Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18398 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRISCARI Giancarlo – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14858/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente principale –

contro

S.G. rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Roccioletti, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Melozzo da Forlì, 9, presso lo studio dell’avv. Clementina Ruggieri per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 6585/2/14 depositata il 11.12.2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.2.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

RITENUTO IN FATTO

S.G., esercente l’attività di agriturismo e fornitore di servizi, impugnava un avviso di rettifica emesso a seguito di verifica fiscale per l’anno di imposta 2007, con cui, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, veniva rideterminato il reddito di impresa e irrogate le conseguenti sanzioni.

La C.T.P. di Pavia accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando i ricavi da agriturismo accertati nel minore importo di Euro 1.637.139,32. Sull’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e sull’appello incidentale del contribuente la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 6585/2/14 depositata il 11.12.2014 rigettava l’appello dell’ufficio e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, riformava la sentenza impugnata annullando solo la ripresa a fini Irap.

L’Agenzia ricorre, con quattro motivi per la cassazione della sentenza.

Il contribuente resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato a due motivi, illustrati con memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso l’ufficio deduce in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e del D.Lgs. n. 446 del 1972, art. 25, per aver la CTR ritenuto che il raddoppio dell’ordinario termine di accertamento non si applicasse all’Irap senza considerare che la rettifica era tempestiva rispetto al termine ordinario di decadenza.

2. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Lamenta che la CTR aveva ritenuto non applicabile, nella specie, il raddoppio del termine per l’accertamento, senza verificare se e quando il termine ordinario si fosse già consumato.

3. Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per inosservanza degli artt. 112 e 115 c.p.c., oltre che dell’art. 329 c.p.c. e dell’art. 2709 c.c., in combinato disposto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Evidenzia che la CTP aveva ritenuto applicabile all’IRAP il raddoppio del termine e che tale statuizione, non essendo stata censurata nell’appello, era passata in giudicato.

3.1. Il terzo motivo, da esaminarsi preliminarmente, è fondato.

Nella sentenza di primo grado, trascritta nella parte qui di interesse in ossequio del principio di autosufficienza, la CTP ha affermato: “l’Ufficio ha correttamente dedotto come anche per l’Irap i termini risultano raddoppiati, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, stante la fase transitoria in assenza di legislazione regionale, visto il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 24”.

Nell’atto di appello, anche questo trascritto nella parte rilevante, il contribuente non ha censurato tale statuizione, avendo fatto solo questione della parziale infondatezza degli imponibili accertati dalla CTP. Si è, pertanto, formato il giudicato interno sull’applicabilità all’Irap del raddoppio del termine ordinario per procedere all’accertamento previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3.

4. L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento della trattazione del primo, del secondo motivo e del quarto con il quale si censura la sentenza per avere ritenuto che non operasse il raddoppio del termine laddove ci fosse obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p., poichè attengono ad una valutazione preclusa dal giudicato interno.

5. Con il primo motivo di ricorso incidentale il contribuente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Lamenta che la CTR non aveva motivato sulle eccezioni preliminari relative alla inammissibilità dell’appello dell’ufficio.

La censura è inammissibile per carenza di interesse in quanto la CTR ha rigettato l’appello dell’ufficio.

4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale il ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, la violazione degli artt. 2135 e 2214 c.c., nonchè degli artt. 3 e 53 Cost., e della L. n. 212 del 2000, art. 10.

Lamenta che l’ufficio aveva accertato per il 2007 ricavi per 3.264.739,58 sommando quelli enunciati in prima nota e quelli risultanti dai versamenti bancari e, inoltre, che non erano applicabili le presunzioni sulle movimentazioni bancarie al contribuente, essendo imprenditore agricolo.

La censura è inammissibile.

Il contribuente non si confronta con il contenuto della sentenza di appello che ha confermato la sentenza di primo grado la quale aveva ridotto i ricavi accertati in Euro 1.637.139,32, riproponendo inammissibilmente le doglianze avverso l’originario atto impositivo; la contestazione è rivolta contro l’accertamento, senza alcun riferimento a quanto statuito nella sentenza.

Il ricorso incidentale deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. A seguito dell’accoglimento del ricorso principale la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla CTR della Lombardia anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del controricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso principale, assorbita la trattazione degli altri; rigetta il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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