LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8687/2016 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia;
– ricorrente –
contro
York S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Due Macelli n. 66, presso lo studio degli avvocati Antonio Tomassini e Giuseppe Ferrara che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1602/1/15 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 29 settembre 2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.
RILEVATO
che:
1. – con sentenza n. 1602/1/15, depositata il 29 settembre 2015, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l’appello proposto da York S.r.l., così pronunciando in integrale riforma della decisione della Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara che, per suo conto, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione emesso, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, in relazione ad un contratto di cessione di azienda registrato in data *****;
1.1 – a fondamento del decisum il giudice del gravame ha rilevato che:
– formando oggetto della cessione (anche) un fabbricato ed un terreno edificabile, la contribuente, – ai sensi del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 23, comma 4, – aveva “diritto di vedersi valutare i beni nel loro valore commerciale tenendo presenti le eventuali passività inerenti lo stesso bene”, così che, nella fattispecie, doveva tenersi conto dell’ipoteca gravante sugli immobili;
– la pretesa impositiva, – alla cui stregua gli immobili dovevano essere valutati come liberi da pesi, – non poteva ritenersi “razionale nè legittima” in quanto, in conformità all’art. 53 Cost., il citato art. 2, “equipara le imposte del registro a quelle ipotecarie e catastali”; e, nella fattispecie, l’Agenzia non aveva “contestato le passività insite nell’immobile”;
– lo stesso avviso di liquidazione difettava di “una precisa ed esaustiva motivazione” in quanto non esponeva le “norme di leggi,… una spiegazione del… perchè si deve assumere il valore lordo invece che il valore commerciale.” dei beni in questione laddove il valore venale dei beni è costituito “da diversi elementi, ubicazione, vetustà, impianti termici, elettrici, strutture murarie ecc…. condizioni estrinseche ed intrinseche dell’immobile, della vetustà delle condizioni strutturali, dell’ubicazione, delle servitù, dei pesi, misura, vincoli urbanistici e ipoteca.”;
– secondo dicta giurisprudenziali “vanno distinte le basi imponibili quando si deve tassare un trasferimento immobiliare unitamente alla azienda. L’immobile di una società non cambia valore in base al tributo, ma la tassazione sulla sua vendita non può tener conto della passività complessive dell’azienda ceduta; l’imposta ipocatastale va determinata sul valore immobiliare al netto dei debiti strettamente inerenti. Le imposte ipocatastali e catastali riguardano le formalità dei singoli immobili. La base imponibile ipocatastale va calcolata al netto dei debiti strettamente inerenti ai fabbricati e non anche alla passività aziendale in cui sono compresi. “L’imposta di registro investe l’azienda, mentre l’imposta catastale colpisce il valore dell’immobile al netto dei debiti inerenti e non le passività aziendali”.”;
– in conclusione, la base imponibile, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, andava determinata in Euro 2.471.000,00 a fronte di un’ipoteca iscritta per l’importo di 1.419.000,00;
2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;
– York S.r.l. resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. – col primo complesso motivo, la ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sotto un primo profilo denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10, al D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 23 e 51, ed all’art. 53 Cost., assumendo, in sintesi, che, – secondo lo stesso orientamento interpretativo della Corte, – il rinvio, di cui ai citati artt. 2 e 10, “alla base imponibile determinata ai fini dell’imposta di registro” deve essere inteso nel senso che, – invariabile l’accertamento di valore rilevante ai fini delle diverse imposte, – il regime giuridico della tassazione non può che distinguersi in ragione della diversa natura delle imposte in questione che, avuto riguardo al rispettivo oggetto, colpiscono il trasferimento di ricchezza ovvero le formalità di trascrizione e voltura aventi ad oggetto gli immobili, così che, nella cessione di azienda, gli immobili vanno assunti, nel valore accertato, senza considerazione delle passività aziendali che, diversamente, rilevano ai soli fini dell’imposta di registro;
– la gravata sentenza, – nel motivare in termini contraddittori le raggiunte conclusioni, e in difetto (anche) di una chiara consapevolezza dei contenuti della giurisprudenza pur evocata, – era pervenuta, così, ad attribuire rilevanza a passività che afferivano (solo) al complesso aziendale e che, pertanto, non potevano ritenersi inerenti agli immobili anch’essi oggetto di cessione, inerenza, questa, oltretutto affermata in termini apodittici e contraddittori;
– sotto distinto profilo, l’Agenzia deduce, poi, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 13, censurando il rilevato difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione che, – nell’esporre compiutamente i dati fattuali rilevanti ai fini dell’accertamento di valore e, così, le poste attive e passive prese in considerazione ai fini della ripresa a tassazione, – recava inequivoco riferimento tanto alla diversità delle basi imponibili da assumere nella fattispecie, quanto al difetto di inerenza delle passività (in ordine alle imposte ipotecaria e catastale);
– con un secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al cennato rilievo di inerenza delle passività qual svolto dalla gravata sentenza, assumendo, in sintesi, che detto rilievo emergeva in termini apodittici e, per di più, inconsapevoli, in obiettivo contrasto con l’asserzione posta a fondamento dell’atto impositivo, asserzione nemmeno resistita in giudizio da controparte con un qualche elemento contrario;
2. – il primo motivo di ricorso, – dal cui esame consegue l’assorbimento del secondo, – è fondato e va accolto;
3. – occorre premettere che, come denuncia la ricorrente, la gravata sentenza è, in effetti, costellata da contraddizioni intrinseche e da asserzioni perplesse ed incomprensibili, oltrechè da una qualche inconsapevolezza di lettura dei precedenti della Corte, in quanto:
– chiaramente espone il fondamento, ed i presupposti, della pretesa impositiva, – nel rilevare che, ai fini delle imposte ipocatastali, gli immobili del complesso aziendale oggetto di cessione dovevano essere valutati come liberi da pesi (e, dunque, al lordo delle passività aziendali), – per poi rilevare un (del tutto) insussistente difetto di motivazione correlato, oltretutto, alle ragioni giuridiche di un siffatto fondamento dell’imposizione;
– chiaramente delinea un percorso ricostruttivo, in iure, alternativo alla pretesa impositiva, – nel considerare come doverosa, anche sul piano dell’art. 53 Cost., una tassazione conforme a quella che discende dalla determinazione della base imponibile rilevante ai fini dell’imposta di registro, – per poi alludere ad un concetto di inerenza che, – alla stessa stregua dell’esplicito contenuto dell’avviso di liquidazione (v. il ricorso, fol. 11), – rimane del tutto indifferente (ed anzi contraddittorio) rispetto a quello stesso percorso alternativo;
– evoca i precedenti di legittimità in tema, per poi identificare detta inerenza con la circostanza che, su di uno degli immobili del complesso aziendale, gravava ipoteca;
3.1 – la piana lettura dell’atto impugnato dà, per converso, conto di una compiuta esposizione delle ragioni postevi a fondamento, a riguardo tanto dei pertinenti dati fattuali (attività, passività, valore degli immobili) quanto della qualificazione giuridica rilevante ai fini della determinazione della base imponibile che, per le imposte in contestazione, è stata identificata nel valore degli immobili, in difetto di passività agli stessi inerenti;
3.2 – con risalente, e consolidato, orientamento interpretativo, la Corte ha statuito che, nel caso di cessione di azienda, la base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sè considerati, e dei debiti ad essi strettamente inerenti, non anche delle passività relative all’azienda in cui sono compresi;
– nel disciplinare i criteri di determinazione della base imponibile della cessione di azienda, il D.P.R. n. 131 del 1986, – alle cui disposizioni rinvia il D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10, in punto di determinazione della base imponibile dell’imposta ipotecaria e catastale, – attribuisce rilievo alle passività aziendali, in quanto il valore dell’azienda ceduta va determinato “al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l’alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere” (art. 51, comma 4), ovvero dette passività, – nel caso in cui “per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti”, – si debbono imputare “ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote,… ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore” (art. 23, comma 4);
– lo stesso D.P.R. n. 131 del 1986, in tema di beni immobili, diversamente dispone che per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio del bene (art. 43, comma 1, lett. a) e art. 51, commi 1 e 2);
3.3 – in relazione a dette disposizioni, la Corte ha, quindi, rimarcato che:
– la diversità di oggetto delle imposte in questione giustifica la conclusione secondo la quale, ai fini delle imposte ipocatastali, il valore venale dei beni immobili inclusi nell’azienda ceduta non può essere inciso dalle passività che afferiscono, – piuttosto che (in quanto inerenti) al bene ceduto, – all’azienda nel suo complesso;
– difatti, mentre l’imposta di registro trova applicazione in relazione al trasferimento di ricchezza correlato all’atto sottoposto a tassazione, le imposte ipotecarie e catastali diversamente assumono a loro presupposto l’attuazione di una peculiare forma di pubblicità concernente il singolo immobile; ne consegue che, mentre nell’un caso, la cessione di azienda rileva in relazione al suo valore, al netto delle passività aziendali (che concorrono ad individuare l’effettiva ricchezza trasferita), nel caso delle imposte ipotecarie e catastali il valore dell’immobile, – qual desumibile dalle sue varie componenti attive e passive ad esso strettamente inerenti, – assurge ad autonoma considerazione, indipendentemente da un effettivo trasferimento di ricchezza o da una concreta attribuzione patrimoniale (v., ex plurimis, Cass., 18 aprile 2018, n. 9473; Cass., 11 luglio 2014, n. 15955; Cass., 8 giugno 2007, n. 13489; Cass., 9 luglio 2003, n. 10751; Cass., 25 ottobre 2002, n. 15046);
3.4 – nella fattispecie, per come assume la ricorrente, la gravata sentenza, nel dar conto, come si è anticipato, di contraddittori percorsi ricostruttivi incentrati sull’affermazione di una identità di basi imponibili hinc et inde rilevanti e, allo stesso tempo, sulla sua negazione, – avuto riguardo, ora, ad una (per vero non meglio precisata) nozione di inerenza del debito all’immobile, – ha identificato quest’ultima con la (mera) passività aziendale (id est con l’ipoteca gravante su bene immobile che costituiva elemento del complesso aziendale);
4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi al principio di diritto sopra esposto.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 3 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2021