.s., B.M.T.

e C.P., elettivamente domiciliati in Roma, via Crescenzio n. 2, presso lo studio degli avvocati Pasquale Russo, Guglielmo Fransoni e Francesco Padovani, che li rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 283/4/15 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata in data 12 marzo 2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 febbraio 2021 dal Consigliere Paolo Fraulini.

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria regionale della Calabria ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Tras Com di B.M.T. & C. s.a.s., nonchè dai suoi soci B.M.T. e C.P., avverso la decisione di primo grado che aveva respinto l’impugnazione proposta dai contribuenti avverso gli avvisi di accertamento n. *****, n. ***** e n. *****, contenenti recupero a tassazione Iva e imposte dirette per l’anno 2007.

2. Ha rilevato il giudice di appello che l’appello era inammissibile in quanto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di spedizione dell’atto di appello, non era stata depositata presso la segreteria della CTR la relativa ricevuta di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, adempimento avvenuto solo successivamente, allorquando il suddetto termine era decorso.

3. Per la cassazione della citata sentenza la Tras Com di B.M.T. & C. s.a.s., nonchè i suoi soci B.M.T. e C.P., hanno proposto ricorso affidato a sei motivi; l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; l’udienza odierna è stata fissata in accoglimento di istanza di sollecita trattazione presentata dai ricorrenti.

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso lamenta:

a. Primo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, deducendo l’erroneità della sentenza, che avrebbe omesso di avvedersi che la ricevuta di spedizione risultava tempestivamente prodotta in uno con l’atto di appello, come fatto palese dalla sua menzione (allegato “C”) e dalla attestazione rilasciata dalla segreteria della CTR in data 11 agosto 2014, ove compare la dizione “Notifiche n 1”. Sotto altro profilo, l’affermazione della CTR secondo cui la già menzionata ricevuta sarebbe stata prodotta solo in data 30 ottobre 2014, sarebbe anch’essa errata, posto che in tale occasione sarebbero state prodotte solo tre intimazioni di pagamento e non già la suddetta ricevuta di spedizione. Tanto avrebbe determinato un error in procedendo, siccome i giudici di appello avrebbero assunto a base della decisione un fatto processuale inesistente (deposito della ricevuta in data 30 ottobre 2014) ed escluso da altro fatto processuale realmente avvenuto e non verificato (deposito della ricevuta in data 11 agosto 2014).

b. Secondo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., degli artt. 116 e 221 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, deducendo l’erroneità della sentenza laddove i giudici di secondo grado avrebbero giudicato sulla base di un’interpretazione degli atti contraria alla fidefacenza attribuita dalla legge alle attestazioni rilasciate dalla segreteria della stessa Commissione, disconoscendone illegittimamente il valore probatorio.

c. Terzo motivo: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, deducendo l’erroneità della sentenza laddove i giudici di secondo grado avrebbero erroneamente applicato i principi del ragionamento presuntivo per dedurre la tardività del deposito della ricevuta di deposito della raccomandata.

d. Quarto motivo: “Nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, e dell’art. 183 c.p.c., comma 4, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, deducendo l’erroneità della sentenza laddove i giudici di secondo grado avrebbero deciso “a sorpresa”, non avendo il collegio giudicante notiziato le parti della reale questione posta a base della decisone e non avendo comunque fissato un termine per consentire alla difesa di argomentare circa le reali modalità del deposito della citata ricevuta di spedizione.

e. Quinto motivo: “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, deducendo l’omesso esame delle effettive circostanze inerenti all’avvenuto deposito della ricevuta di spedizione in data 11 agosto 2014 e non in data 30 ottobre 2014.

f. Sesto motivo: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, deducendo l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto che l’avvenuto deposito tardivo della ricevuta di spedizione determinasse l’inammissibilità dell’appello, laddove alla data del 30 ottobre 2014 non erano ancora scaduti i termini per la costituzione della parte appellata, sicchè non poteva essere condotto ancora alcun esame sull’ammissibilità del gravame.

2. La controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, e nel merito, ne argomenta l’infondatezza, chiedendone il rigetto con il favore delle spese.

3. Il ricorso va accolto, nei limiti e per le considerazioni che seguono.

4. Questa Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 20113 del 24/09/2020; Sez. 6-5, Ordinanza n. 23173 del 14/11/2016) ha affermato il condivisibile principio, che va ribadito, secondo cui in tema d’impugnazioni, la parte che lamenti che il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull’erroneo presupposto della non corretta percezione di uno o più fatti storicamente accaduti, ha l’onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria e non con il ricorso per cassazione, ove l’errore dipenda da una falsa percezione della realtà, ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività.

5. Ciò che è esattamente accaduto nel caso di specie, ove la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello sul solo presupposto di fatto, non oggetto di controversia tra le parti, della tardività del deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l’atto di appello. A tanto il giudice di appello è pervenuto affermando che, entro il termine previsto dalla legge, i contribuenti non avevano depositato la citata ricevuta, avendovi provveduto solo tardivamente.

6. Il ricorso per cassazione, nei suoi primi cinque motivi, si fonda essenzialmente su una diversa ricostruzione dei fatti, basata sulla dimostrazione che la già menzionata ricevuta era stata depositata tempestivamente insieme all’atto di appello (lett. “C”) e che nella data indicata dalla CTR (30 ottobre 2014) erano stati depositati documenti diversi dalla ricevuta.

7. Tanto fa ritenere che le doglianze espresse siano fondate sull’allegazione di un duplice errore percettivo del giudice di secondo grado, che avrebbe posto a base della sua decisione l’esistenza di un fatto (deposito della ricevuta in data 30 ottobre 2014) incontrovertibilmente smentita dagli atti e, contemporaneamente, sull’inesistenza di un fatto (il deposito della ricevuta in data 11 agosto 2014) incontrovertibilmente provata in atti. Ma tali deduzioni sono, come detto, tipiche del ricorso per revocazione e non sono proponibili in sede di ricorso per cassazione. Invero, ciò che il ricorso contesta non è la valutazione di fatti processuali, ma l’erronea percezione da parte del giudicante di fatti storici, per come percettivamente appresi. In via incidentale, la Corte rileva che dagli atti si evince che il ricorso per revocazione è stato parallelamente presentato ma che, con evidente inversione logica rispetto al disposto dell’art. 398 c.p.c., u.c., è stato sospeso in attesa della decisione odierna.

8. Tali considerazioni fanno ritenere inammissibili i primi cinque motivi di ricorso che, sotto diversi profili, si basano tutti sull’allegazione dei menzionati errori di percezione.

9. Nelle more del giudizio, sul tema che ne occupa sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 29 maggio 2017, n. 13452), affermando il principio secondo cui nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione. Da tanto deriva che, nella specie, vada rinnovato l’accertamento in fatto circa la già avvenuta acquisizione in data 26 settembre 2014 (entro il termine di costituzione degli appellanti) del fascicolo processuale di primo grado con allegata non solo copia della ricevuta di spedizione della raccomandata relativa alla notifica dell’appello, ma anche dell’avviso di ricevimento, come dedotto in ricorso (pagg. 8 e 11), attesa la dichiarata equipollenza dei due documenti ai fini del rispetto della previsione di cui ne occupa.

10. La sentenza impugnata va, quindi, cassata e le parti rinviate innanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio applicando il principio di diritto sopra affermato e, altresì, a regolare le spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi cinque motivi di ricorso; accoglie il sesto motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti, in relazione al motivo accolto, innanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese di questa fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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