Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18399 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRISCARI Giancarlo – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19630/2015 R.G. proposto da:

L.G., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni D’Ambra presso il cui studio in Acireale, Corso Italia, n. 70 è

elettivamente “domiciliato, per procura speciale a margine del ricorso, domicilio in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania n. 41/17/15 depositata il 9.1.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.2.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

RITENUTO IN FATTO

L.G. impugnava un avviso di accertamento, per l’anno di imposta 2003, emesso sulla base di un pvc, con il quale, sulla base della contestata omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, della mancata istituzione del libro giornale, veniva accertata l’omessa contabilizzazione di ricavi e recuperati a tassazione maggiori imposte IVA, Irap, Irpef e contestate le conseguenti sanzioni.

La C.T.P. di Catania rigettava il ricorso sul rilievo che il contribuente non aveva fornito la prova dell’effettiva utilizzazione della sospensione dei termini a seguito degli eventi sismici del 2002.

Sull’appello del contribuente la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 41/17/15, depositata il 9.1.2015, confermava la sentenza di primo grado sul rilievo che la sospensione del termini a seguito degli eventi vulcanici del 2002 riguardava solo quelli scadenti nel periodo 29 ottobre 2002 – 30 marzo 2003 e non influiva sulla dichiarazione per l’anno di imposta 2003, in quanto il relativo termine era in scadenza nel 2004, sicchè la successiva dichiarazione presentata nel 2008 era tardiva.

Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza con due motivi, illustrati con memoria.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 245 del 2002, art. 4, conv. con L. n. 286 del 2002, del D.M. Economia e Finanze 14 novembre 2002, integrato dal D.M. 17 maggio 2005.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011, come modificato dalla L. n. 31 del 2008, art. 36 – bis.

Lamenta che la CTR ha errato nel non ritenere che i successivi interventi normativi primari e secondari avevano consentito di presentare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2003, anche nel 2008.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse sono fondate.

3. Occorre ripercorre la normativa che ha disciplinato le vicende conseguenti agli eventi sismici che, negli anni 2001 e 2002, hanno riguardato il territorio della Provincia di Catania.

3.1. Con D.P.C.M. 23 luglio 2001, è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti della L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 1, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania relativamente ai territori dei Comuni appositamente rientranti nei provvedimenti di accertamento della Prefettura.

Successivamente, ripetutisi gli eventi vulcanici ed eruttivi nel 2002, lo stato di emergenza, inizialmente dichiarato sino al 31.12.2001, veniva progressivamente prorogato, sempre in forza di Decreti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 1, sino al 31.03.2004 e da ultimo, ancora, sino al 31.03.2005.

In relazione a ciò, con D.P.C.M. 29 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 04.11.2002, n. 258) veniva dichiarato, sempre ai sensi e per gli effetti della L. n. 225 del 1992, art. 5, comma 1, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania, in conseguenza dei gravi fenomeni eruttivi connessi all’attività vulcanica dell’Etna e degli eventi sismici concernenti la medesima area; con successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.11.2002 n 3254 (Gazz. Uff. 06.12.2002 n 286), parimenti adottata ai sensi e per gli effetti della L. n. 225 del 1992, art. 5, nonchè ai sensi del coevo D.L. 4 novembre 2002, n. 245, art. 2, comma 2, (poi successivamente convertito, con modifiche, in L. 27 dicembre 2002, n. 286), si provvedeva ad adottare una serie di misure concrete in favore delle popolazioni colpite, al fine di alleviare i disagi provocati dagli eccezionali eventi calamitosi, disponendo all’art. 5, tra l’altro, per quanto di interesse, la sospensione dei termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza”, prevedendo altresì la possibilità di sospendere, con provvedimento adottato ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 9, comma 2, i “termini per l’adempimento degli obblighi di natura tributaria”.

Lo stato di emergenza, già prorogato dal D.P.C.M. 28 marzo 2003, articolo unico, dal D.P.C.M. 4 marzo 2005, articolo unico, dal D.P.C.M. 27 dicembre 2006, articolo unico e dal D.P.C.M. 10 febbraio 2008, articolo unico, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2008 dal D.P.C.M. 25 luglio 2008, articolo unico.

Il D.M. Economia e Finanze 14 novembre 2002 (nel testo emendato dal D.M. 17 maggio 2005), emesso in attuazione della norma di legge richiamata, ha disposto che: a. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che, alla data del 29 ottobre 2002, avevano la residenza nei territori dei comuni indicati nei commi 5 e 6, sono sospesi, dal 29 ottobre 2002 al 15 dicembre 2005, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato; b. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche aventi sede legale o operativa nei territori dei comuni indicati nei commi 5 e 6.

Il D.M. 17 maggio 2005, ha previsto, oltre alla proroga della sospensione al 15/12/2005, i termini e le modalità di ripresa della riscossione degli obblighi tributari sospesi: gli adempimenti tributari dovevano essere eseguiti entro il mese di gennaio 2006, i versamenti tributari dovevano essere effettuati entro il 16/12/2005 in un’unica soluzione o, a decorrere da tale data e senza aggravio di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione mensile pari al massimo a 304 rate.

3.2. La L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), all’art. 1, comma 1011, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36-bis, ha successivamente disposto quanto segue: “Ai soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l’anno 2006 con D.P.C.M. 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2008, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. I contribuenti hanno la facoltà di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, e successive modificazioni, ancorchè siano state notificate le cartelle esattoriali”.

3.3. Ai sensi del citato comma 1011, possono avvalersi della definizione agevolata in esame i soggetti interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005. La predetta ordinanza individuava i soggetti beneficiari della sospensione con riferimento ai contributi ed ai premi e non con riferimento agli adempimenti ed ai versamenti tributari la cui sospensione era regolata, invece, dal decreto ministeriale del 14 novembre 2002 e dai provvedimenti successivi che ne hanno disposto la proroga. I soggetti individuati dalla citata ordinanza n. 3442 erano quelli residenti in determinati comuni della provincia di Catania.

In considerazione della non coincidenza dell’ambito applicativo definito dalla ordinanza n. 3442 citata con quello del decreto ministeriale 14 novembre 2002, prima della finanziaria 2007, non può seguirsi la linea interpretativa secondo cui operasse solo la sospensione degli obblighi di natura previdenziale ed assistenziale ma non quella degli obblighi di natura fiscale. Invero la legge finanziaria per il 2007, comma 1011, come premesso, introducendo le nuove modalità di definizione agevolata relativamente a “tributi e contributi”, fa espresso riferimento “ai soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio del Ministri 10 giugno 2005 n. 3442”. Il rinvio a tali soggetti, operato genericamente senza distinguere tra tributi e contributi, va interpretato nel senso che possono beneficiare della definizione tutti i soggetti che, alla data del 29 ottobre 2002, avevano la residenza, la sede legale o operativa nei comuni individuati dalla citata ordinanza, art. 1 (in questo senso si è pronunciata anche la Circ. dell’Agenzia delle Entrate, n. 20/E/2007).

3.4. Questa Corte ha affermato che con la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011 (legge finanziaria 2007) il legislatore è intervenuto a disciplinare le situazioni di omissione e ritardo nel pagamento dei tributi secondo il piano di rateizzazione previsto dal D.M. 17 maggio 2005. I soggetti cui la norma si applica vengono individuati nei “destinatari” della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2005, n. 3442 – che concerne i soggetti obbligati ad effettuare i versamenti agli enti previdenziali ed “interessate dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania disposta con D.P.C.M. 22 dicembre 2005: la norma si pone in continuazione con la precedente normazione emergenziale di carattere eccezionale, venendo a disporre che ai soggetti che non hanno versato, successivamente alla cessazione del periodo di sospensione dei termini, le somme dovute alle scadenze delle singole rate, “è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007 (termine successivamente prorogato sino al 30 giugno 2008) relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione”(Cass. n. 26372 del 2017).

Va, tuttavia, precisato che, proprio in considerazione del fatto che la previsione contenuta nel citato art. 1, comma 1011, individua espressamente i comuni interessati dagli eventi calamitosi, la stessa non può essere interpretata in senso limitativo, in quanto ha inteso applicare la disciplina della definizione agevolata, da essa contemplata, in favore di tutti coloro che sono stati interessati dagli eventi sismici Il contribuente, pertanto, sussistendo le condizioni di cui al citato art. 1, comma 1011, li cui accertamento è demandato al giudice di rinvio, avrebbe potuto avvalersi della disposizione agevolativa in esame. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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