Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18391 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7309/2014 R.G. proposto da:

Ciga Hotels S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Troiani, con domicilio eletto in Roma, via Tacito n. 90, presso lo studio dell’Avv. Alessandra Piana;

– ricorrente –

contro

Equitalia Centro S.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. prof. Salvatore Menditto, con domicilio eletto in Roma, via Conca D’Oro n. 285, presso lo studio dell’Avv. David Giuseppe Apolloni;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/4/13, depositata il 28 gennaio 2013, della Commissione tributaria regionale delle Marche;

udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 26/4/13, depositata il 28 gennaio 2013, la Commissione tributaria regionale delle Marche ha accolto l’appello di Equitalia Centro S.p.a., così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avviso di intimazione per difetto di notifica della cartella esattoriale presupposta;

– il giudice del gravame ha rilevato che, – in ragione delle difese svolte e della documentazione prodotta dall’appellante, – la cartella esattoriale in contestazione era stata regolarmente notificata alla contribuente, la relativa produzione documentale in appello, da parte della contumace nel primo grado del giudizio, risultando, poi, ammissibile per la relativa impossibilità di produzione, – conseguente a fatto non imputabile alla parte (ma al nominato difensore che, nonostante il mandato, non si era costituito in giudizio), – e, ad ogni modo, per il carattere decisivo della documentazione prodotta;

2. – Ciga Hotels S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– Equitalia Centro S.p.a. resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. – il primo motivo espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, sull’assunto che risultava precluso a controparte, nel giudizio di appello, di contestare l’omessa notifica della cartella esattoriale;

– col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, e dell’art. 294 c.p.c., assumendo, in sintesi, che alla parte rimasta contumace nel primo grado del giudizio non poteva ritenersi consentita la produzione in appello di nuove prove e, ad ogni modo, di prove preesistenti alla stessa introduzione del giudizio;

2. – in via pregiudiziale, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla controricorrente in quanto l’onere di specificità, posto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, non deve essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione dell’ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360 c.p.c., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, nè di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di alti testi normativi, comportando invece l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui al citato art. 360 (Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931 cui adde, ex plurimis; Cass., 7 maggio 2018, n. 10862);

3. – tanto premesso, i due motivi, – che vanno congiuntamente trattati in quanto connessi, – sono destituiti di fondamento;

3.1 – in diverse occasioni, – anche con riferimento alla posizione della parte contumace nel primo grado del giudizio (v., ex plurimis, Cass., 16 novembre 2018, n. 29568), – la Corte, secondo un orientamento interpretativo cui va data continuità, ha rimarcato che:

– alla luce del fondamentale principio di specialità, espresso dall’art. 1, comma 2 (in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima), deve farsi esclusiva applicazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, che ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello (Cass., 16 settembre 2011, n. 18907);

– le parti hanno, quindi, facoltà di produrre nuovi documenti in appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, al di fuori delle condizioni poste dall’art. 345 c.p.c., anche quando non sussista, pertanto, l’impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti di documenti già nella disponibilità delle parti (Cass., 28 giugno 2018, n. 17164; Cass., 11 aprile 2018, n. 8927; Cass., 22 novembre 2017, n. 27774; Cass., 6 novembre 2015, n. 22776);

3.2 – la Corte ha, altresì, rimarcato che il divieto di nuove eccezioni in appello, sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, e che la produzione in appello, come nel caso di specie, dell’atto notificato, del quale in prime cure si era giustappunto contestata la notificazione, costituisce una mera difesa, consentita anche alla parte rimasta contumace in prime cure (v. Cass., 11 aprile 2018, n. 8927; Cass., 7 giugno 2013, n. 14486; Cass., 31 maggio 2011, n. 12008);

4. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente; delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 5.600,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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