Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18400 del 30/06/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRISCARI Giancarlo – Presidente –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3172-2014 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI RIZZO 41, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA TORTORA, rappresentata e difesa dagli avvocati VITTORIANO BRUNO ed ANTONELLO BRUNO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 127/2013 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ.DIST. di LECCE, depositata il 15/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 127/23/2013 depositata il 15.5.2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.

RILEVATO

che:

– I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “A seguito di vari PVC di constatazione redatti dalla G. di F. all’esito di altrettante verifiche fiscali eseguite nei confronti di C.F., quale titolare della omonima attività “bar e altri esercizi simili senza cucine”, nonchè titolare di altre ditte “Bar Margarita” e “Dolphin Pub”, veniva contestata la presenza di n. 11 lavoratori i cui nominativi non risultavano registrati nei libri e nei registri obbligatori in materia di lavoro pur avendo, gli stessi lavoratori, sottoscritto documenti fiscali per conto delle ditte indicate”.

– Sulla base dei rilievi di cui ai citati PVC l’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento per l’anno di imposta 2004.

– La contribuente proponeva ricorso avverso detto atto impositivo eccependone la nullità ed illegittimità sia con riguardo alle sanzioni inflitte per la irregolare assunzione di lavoratori sia con riferimento ai maggiori ricavi induttivamente determinati sulla base dei corrispettivi versati ai lavoratori.

– Nel contraddittorio tra le parti – instaurato con la costituzione dell’Ufficio la Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi rigettava il ricorso con sentenza, che – gravata di appello ad iniziativa della contribuente – era confermata dalla CTR con la sopra menzionata sentenza.

– La CTR richiamava la sentenza di primo grado laddove la CTP – sulla premessa dell’avvenuto riscontro da parte della G. di F. della omessa documentazione di retribuzioni corrisposte a dipendenti e della omessa registrazione cronologica nelle scritture contabili – aveva rilevato che “l’ufficio correttamente ha emesso l’avviso di accertamento in fattispecie e poichè i compensi al personale sono stati comunque corrisposti è di tutta evidenza che dalla cassa dell’attività commerciale sono transitati ricavi non contabilizzati che hanno giustificato un reddito di Euro 151.370,00”.

– Il secondo giudice prendeva quindi in esame il gravame con cui la contribuente lamentava che la CTP non aveva considerato la copiosa documentazione prodotta a sostegno della sua estraneità ai rapporti di lavoro intrattenuti presso il Pub Dolphin e il Video Food Papillon, l’uno e l’altro concessi in affitto, per l’annualità di interesse, a P.D., circostanza parimenti non considerata dai primi giudici.

– Rigettava quindi l’appello sul rilievo che la contribuente aveva finito, nel tentativo di sostenere una propria estraneità alla gestione commerciale, con l’ammettere di avere consentito – per un rapporto di fiducia ed amicizia – al P. (coadiuvato da suoi parenti) “di esercitare l’attività senza procedere alle variazioni amministrative, contabili e fiscali della titolarità del predetto esercizio”. Osservava la CTR che “Tale espressa dichiarazione, che costituisce confessione stragiudiziale della C., non può formare oggetto di censura sol perchè il giudice di primo grado abbia da tale confessione tratte le dovute conseguenze”. Per ultimo valutava come priva di fondamento l’affermazione secondo cui i lavoratori irregolari non avrebbero prestato alcuna attività alle dipendenze della contribuente sul rilievo che era emerso, in sede di verifica, che la parte aveva omesso di tenere i libri matricola ed infortuni e non risultavano documentata la retribuzione nè le dovute registrazioni sulle scritture contabili obbligatorie; inoltre i militari riscontravano che il personale irregolare aveva sottoscritto documenti fiscali e reso dichiarazioni in tal senso agli stessi verificatori, da ciò conseguendo il legittimo accertamento a carico della contribuente di un reddito d’impresa pari ad Euro 151.370,00.

– Per la cassazione di tale sentenza la contribuente propone ricorso affidato a sei motivi, al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO

che:

Il ricorso consta di sei motivi (nella numerazione è ripetuto – per un evidente errore – per due volte il numero 5) che recano: 1) “Violazione e falsa applicazione dell’artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2735 c.c. – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”; 2) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”; 3) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”; 4) “Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito nella L. n. 73 del 2002, degli artt. 115 e 116 c.p.c., e degli artt. 2727 e 2729 c.c.”; 5) “Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito nella L. n. 73 del 2002, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. D), degli artt. 115 e 116 c.p.c., e degli artt. 2727 e 2729 c.c. – Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”; 6) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. D), degli artt. 115 e 116 c.p.c., e degli artt. 2727 e 2729 c.c. – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

– Con il primo motivo, la ricorrente lamenta – prospettando un primo profilo di violazione di legge – che la CTR ha erroneamente ritenuto che la confessione stragiudiziale della contribuente attiene esclusivamente alla titolarità formale degli esercizi commerciali, e non alla titolarità dei singoli rapporti di lavoro ed al concreto impiego dei dipendenti nel corso dell’anno.

– Il motivo è – sotto tale primo profilo – inammissibile.

– Osserva il collegio che -a parte il rilievo della pertinenza della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 2735 c.c., a profili diversi rispetto a quello in esame (cfr. Cass. n. 20963 del 2020) – la censura non tiene conto della ratio decidendi: la CTR, invero, ha valutato come infondata l’affermazione della ricorrente di non essere titolare della ditta sul rilievo che la medesima aveva confessato di avere consentito ad altri, per amicizia, di gestire gli esercizi, da ciò derivando non essere rispondente al vero che questi erano stati dati in affitto. La CTR quindi – per concludere sul punto – ha fatto discendere, dalla considerazione che la ricorrente aveva affermato di essere comunque la titolare degli esercizi, che i rapporti di lavoro erano ad essa riconducibili, non potendo operarsi una scissione – diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente – tra titolare della ditta e titolare dei rapporti di lavoro.

– Parimenti inammissibile è il motivo con riguardo al denunciato omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Premesso che la CTR si è pronunciata proprio sulla titolarità dei rapporti di lavoro, il motivo difetta di autosufficienza perchè non riproduce in modo specifico i documenti che – si assume – non sarebbero stati presi in considerazione.

– Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla corretta individuazione della durata dei rapporti di lavoro; in particolare, il bar Video Food Papillon è operativo solo durante la stagione balneare, con la conseguenza che l’unica unità ivi impiegata non avrebbe potuto considerarsi assunta a far tempo dal primo giorno dell’anno in cui è stato eseguito l’accertamento, non mancando la contribuente di rammentare di avere fornito al riguardo prova dalla CTR – a suo dire – non considerata.

– Osserva il collegio che – a parte il rilievo della pertinenza della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., a profili diversi rispetto a quello in esame (cfr. Cass. n. 20963 del 2020) – la CTR si è pronunciata sulla questione, riconnettendo alla accertata esistenza del rapporto di lavoro la legittimità della pretesa relativa alla durata del rapporto. Con riguardo infine al denunciato vizio art. 360 c.p.c., comma 1, ex n. 5, la censura è priva di autosufficienza, dal momento che niente è riprodotto con riferimento alla prova contraria rispetto alla presunzione di cui alla L. n. 75 del 2002 (in considerazione anche dell’accertata mancata tenuta del libro matricola e delle dichiarazioni rese dai dipendenti costituenti elemento su cui, anche, si è basato l’accertamento).

– Con il terzo motivo, la ricorrente si riferisce ai rapporti di lavoro accertati presso il Bar Margarita – esercizio, peraltro, per come espressamente riconosciuto in ricorso, rimasto sempre nella piena ed esclusiva disponibilità della contribuente, che non contesta neppure il riscontro accertato dai verificatori e costituito dalla sottoscrizione, da parte del personale, di documenti fiscali – per affermare che i lavoratori si trovavano nei locali a titolo di amicizia.

– Si tratta di doglianza che difetta del requisito dell’autosufficienza e pertanto va dichiarato inammissibile. Invero, la ricorrente trascrive integralmente il motivo così come proposto in grado di appello per dolersi del fatto che la CTR non abbia escluso la sussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro all’interno del Bar Margarita, eccettuata una sola dipendente; si osserva che la CTR ha posto alla base della decisione le risultanze della verifica della G.d.F., consistenti nella omessa tenuta dei libri matricola e infortuni, nella omessa documentazione delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti; nella riscontrata sottoscrizione, ad opera di questi ultimi, di pertinenti documenti fiscali, con dichiarazioni confermative dagli stessi rese ai verificatori. A fronte di tutto ciò la censura si esaurisce in una riproposizione di argomenti già prospettati nella fase del merito.

– Con il quarto motivo, la contribuente ritorna a censurare la sentenza impugnata nella parte relativa alla esatta determinazione della individuazione dei tempi di lavoro.

– Lamenta la ricorrente che l’Ufficio ha presunto che la sottoscrizione dei menzionati documenti fiscali sia avvenuta nell’esercizio di un’attività di lavoro subordinato, facendo discendere da tale presunzione che tali rapporti risalissero all’1.1.2004, così integrandosi una ipotesi – non consentita, a suo dire – di doppia presunzione.

– Il motivo non contiene una precisa censura rivolta alla sentenza impugnata; ad esso poi ben si attagliano sia le considerazioni svolte a commento del secondo motivo sia le ulteriori seguenti considerazioni dedicate alla valutazione del quinto motivo. Per tutte queste ragioni, il motivo va dichiarato inammissibile.

– Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta che l’Ufficio è giunto ad accertare un reddito d’impresa mediante una doppia presunzione.

– Anche tale motivo è inammissibile in quanto la relativa questione è nuova, prospettata per la prima volta nella sede odierna, senza trascurare di evidenziare, comunque, a infondatezza della censura: invero la presumptio de presumpto non è illegittima, con la conseguenza che all’accertamento dei costi in via presuntiva può seguire – come nella specie – il calcolo, in via presuntiva, dei ricavi non dichiarati.

– Con l’ultimo motivo la contribuente si duole della omessa considerazione dei costi.

– Il mezzo difetta di specificità ed autosufficienza, atteso che nessuna specifica indicazione viene data in ordine alla circostanza relativa all’omesso conteggio dei costi, costi analiticamente evidenziati all’interno del controricorso dell’Agenzia.

– Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 4mila oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021

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