Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18397 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATALLOZZI Paolo – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1186/2014 R.G. proposto da:

B.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Bodrito e dall’Avv. Francesco D’Ayala Valva, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma viale Parioli n. 43;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, n. 58/8/2013 depositata il 14 maggio 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 febbraio 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria veniva parzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia n. 76/3/2011 la quale, a sua volta, aveva parzialmente accolto il ricorso di B.M., artigiano panificatore, avente ad oggetto l’avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRPEF 2005.

2. La CTR così rideterminava in Euro 50.921,00 i maggiori ricavi per l’anno di imposta confermando la legittimità dell’impianto delle riprese fondato su di un accertamento analitico induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), nel quadro del quale veniva applicato anche lo studio di settore.

3. Avverso la decisione propone ricorso il contribuente, affidato a tre motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

4. Da ultimo il contribuente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione.

CONSIDERATO

che:

5. Nella nota di deposito datata 10.2.2021 il contribuente ha reso noto di voler rinunziare al ricorso, sottoscrivendo personalmente la dichiarazione. Tale dichiarazione manifesta, in assenza di prova della sua rituale notifica, manifesta nondimeno una carenza sopravvenuta di interesse idonea a rendere inammissibile il ricorso. In mancanza di accettazione e anche di presa posizione dell’Agenzia inoltre, il tempestivo avviso del fatto sopravvenuto giustifica la compensazione delle spese di lite.

6. Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779 – 01; conforme, Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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