LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23143/2016 R.G. proposto da:
Mediocredito Italiano S.p.a., in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio 2, presso lo studio dell’Avv. prof. Guglielmo Fransoni che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati prof. Pasquale Russo e Francesco Padovani;
– ricorrente –
contro
Comune di Dumenza, in persona del Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, via Confalonieri 5, presso lo studio degli avvocati Luigi Manzi e Andrea Manzi che lo rappresentano e difendono unitamente all’avvocato Daniele Lucchetti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1343/2016, depositata il 9 marzo 2016, della Commissione tributaria regionale della Lombardia;
udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. de Augustinis Umberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO
che:
1. – con sentenza n. 1343/2016, depositata il 9 marzo 2016, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello del Comune di Dumenza così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione del diniego di rimborso dell’IMU corrisposta dalla contribuente per l’anno 2012;
– il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che destituita di fondamento rimaneva la pretesa al rimborso dell’imposta versata in quanto, – venendo in considerazione un contratto di locazione finanziaria oggetto di risoluzione per inadempimento, – la contribuente aveva versato quanto effettivamente dovuto, soggetto passivo di imposta dovendosi considerare il locatore, anche in difetto di riconsegna da parte dell’utilizzatore;
2. – Mediocredito Italiano S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un complesso motivo, illustrato da memoria;
– il Comune di Dumenza resiste con controricorso, illustrato con memoria.
CONSIDERATO
che:
1. – la ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 3, al D.Lgs. n. 23 del 2011, artt. 8 e 9, ed alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672, deducendo, in sintesi, che, – avuto riguardo ai dati di sistema involti dall’efficacia ultrattiva del contratto di locazione finanziaria ed a quelli, più specifici, desumibili dalla disciplina dei presupposti e dei soggetti passivi dell’imposta municipale propria, oltrechè dalle stesse istruzioni ministeriali attuative (D.M. n. 30 ottobre 2012) e dalla disciplina della Tasi (citato art. 1, comma 672), – la formula normativa di identificazione dei soggetti passivi d’imposta (citato art. 9, comma 1) deve essere interpretata nel senso che solo con la riconsegna del bene, oggetto di locazione finanziaria, recede la soggettività passiva dell’utilizzatore in favore di quella del locatore;
2. – il motivo è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso;
3. – seppur connotato da un (iniziale) contrasto interpretativo, l’orientamento della Corte si è venuto progressivamente a consolidare secondo una lettura del dato normativo (D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1), – cui il Collegio intende dare continuità e che, pertanto, non giustifica la sollecitata rimessione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte, – alla cui stregua l’obbligazione d’imposta, al ricorrere di un contratto di locazione finanziaria, si consolida, quale situazione giuridica soggettiva dell’utilizzatore, sin dalla sottoscrizione del relativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza (in difetto di riscatto) o, come nella fattispecie, con la risoluzione, di quello stesso contratto (Cass., 13 marzo 2020, n. 7227; Cass., 19 novembre 2019, n. 29973; Cass., 9 ottobre 2019, n. 25249; Cass., 22 maggio 2019, n. 13793; contra Cass., 17 luglio 2019, n. 19166);
– la Corte ha, in particolare, rimarcato come la lettura del dato normativo di cui al citato art. 9, comma 1 – di deroga del presupposto impositivo dell’imposta municipale propria qual costituito dal possesso degli immobili (D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 2), – induca ad attribuire rilevanza, piuttosto che alla detenzione dell’utilizzatore in quanto tale, – detenzione che, difatti, difetta rispetto alla fattispecie dell’immobile da costruire e, ciò non di meno, oggetto di contratto e di imposizione, – al vincolo contrattuale che fonda la stessa detenzione qualificata che, pertanto, permane, – nella sua dimensione rilevante ai fini tributari, sino a quando è in vita quel vincolo e, simmetricamente, viene a cessare al suo venir meno (per scadenza o risoluzione del contratto), con conseguente detenzione senza titolo;
– si è, poi, osservato che, – rilevando la cd. ultrattività del contratto di durata, avente ad oggetto il godimento del bene altrui, all’interno del solo rapporto che lega le parti del contratto, – la disposizione normativa sopravvenuta in tema di TASI (citato art. 1, comma 672), cui non può riconoscersi un contenuto interpretativo della previgente disciplina dell’IMU, – che, difatti, viene contestualmente salvaguardata da quello stesso ius superveniens (L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 703), – trova giustificazione in ragione della diversa natura, e dei distinti presupposti impositivi, che connotato i trattamenti impositivi oggetto di comparazione; laddove, poi, alcun valore interpretativo vincolante può riconoscersi ad istruzioni volte a disciplinare le modalità di compilazione della dichiarazione IMU;
– può soggiungersi, ora, che la fattispecie in trattazione ha trovato immutate coordinate regolative anche nella rimodulazione della disciplina che è stata operata dal legislatore (L. n. 160 del 2019, art. 1, commi 738 e ss.), essendosi, difatti, confermato che il soggetto passivo dell’imposta municipale propria (cd. nuova IMU), – il cui presupposto impositivo si correla, pur sempre, al possesso di immobili (citato art. 1, comma 740), – è il locatario di immobili “anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria,… a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto” (citato art. 1, comma 743);
4. – le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate, tra le parti, avuto riguardo al progressivo consolidarsi della giurisprudenza della Corte;
– nei confronti della ricorrente sussistono, da ultimo, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater).
PQM
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021