LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12516/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
H.S., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di San Lorenzo in Lucina 26, presso lo studio dell’avvocato Francesco Marullo di Codojanni che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Sergio Marullo di Codojanni;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 594/2015, depositata il 23 febbraio 2015, della Commissione tributaria regionale della Lombardia;
udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.
RILEVATO
che:
1. – sulla base di un solo motivo, l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 594/2015, depositata il 23 febbraio 2015, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello proposto dalla stessa Agenzia, così confermando il decisum di prime cure recante annullamento di un atto di contestazione, e di irrogazione sanzioni, ex D.L. n. 167 del 1990, art. 5, conv. in L. 4 agosto 1990, n. 227, per omessa dichiarazione di attività finanziarie detenute all’estero (cd. lista Falciani);
– H.S. resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. – in via pregiudiziale, deve rilevarsi che la controricorrente ha dato conto dell’accesso alla definizione agevolata della controversia pendente, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017;
2. – il D.L. n. 50 del 2017, citato art. 11, prevede che, – una volta presentata l’istanza di definizione agevolata, – “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018” e che “Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.” (comma 10);
– non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata (Cass., 5 luglio 2019, n. 18107);
3. – le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (citato art. 11, comma 10, ult. prop.);
– non ricorrono i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, trattandosi di causa estintiva correlata all’iniziativa di parte controricorrente, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate rilevando, oltretutto, l’istituto della prenotazione a debito.
P.Q.M.
La Corte
– dichiara estinto il giudizio;
– compensa, tra le parti, le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021